Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26.09.2007 “Regolamento edilizio comunale. Modifica art. 14 ad oggetto: ‘Formazione della Commissione Edilizia’. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il testo integrato dell’art. 14 del vigente regolamento edilizio comunale ad oggetto: “Altezza delle costruzioni”, così come meglio risulta nell’allegato prospetto A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare conseguentemente e contestualmente il testo coordinato ed aggiornato del Regolamento edilizio Comunale, costituito da n. 70 articoli che, allegato al presente provvedimento come allegato B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contenente il testo dell’art. 14 il cui contenuto integrato è stato evidenziato in neretto e corsivo per renderlo visibile.

3. Di dare mandato al Segretario Comunale affinchè provveda, ai seguenti adempimenti:

a) trasmettere copia della presente deliberazione, con allegato regolamento, di cui al punto 2) alla Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dell’art 3 comma 4 della L.R. 19/1999, che ha la facoltà di annullare le disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 1150/1942 e dell’art. 68 della L.R. n. 56/1977 e smi;

b) rendere pubblica l’approvazione delle modifiche al regolamento edilizio di cui al punto 1 e 2 mediante pubblicazione della presente delibera con allegato regolamento all’albo pretorio per 15 giorni e dopo la sua esecutività, alla sua ripubblicazione per ulteriori 15 giorni all’albo pretorio;

c) rendere pubblica l’approvazione, delle modifiche al regolamento edilizio di cui al punto 1 c 2 mediante pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.R. n. 1911999.

4. Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto al regolamento edilizio comunale assumeranno efficacia, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.R. n. 19/1999, con la pubblicazione per estratto della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Modifica art. 14 con delibera consiliare n. 19 del 26.09.2007

Art. 14 - Altezza delle costruzioni (H)

1. L’altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

2. Nelle zone di territorio caratterizzate da notevole pendenza del terreno, nel caso in cui in un fabbricato siano presenti due o più piani completamente seminterrati, l’altezza della costruzione è la media tra quelle dei fronti a valle e a monte, determinate ai sensi del precedente art. 13.