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Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di La Loggia (Torino)

Statuto comunale. Modifiche apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 e 36 del 2007

Con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 del 10.09.2007 e n. 36 del 27.09.2007, esecutive, sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale:

“Art. 11 - Sessioni, Presidenza e convocazione

I commi 3, 4 e 5 sono modificati come segue:

3. Il Consiglio può eleggere un Presidente. In mancanza, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco.

4. Il Presidente convoca il Consiglio, formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, sempre che concernano materia di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

Art. 12 - Gruppi Consiliari - Conferenza dei Capigruppo

I commi 1 e 2 sono modificati come segue:

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi-gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, esclusi i candidati alla carica di Sindaco.

2. Nell’ambito delle commissioni consiliari permanenti di cui all’articolo seguente è istituita la Conferenza Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa ha funzioni di collaborazione alla programmazione dei lavori del Consiglio, di raccordo organizzativo delle Commissioni, di garanzia per quanto stabilito dall’articolo 31 comma 7 ter della legge 142/1990. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

I commi 5 e 6 sono modificati come segue:

5. Su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale può nominare nel suo seno, secondo i criteri di cui al primo comma dell’articolo precedente e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza specifica delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l’oggetto dell’incarico, designato il coordinatore e fissato il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

6. Su proposta del Presidente o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale può nominare col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e secondo i criteri di proporzionalità indicati all’articolo 13 comma 3, commissioni di inchiesta per svolgere, nell’ambito dell’attività di controllo di competenza del Consiglio, indagini sull’attività amministrativa del Comune, per effettuare accertamenti su fatti, atti, comportamenti dei propri componenti, del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti.

Art. 17 - Decadenza dei Consiglieri

I commi 1, 3, 4 e 5 sono modificati come segue:

1. In caso di assenza continuata dei consiglieri comunali alle adunanze del Consiglio, il Presidente dà inizio al procedimento per la decadenza dalla carica.

3. Il Presidente comunica al consigliere interessato entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma precedente, l’inizio del procedimento e contestualmente richiede idonee giustificazioni, da rendersi entro trenta giorni dalla notificazione della comunicazione medesima.

4. Decorsi sessanta giorni dall’inizio, senza che il Presidente abbia adottato un atto espresso, il procedimento si intende concluso e le giustificazioni accolte.

5. Entro il medesimo termine, il Presidente, qualora non ritenga di accogliere le giustificazioni, provvede a convocare l’organo consiliare inserendo all’ordine del giorno la decisione sulla decadenza del consigliere.

Art. 26 - Attribuzione di organizzazione

Il comma 1 è modificato come segue:

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di organizzazione:

a) Qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio:

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, ai sensi del regolamento;

- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 27 - Funzioni sostitutive del Sindaco

Il comma 2 è modificato come segue:

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina, limitatamente a:

a) presidenza e convocazione della Giunta;

b) partecipazione ed espressione di voto in assemblee, organismi e commissioni esterne.

Il Segretario comunale
Francesco Fumarola