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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione d’acqua ad uso Agricolo, da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo realizzato in Comune di Cavaglià, assentita al Sig. Pozzo Paolo con D.D. 6 agosto 2007 n. 2.667 - Pratica n. 280BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4 giugno 2007 dal Sig. Paolo Pozzo, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ed in deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua riservata al consumo umano dall’art. 4 comma 1 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e dall’art. 16 comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, ai sensi dei commi 2 degli stessi articoli, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Paolo Pozzo (omissis), la concessione di derivazione di litri/secondo massimi 2 - litri/secondo medi 0,14 e di un volume massimo annuo di 4.500 metri cubi d’acqua da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo recentemente realizzato in Comune di Cavaglià (foglio n. 16, particella n. 220), per uso agricolo (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 61 - pari al minimo ammesso previsto per l’uso agricolo e riferito all’anno solare 2007, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successiva D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, ivi compresa la triplicazione stabilita dall’art. 8 comma 1 dello stesso regolamento regionale, fatto salvo ogni successivo adeguamento ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.826 di Rep. in data 4 giugno 2007

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 novembre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato