Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2007

Codice 22.1
D.D. 31 luglio 2007, n. 184

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Gruppo Micologico CEDAS FIAT.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 le persone:

Apicella Paolo - Finale Ligure (SV) - 07/02/1949

Campagnol Antonio - Santo Stino Livenza (VE) - 09/10/1938

Capello Giuseppe - San Sebastiano Po - 25/02/1940

Cianciolo Vincenzo - Aidone (EN) - 07/07/1949

Giocoli Giovanni - Anagni (FR) - 22/01/1940

Pinton Arone - Santo Stino Livenza (VE) - 02/04/1939

Giglio Salvatore - Calatafimi - 20/05/1948

del Gruppo Micologico Cedas Fiat Via Chiabrera 25 - 10126 Torino, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la sede dell’Associazione sopraccitata e le mostre di volta in volta allestite.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla schedatura e classificazione sistematica delle specie fungine; allestimento mostre micologiche; corsi di vario livello micologico.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testé autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino