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Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 ottobre 2007, n. 138 - 40949

Sostituzione dell’articolo 4 (Registro regionale delle Associazioni giovanili) della deliberazione del Consiglio regionale n. 251 - 9991 del 26 giugno 1996 (Statuto della Consulta regionale dei giovani) e successive modifiche".

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 251 - 9991 del 26 giugno 1996, modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 351- 19084 dell’11 dicembre 1996 e deliberazione del Consiglio regionale n. 63 - 13974 del 26 aprile 2006, con cui è stato approvato lo Statuto della Consulta regionale dei giovani;

preso atto che l’articolo 4, comma 1 di tale Statuto prevede l’istituzione, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del Registro delle Associazioni giovanili, di cui fanno parte le Associazioni iscritte all’Albo previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell’associazionismo) e che detto Registro è stato istituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 776/1996 del 14 ottobre 1996;

considerato che la l.r. 48/1995 è stata abrogata dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e pertanto i riferimenti alla l.r. 48/1995 contenuti nello Statuto della Consulta regionale dei giovani devono intendersi superati e sostituiti dalle disposizioni della l.r. 7/2006;

considerato che ai sensi dell’attuale testo dell’articolo 4 dello Statuto della Consulta regionale dei giovani il Registro regionale delle Associazioni giovanili è vincolato a un Registro delle Associazioni di promozione sociale, avente natura e finalità differenti;

considerato altresì che l’articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2006 stabilisce l’incompatibilità dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale con l’iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), con la conseguenza che, se un’associazione giovanile è iscritta nei registri del volontariato, non può venire iscritta nel Registro delle Associazioni giovanili, il quale attinge soltanto dal Registro delle Associazioni di promozione sociale;

ritenuta, a seguito di quanto detto sopra, la necessità di svincolare il Registro delle Associazioni giovanili da quello delle Associazioni di promozione sociale, di prevedere autonomi requisiti di iscrizione e di prevedere altresì cause di esclusione dal suddetto Registro, in particolare per quelle formazioni sociali che sono già rappresentate fra i componenti dell’Assemblea della Consulta;

considerato che la modifica all’articolo 4 (Registro regionale delle Associazioni giovanili) dello Statuto della Consulta regionale dei Giovani si rende necessaria al fine di garantirne un miglior funzionamento, in previsione di una revisione integrale della normativa che disciplina la Consulta stessa;

acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso all’unanimità in data 7 giugno 2007;

delibera

di sostituire l’articolo 4 (Registro regionale delle Associazioni giovanili) dello Statuto della Consulta regionale dei giovani, allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 251 - 9991 del 26 giugno 1996 e successive modifiche, con il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Allegato A)

Articolo 4
Registro regionale delle associazioni giovanili

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili. Per l’iscrizione nel Registro le associazioni giovanili sono tenute, in modo cumulativo, ad avere:

a) sede legale in Piemonte, essere costitute e operare da almeno sei mesi oppure avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da almeno sei mesi;

b) per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro e compatibili con le finalità della Consulta;

c) uno Statuto ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza.

2. Non è ammessa l’iscrizione nel Registro di cui al comma 1 delle seguenti formazioni sociali:

a) partiti e movimenti politici,

b) organizzazioni sindacali,

c) associazioni dei datori di lavoro,

d) associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati,

e) associazioni comunque denominate che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valuta il possesso dei requisiti da parte delle associazioni giovanili e ne delibera l’iscrizione nel Registro dandone contestuale comunicazione alla Provincia ed al Comune dove hanno sede le associazioni stesse, al fine di consentirne l’inserimento nei registri provinciali o comunali istituiti con finalità corrispondenti.

(omissis)