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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Variante alla concessione oggetto della D.D. 20 settembre 2004 n. 4051 per derivazione d’acqua ad uso Produzione di Beni e Servizi dal torrente Cervo e da falde sotterranee profonde, in Comune di Biella, assentita al Lanificio F.lli Cerruti SpA con D.D. 7 settembre 2007 n. 2959. Pratica n. 246BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 luglio 2007 dal Sig. Stefano Grossi, in qualità di Procuratore della Ditta Lanificio Fratelli Cerruti SpA, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 - 22 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché in deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua pubblica riservata al consumo umano ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 ed art. 16 - comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta Lanificio Fratelli Cerruti SpA (omissis), la variante sostanziale alla precedente concessione assentita con D.D. 20 settembre 2004 n. 4.051, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 50 - litri/secondo medi 14,26 ed un volume massimo annuo di 450.000 metri cubi d’acqua così ripartiti:

litri/secondo massimi 46 - litri/secondo medi 11,09 ed un volume massimo annuo di 350.000 metri cubi d’acqua dal torrente Cervo, in Comune di Biella mediante le opere di presa dell’acqua di cui alla D.D. n. 4.051/2004;

litri/secondo massimi 4 - litri/secondo medi 3,17 ed un volume massimo annuo di 100.000 metri cubi d’acqua da falde sotterranee profonde mediante un pozzo esistente, ubicato in località Chiavazza del Comune di Biella (foglio n. 81, particella n. 225), di recente acquisizione, da utilizzarsi prevalentemente per produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile, quali tintoria, umidificazione ambienti di lavoro, ecc.) ed in misura non apprezzabile per uso civile (integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione dell’uso per consumo umano, ecc.), (omissis).

Di accordare la variante alla concessione di che trattasi nonché una nuova scadenza della medesima, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, in anni 15, successivi, continui e decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento del corrispondente canone annuo demaniale dovuto a decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, stabilito nella somma di annui Euro 6.414,42 - in ragione di Euro 149,94 per ogni litro/secondo medio e per complessivi litri/secondo medi 14,26 d’acqua derivati ad uso produzione di beni e servizi per portate medie annue superiori ad 1 litro/secondo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 - comma 1 - lettera h) ed art. 4 - comma 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successivo aggiornamento disposto con D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, ivi compresa la triplicazione disposta dall’art. 8 - comma 1 del D.P.G.R. n. 6 dicembre 2004 n. 15/R (149,94 x 14,26 x 3), prevista nei casi, quale il presente, di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acqua riservata a quest’ultimo uso dall’art. 16 comma 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Detto canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di assoggettare la derivazione d’acqua praticabile dal torrente Cervo, in Comune di Biella, agli obblighi, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell’art. 11 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 luglio 2007 n. 8/R e recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di concessione. (omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.848 di Rep. in data 23 luglio 2007

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 novembre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato