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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

Codice 10.7
D.D. 30 agosto 2007, n. 881

Comune di Rosta (TO). Istanza di sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di terreni comunali di uso civico previa conciliazione, per l’occupazione pregressa senza titolo, con i Sigg.ri (omissis). Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Rosta (TO) a:

effettuare la conciliazione con (omissis) per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree sottoindicate, con sovrastanti fabbricati ad uso civile abitazione, già di proprietà degli stessi, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di questi ultimi al Comune, in via transattiva, delle somme, rispettivamente di Euro zero (in quanto compensate), per quanto riguarda la (omissis) e di Euro 3.306,43 per quanto riguarda il (omissis), così come disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici;

sdemanializzare l’area gravata da uso civico, distinta al NCT. Fg. 14 - mapp. 60 - 318 - 319 di mq. 5316 attualmente, di fatto, già nel possesso della (omissis) e l’area distinta al NCT Fg.14 - mapp. 61 - 424 di mq. 3.239 attualmente, di fatto, già nel possesso del (omissis),

stipulare atto di vendita a favore dei privati sopracitati al fine di trasferire la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, fatte salve eventuali servitù, dei terreni in argomento;

di dare atto che:

i terreni acquisiti, a seguito della permuta effettuata con la (omissis), distinti al NCT FG. 18 mapp. 132 di compl. mq. 5123 seppure con mutata destinazione d’uso, in quanto sugli stessi insistono le scuole elementari e medie inferiori, vengono gravati da uso civico e pertanto disciplinati dalla L. 1766/27, dal DPR 616/77, sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alla direttive regionali formulate con le circolari 20 PRE/PT del 30.12.91 e 3 FOP del 04.03.97, con la D.G.R. n. 90 - 12248 del 06.04.2004, la D.G.R. n. 11 - 1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 9/07;

nel caso di fallimento delle conciliazione con i privatI (per l’eventuale non accettazione delle condizioni prescritte con il presente atto) il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico, dai medesimi privati possedute ;

le conciliazioni oggetto del presente atto possono essere portate a termine singolarmente, indipendentemente dal buon esito dell’una, l’altra sarà l’unica destinataria, se del caso, delle disposizioni di cui al paragrafo precedente;

il Comune di Rosta (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copie degli atti di vendita che verranno stipulati con i privati relativamente alle istanze in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

il Comune di Rosta (TO) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, con esclusione di quelle a rimborso dalle spese procedurali, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti le autorizzazioni di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri