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Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2007

Codice 22.1
D.D. 18 settembre 2007, n. 267

Contributi alle Province per l’incentivazione del servizio Guardie Ecologiche Volontarie ex art. 37 della L.R. 32/1982 e delle attivita’ di vigilanza ambientale. Impegno di spesa di Euro 141.200,00 sul cap. 17638/2007 (D.G.R. n. 30-6493 del 23.07.2007 - A. 101133).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di impegnare in favore delle Amministrazioni Provinciali individuate in premessa la somma di Euro 141.200,00 sul cap. 17638/2007 (D.G.R. n. 30-6493 del 23/07/2007 - Accantonamento 101133) per l’acquisizione di dotazioni rientranti nell’elenco tassativo indicato in premessa e destinate prioritariamente per i servizi Guardie Ecologiche Volontarie e in subordine, nel rispetto dell’organizzazione interna delle Amministrazioni provinciali, per personale di vigilanza ambientale dipendente organicamente dalle Province che operi anche sulla L.R. n. 32/1982, in coordinamento con i succitati servizi G.E.V.;

2. di stabilire che alle singole Amministrazioni verrà trasferita la somma specificamente assegnata come risultante dalla tabella riportata in premessa, secondo le seguenti modalità di erogazione:

a) 50% al ricevimento di una nota di accettazione del contributo da parte delle Amministrazioni beneficiarie con un’indicazione di massima delle spese a cui verrà destinato lo stesso;

b) saldo alla presentazione, in duplice copia conforme all’originale, di una dettagliata tabella di rendicontazione - da cui risultino le spese sostenute per l’acquisizione dei succitati materiali - debitamente approvata con provvedimento del Dirigente o del Funzionario provinciale responsabile del procedimento e della relazione sui servizi svolti prevista dal “Regolamento per la disciplina delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie”, approvato con D.C.R. n. 611-10668 in data 07/12/1983 e modificato con D.C.R. n. 980/4082 del 06/03/1995 riferita all’annualità 2007 e/o successive;

3. di stabilire che non sarà possibile riconoscere, ai fini dell’erogazione del contributo, spese relative a materiali non indicati in premessa e che tale fattispecie comporterà la conseguente ripetizione alla Regione Piemonte delle somme eventualmente già erogate relative a spese non riconoscibili;

4. di stabilire che i succitati materiali dovranno essere in possesso entro il 31/12/2009 delle amministrazioni beneficiarie dei contributi testè concessi e che gli stessi materiali rimarranno di proprietà dei succitati enti;

5. di stabilire che le economie eventualmente derivanti a fronte dell’erogazione dei vari rendiconti presentati o del mancato utilizzo del contributo testè concesso, potranno essere ridistribuite agli stessi enti beneficiari sulla base delle ulteriori esigenze rappresentate e delle valutazioni del Settore Politiche di Prevenzione, Tutela e Risanamento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino