Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007, n. 18-7388

Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Il pascolo vagante delle greggi è una pratica zootecnica diffusa sul territorio regionale, alla quale deve essere riconosciuto un ruolo importante di tutela del territorio e di preservazione di pratiche tradizionali, non intensive, di produzione zootecnica.

L’art. 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 che disciplina la materia, prevede un complesso sistema procedurale di rilascio delle autorizzazioni di pascolo vagante, con l’obbligo di richiesta ai Sindaci anticipata di almeno 15 giorni sull’effettivo spostamento, termine che i pastori non riescono sempre a rispettare, anche perché influenzati pesantemente dalle condizioni meteorologiche del momento e dall’andamento stagionale che determina la quantità del pascolo disponibile.

In ripetute occasioni le associazioni di categoria hanno richiesto una semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni, dal momento che la difficoltà di seguire alla lettera nei modi e nei tempi le complesse procedure amministrative previste dall’art. 43 del D.P.R. 320/54 espone i pastori al rischio di pesanti sanzioni.

Il Ministero della Salute, con la nota prot. N. DGVA-VIII/14590/p - C.1.b/278 del 11/05/2004, ha demandato alle Regioni che intendono consentire sul proprio territorio lo spostamento degli animali accompagnati da documentazione diversa da quella prevista dall’art. 43 del Regolamento di polizia veterinaria, la predisposizione di una procedura ad hoc, in grado di garantire l’attestazione e il mantenimento dello stato sanitario e la rintracciabilità degli animali.

Va rilevato che, oltre al pascolo vagante delle greggi, è presente, anche se poco rappresentata, sul territorio regionale anche un’analoga pratica zootecnica riguardante animali della specie bovina, per la quale non è prevista una norma specifica: tale pratica dovrebbe essere sottoposta alle medesime procedure utilizzate per gli ovicaprini, al fine di uniformare le modalità di esercizio dell’attività di pascolo vagante e la procedura di rilascio dei relativi permessi su tutto il territorio regionale, per tutte le greggi ovine e caprine e le mandrie bovine con registrazione anagrafica e codice di allevamento rilasciato sul territorio della Regione Piemonte.

Considerato che le procedure antecedenti erano motivate dalla necessità di evitare l’introduzione in territori indenni di malattie infettive a carattere contagioso e diffusivo, pericolose per il patrimonio zootecnico, attualmente non più presenti sul territorio regionale, grazie alle operazioni di eradicazione e controllo succedutesi negli anni;

fatto presente che le greggi ovine e caprine e le mandrie bovine sono di solito condotte contestualmente in un unico gruppo e sono mantenute sotto controllo sanitario da parte dei Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti per territorio;

valutate le premesse, è necessario stabilire i principi per disciplinare a livello regionale il pascolo vagante ed approvare le istruzioni operative di applicazione.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all’unanimità

delibera

l’approvazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale come segue:

1) Definizioni.

Detentore: si intende il proprietario o il conduttore o chi abbia la responsabilità del gregge o della mandria e dei relativi spostamenti per motivi di alimentazione.

Registro di pascolo vagante semplificato: è costituito dai modelli allegati A, B e C, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e sostituisce il libretto di pascolo vagante (modello 8 bis) previsto dal comma 3 dell’art. 43 del D.P.R. 320/54.

2) Presentazione della domanda per ottenere il nulla osta a praticare il pascolo vagante.

Il detentore di greggi o mandrie che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante sul territorio di più Comuni deve rispettare le seguenti procedure.

* Dotarsi, in tempo utile, del Registro di pascolo vagante semplificato, il cui facsimile, viene rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL di registrazione dell’allevamento.

* Presentare la domanda di rilascio di nulla osta, che riporta il periodo di tempo presumibile in cui il gregge o la mandria sarà presente sul territorio di ciascun comune, utilizzando il modello A e relativo allegato del Registro di pascolo vagante semplificato:

* nel caso di greggi o mandrie provenienti dall’ alpeggio, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pascolo vagante;

* nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l’alpeggio, almeno una volta ogni sei mesi, con prima domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente deliberazione;

* entro i tre giorni precedenti, ogni qualvolta si verifichino sostanziali variazioni al percorso di pascolo precedentemente comunicato.

 La domanda deve essere presentata:

* al Servizio veterinario della Asl competente, se i comuni di pascolo e transito fanno parte di un’unica ASL e nei casi di variazioni al percorso di pascolo già presentato;

* al Presidio di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) competente, se i comuni di pascolo e transito fanno parte di più ASL. In questo caso il PMPPV trasmette la documentazione alle ASL interessate e coordina le attività correlate al rilascio.

 Il detentore del gregge o della mandria fornisce garanzie relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dai proprietari mediante autocertificazione con la domanda di cui al modello A e relativo allegato del Registro di pascolo vagante semplificato.

3) Rilascio del nulla osta alla pratica del pascolo vagante.

I Servizi Veterinari, ricevuta la domanda, direttamente o per il tramite dei PMPPV, se non sussistono motivi ostativi di carattere sanitario, informano tramite fax, i Sindaci dei Comuni interessati utilizzando il modello B del Registro di pascolo vagante semplificato. Il nulla osta da parte dei Sindaci si considera rilasciato mediante silenzio-assenso, trascorsi 7 giorni lavorativi dalla comunicazione senza esplicito diniego.

Nei successivi tre giorni lavorativi il Servizio Veterinario competente rilascia il nulla osta di transito o pascolo vagante sul territorio di propria competenza compilando il modello C del Registro di pascolo vagante semplificato.

Nei casi in cui il pascolo vagante o il transito interessi più ASL, ciascun Servizio Veterinario trasmette il nulla osta al PMPPV a cui è stata presentata la domanda, il quale provvede, presso la propria sede, alla consegna al detentore richiedente. I nulla osta alle variazioni di percorso sono rilasciate direttamente dal Servizio Veterinario competente per territorio e comunicate al PMPPV che ha curato il procedimento.

Il Registro di pascolo vagante semplificato deve essere detenuto al seguito del gregge o della mandria a cura del detentore degli animali.

4) Esclusione dell’applicazione alla pratica dell’alpeggio.

La presente procedura non si applica:

* alle greggi o mandrie che praticano il pascolo vagante esclusivamente all’interno del Comune di registrazione anagrafica dell’allevamento, per le quali viene abolito qualsiasi obbligo di comunicazione di spostamento nonché l’obbligo di detenzione sia del libretto di pascolo vagante ex art. 43 D.P.R. 320/54 che del Registro di pascolo vagante semplificato di cui alla presente D.G.R.;

* alle greggi e/o mandrie che praticano il pascolo vagante, quando vengono trasferite in alpeggio, che devono essere spostate con le procedure previste dagli art. 41 e 42 del D.P.R. 320/54 (obbligo di compilazione dei modelli 6 e 7).

5) Regolamentazione del pascolo vagante delle greggi provenienti da altre Regioni.

La presente procedura è applicabile alle greggi o mandrie che provengono da territori extraregionali, registrate con codice anagrafico rilasciato da altre Regioni, limitatamente ai periodi ed ai territori di transito e pascolo vagante sul territorio regionale, nel rispetto delle modalità disposte dalla presente delibera. In alternativa, per le greggi extraregionali, si applicano le norme previste dall’articolo 43 del D.P.R. 320/54.

6) Misure cautelative di sospensione del nulla osta alla pratica del pascolo vagante.

La presente procedura semplificata per il rilascio dei permessi di pascolo vagante può essere in ogni momento sospesa dalla Autorità Sanitaria, sull’intero territorio regionale o su porzioni di esso, a seguito del verificarsi di gravi situazioni epidemiologiche nei confronti delle malattie infettive del bestiame, che richiedano il ripristino di più stringenti misure di controllo sulle greggi o mandrie che effettuano il pascolo vagante; può essere inoltre sospesa in caso di mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal detentore nella richiesta.

7) Inosservanza alle disposizioni.

L’inosservanza delle prescrizioni sopraindicate, è punita con le sanzioni previste per le violazioni del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/54, n. 320 e in applicazione del comma 3 dell’articolo 6 della Legge 2/6/88, n. 218.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato