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Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2007

Codice 23.3
D.D. 7 settembre 2007, n. 140

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell’Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino di Pourrieres in comune di Usseaux (TO), di proprieta’ della Energie S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino di Pourrières in comune di Usseaux, che la ditta Energie S.p.A. di Bolzano ha presentato con nota datata 12/05/2005 (Ns. prot. n. 3484 del 17/05/2005) così come integrato a seguito delle richieste formulate con determinazione dirigenziale n. 98/23.3 del 01/12/2005 e redatto dalla società Hydrodata S.p.A. con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi, delle prescrizioni seguenti, di quelle contenute nei pareri rilasciati nonché delle prescrizioni contenute nella precedente determinazione n. 98/23.3 del 01/12/2005, in particolare:

1. A fronte dell’impatto evidenziato a seguito delle operazioni, per quanto riguarda le elevate concentrazioni di solidi sospesi e i relativi tempi di persistenza misurati, si chiede che in futuro vengano rispettate le soglie di riferimento di durata e concentrazione riportate nella tabella seguente, fermo restando che la concentrazione di ossigeno disciolto non dovrà mai essere inferiore a 5 mg/l:

Soglie di accettabilità per i Solidi Sospesi nelle acque rilasciate a valle dell’invaso e durata di esposizione da non superare.

Concentrazione di
Durata solidi sospesi massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi
Max 40 gr/l
<0,5 h
15 gr/l<conc SS< 20 gr/l
<1,5 h
10 gr/l<conc SS< 15 gr/l
<3,0 h
5 gr/l<conc SS< 10 gr/l
<6,0 h
<5 gr/l
Fino al termine delle operazioni

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel rispetto delle soglie sopra riportate, si chiede di proporre soluzioni alternative. A tal proposito si condivide l’ipotesi prevista dal proponente di realizzare un by-pass per ottimizzare le concentrazioni di solidi veicolati a valle durante le operazioni; si chiede inoltre di utilizzare il manufatto anche per il lavaggio del tratto di fiume a valle dello sbarramento a conclusione delle operazioni di spurgo;

2. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio, in aggiunta a quanto già previsto, si chiede di effettuare un rilevamento della fauna macrobentonica anche a monte dell’invaso per una migliore valutazione dell’impatto causato dalle manovre di rimozione del sedimento;

3. Si sottolinea, infine, la necessità di comunicare con adeguato anticipo l’inizio delle operazioni a tutte le utenze presenti nel tratto vallivo interessato dalle attività nonché alle autorità locali e l’A.R.P.A. territorialmente competente;

4. Si richiede per la caratterizzazione dell’ittiofauna, un piano di monitoraggio scandito in due campagne di rilevamento, prima e dopo le operazioni di sfangamento, nonché di effettuare tali rilevamenti solo nella stazione individuata a valle del bacino di Pourrières.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 3 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo