Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26.09.2007 Regolamento edilizio comunale. Modifica art. 14 ad oggetto: Formazione della Commissione Edilizia. Approvazione"
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il testo integrato dellart. 14 del vigente regolamento edilizio comunale ad oggetto: Altezza delle costruzioni, così come meglio risulta nellallegato prospetto A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare conseguentemente e contestualmente il testo coordinato ed aggiornato del Regolamento edilizio Comunale, costituito da n. 70 articoli che, allegato al presente provvedimento come allegato B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contenente il testo dellart. 14 il cui contenuto integrato è stato evidenziato in neretto e corsivo per renderlo visibile.
3. Di dare mandato al Segretario Comunale affinchè provveda, ai seguenti adempimenti:
a) trasmettere copia della presente deliberazione, con allegato regolamento, di cui al punto 2) alla Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dellart 3 comma 4 della L.R. 19/1999, che ha la facoltà di annullare le disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo ai sensi dellart. 27 della legge n. 1150/1942 e dellart. 68 della L.R. n. 56/1977 e smi;
b) rendere pubblica lapprovazione delle modifiche al regolamento edilizio di cui al punto 1 e 2 mediante pubblicazione della presente delibera con allegato regolamento allalbo pretorio per 15 giorni e dopo la sua esecutività, alla sua ripubblicazione per ulteriori 15 giorni allalbo pretorio;
c) rendere pubblica lapprovazione, delle modifiche al regolamento edilizio di cui al punto 1 c 2 mediante pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dellart. 3 comma 9 della L.R. n. 1911999.
4. Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto al regolamento edilizio comunale assumeranno efficacia, ai sensi dellart. 3 comma 9 della L.R. n. 19/1999, con la pubblicazione per estratto della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Modifica art. 14 con delibera consiliare n. 19 del 26.09.2007
Art. 14 - Altezza delle costruzioni (H)
1. Laltezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
2. Nelle zone di territorio caratterizzate da notevole pendenza del terreno, nel caso in cui in un fabbricato siano presenti due o più piani completamente seminterrati, laltezza della costruzione è la media tra quelle dei fronti a valle e a monte, determinate ai sensi del precedente art. 13.