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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007, n. 70-7439

Approvazione criteri per la concessione ai Comuni per l’anno 2007 di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare i criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari come riportato nell’allegato A) e per la promozione e sostegno delle Banche del Tempo, così come riportati nell’allegato B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di approvare, a maggiore specificazione dei criteri indicati all’art. 5 - comma 3 della L.R.6/4/1995, n. 52, gli “Orientamenti ai Comuni per l’elaborazione del Piano di Coordinamento degli Orari” indicati nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale dell’atto;

3. di confermare alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura i compiti relativi all’adozione del bando e di tutti gli atti conseguenti e necessari, il coordinamento del gruppo di lavoro per quanto concerne l’esame delle richieste di contributo per i P.C.O. e loro progetti attuativi ed infine l’esame delle richieste di contributo per la promozione ed il sostegno delle Banche del Tempo;

4. di determinare, per quanto attiene all’adozione e all’attuazione dei P.C.O. l’entità di ogni singolo contributo nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro l’importo massimo di euro 50.000,00, stabilendo la graduatoria secondo il punteggio indicato nei criteri come individuati nell’allegato A di cui al punto 1);

5. di determinare, per quanto riguarda le Banche del Tempo, il contributo nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite di euro 3.500,00 prevedendo un incremento del suddetto limite pari al 20%, fino ad un massimo di euro 4.200,00 per quelle banche che ricadano nelle condizioni indicate nell’allegato B di cui al punto 1);

6. di fissare, per l’anno in corso, quale termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo il 31 dicembre 2007;

7. di finalizzare le risorse di cui al successivo punto 8) ripartendole nella misura del 60% per il finanziamento dei P.C.O. e del 40% per il finanziamento delle Banche del Tempo, disponendo che le risorse non impiegate risultanti dal predetto riparto, possano essere utilizzate per l’una o per l’altra delle destinazioni previste;

8. di far fronte alla spesa complessiva, pari a euro 450.000,00, importo già accantonato sul cap. 14590 del bilancio 2007 con D.G.R. n. 14-7333 del 5/11/2007 (Acc. n. 101899).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Orientamenti ai Comuni per l’elaborazione del P.C.O

A) I Comuni per la definizione del PCO, dovranno attenersi ai criteri di cui all’art. 5 della L. R. 52/95 ed in particolare:

1) Riguardo agli orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’articolo 22 della L. 724/94 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per l’esigenza di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) Per quanto concerne il punto c) dell’articolo 5 dovrà essere garantita la piena e completa attuazione della L. 241/90, prevedendo in particolare l’introduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni devono uniformarsi ai principi e criteri indicati nella L.R. 28 del 12/11/1999 e s.m.i., Capo IV - artt. 8 e 9 e nelle relative disposizioni regionali di attuazione di cui alla D.C.R. n. 412-5585 del 16 febbraio 2005 “Criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali” e, con specifico riferimento al commercio su area pubblica, alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".

Si applicano le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 42-29532 del 1 marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per l’attuazione del D.Lgs. 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”, con esclusione di quelle aventi natura esclusivamente transitoria.

I Comuni dovranno inoltre tener conto delle esigenze di coordinamento ed attuazione delle norme in materia di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) e di Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R), secondo quanto previsto dall’art. 18 - comma 1 - lett. a) della L.R.28/1999 e dagli artt. 18 e 19 della D.C.R.563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R.347-42514/2003. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”.

5) Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 31 maggio 2004 n. 14 ed alla D.G.R. n. 57-14407 del 20-12-2004 “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

6) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minore impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di mezzi idonei al trasporto. I Comuni che devono dotarsi del Piano Urbano del traffico, dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato secondo il diverso momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

7) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno;

8) I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei P.C.O. con la pianificazione comunale e, in particolare:

* dei PRG e loro varianti;

* dei recenti strumenti di intervento denominati Programmi Complessi, quali ad esempio:

- Programmi integrati di intervento (Pii),

-Programmi di recupero urbano (PRU),

-Programmi di riqualificazione urbana (PRIU),

- Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST),

- Programmi di riabilitazione urbana,

- Programmi innovativi in ambito urbano,

- Programmi di qualificazione urbana(P.Q.U.),

- Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.),

- Programmi di iniziativa comunitaria URBAN ed INTERREG,

- Patti Territoriali, Contratti di quartiere (CDQ), d’Area e Patti di Pianificazione.