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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 62-7503

Modifica ed integrazione della DGR 61-7119 del 15.10.2007 Sistema regionale per la formazione continua in sanita’ ed istituzione del sistema di accreditamento ECM regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di modificare ed integrare alcune parti della stessa DGR 61-7119 del 15.10.2007 con la quale si approva il “Sistema regionale per la formazione continua in sanità ed istituzione del sistema di accreditamento ECM regionale che sono state involontariamente omesse per mero errore materiale ovvero che permettono di chiarirne meglio la funzione, e precisamente:

* il capoverso della premessa che recita:

“Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per l’accreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali."

che viene così modificato:

“Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per l’accreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali

- gli ordini e i collegi, limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione."

* Il capoverso della premessa che recita:

“Valutato inoltre opportuno che la Commissione Regionale ECM, per i compiti specifici alla stessa assegnati, sia collocata all’interno delle funzioni attribuite all’ARESS in materia di gestione del sistema ECM Regionale, sia presieduta dal Direttore dell’Agenzia o suo delegato e che i suoi componenti possano essere individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento, sulla base dei seguenti criteri: ......................”

viene così modificato:

“Valutato inoltre opportuno che la Commissione Regionale ECM, per i compiti specifici alla stessa assegnati, sia collocata all’interno delle funzioni attribuite all’ARESS in materia di gestione del sistema ECM Regionale, sia presieduta dal Direttore dell’Agenzia o suo delegato e che i suoi componenti possano essere individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento e su indicazione della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, sulla base dei seguenti ciriteri: ..................”

* il capoverso del dispositivo che recita:

“Di istituire, per il triennio 2007-2010, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa e fermo restando tutte le disposizioni contenute nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente ”Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" siglato in data 1 agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR): ..........."

viene così modificato:

“Di istituire in via sperimentale per il triennio 2007-2010, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa e fermo restando tutte le disposizioni contenute nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente ”Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" siglato in data 1 agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR): ........."

* il capoverso del dispositivo che recita:

“la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM), presieduta dal Direttore dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari o suo delegato ed i cui componenti saranno individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento, sulla base dei seguenti criteri: .............”

viene così modificato:

“la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM), presieduta dal Direttore dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari o suo delegato ed i cui componenti saranno individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento e su indicazione della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, sulla base dei seguenti ciriteri: ............”

* il capoverso del dispositivo che recita:

“Di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per l’educazione continua in medicina:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali

viene così modificato:

“Di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per l’educazione continua in medicina:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali

- gli ordini e i collegi, limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione."

* La dicitura che recita:

“Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina ovvero Commissione Regionale ECM”

viene così modificata in ogni parte della DGR 61-7119 del 15.10.2007:

“Commissione Regionale Tecnico Scientifica per l’Educazione Continua in Medicina ovvero Commissione Regionale Tecnico Scientifica ECM”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)