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Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Tribunale di Alessandria
Sezione Giudice Unico di Novi Ligure

Ricorso ai sensi della legge 10/5/1976 n. 346 depositato il 30/5/2007. Reg. Gen. 2111/07. Estratto per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 3 legge 10/5/1976 n. 346

Ill.mo Signor Giudice

le signore Musella Gemma nata a Genova il 01/01/1939 Codice Fiscale MSLGMM39A41D969S residente in San Mauro Torinese - Via Speranza n. 51/c e Rolando Paola nata a Torino il 20/02/1967 Codice Fiscale RLNPLA67B60L219V residente a San Mauro Torinese - Via Papa Giovanni XXIII n. 47 ed elettivamente domiciliate in Bosio (AL) Via Vittorio Emanuele n. 20

Espongono

Le ricorrenti sono proprietarie di un fabbricato in Bosio (AL) Via Vittorio Emanuele n. 20 costituente unico corpo. Da accertamenti eseguiti è emerso che alcune porzioni della casa, verosimilmente quelle dalle istanti adibite a deposito, risultavano in Catasto come fabbricato rurale ed intestate dall’impianto a Persivale Domenico detto Bottiglione fu Giovanni nato a Parodi Ligure il 13/10/1887 contraddistinto al F.10 n. 19 sub 2.

Dai registri immobiliari a nome dei suddetto intestatario catastale non risultano trascrizioni per tale indicativo catastale.

Il Comune di Bosio è compreso nella Comunità Montana della Alta Val Lemme ed Alto Ovadese e l’oggetto dell’istanza è una porzione di fabbricato rurale, pertanto si applicano i disposti dell’articolo 1159 bis C.C. e la relativa attuazione disposta dalla legge 10/05/1976 n. 346.

La porzione individuata a Catasto al F.10 n. 19 sub 2 è priva di indicazione di reddito, in ogni caso il reddito attribuibile non supera le Lire 5.000 (ora Euro 2,58) come disposto dall’art. 2 della legge stessa (reddito attribuibile Euro 1,20) Le ricorrenti hanno occupato l’intero fabbricato da 25 anni e cioè: la signora Musella Gemma dall’acquisto effettuato con il coniuge Rolando Achille con atto a rogito notaio Pacifico del 08/05/1982.

Nessuno ha mai eccepito nulla nel pacifico possesso ed il Comune ha rilasciato concessione edilizia in data 26/06/1987 per la ristrutturazione e sistemazione dell’intero tetto. La Signora Cereseto Assunta venditrice del fabbricato ha immesso gli acquirenti, oggi istanti, nel pieno possesso senza riserve dalla data dell’atto di compravendita, né si poteva supporre che alcune piccole parti dello stabile fossero intestate, anche solo catastalmente, a terzi, visto che il fabbricato con unico accesso dal cortile di pertinenza si sviluppa su 3 piani fuori terra con due vani per ogni piano fra loro comunicanti ai quali si accede da unico ingresso ed unica scala interna; per cui non potevano esservi terzi che potessero accedere ed il possesso è stato da subito pieno ed incontrastato, né le istanti hanno mai dubitato non essere loro proprietà le porzioni che, secondo le indicazioni catastali, sarebbero di titolarità al detto Persivale Domenico.

Dalle indagini effettuate è emerso:

l’intestatario catastale Persivale Domenico ha probabilmente ceduto con atto privato non trascritto le porzioni, oggi risultanti a lui intestate, ai danti causa delle ricorrenti; lo stesso è deceduto a Bosio, ove è stato sempre residente il 25/04/1964 nominando erede la moglie Poggi Virginia con testamento olografo 03/03/1950 pubblicato dal notaio Chiapuzzo il 22/05/1964 rep. 118, i coniugi non avevano figli ed il defunto non aveva legittimari;nella denunzia di successione dello stesso, trascritta a Novi Ligure in data 04/08/1964 ai numeri 899/2072 (Doc.2.10) l’erede non ha indicato fra i beni il F.10 n. 19 sub 2, mentre ha precisato gli altri esistenti nel Comune; il coniuge Poggi Virginia è deceduta a Bosio, ove era residente, il 26/03/1972 lasciando eredi i suoi legittimari; questi non hanno indicato nella denuncia di successione trascritta a Novi Ligure in data 14/07/1972 ai numeri 1079/2196 fra i beni il F.10 n. 19 sub 2, mentre hanno precisato gli altri esistenti nel Comune.

E’ evidente quindi che tutti gli eredi non hanno ritenuto che quelle porzioni facenti parte di un unico fabbricato, avente indicazione catastale F.10 n. 19 sub 2, fossero di proprietà dei loro danti causa pur ciò risultando in catasto. L’attuale istanza di riconoscimento della proprietà tiene luogo alle imprecisioni dell’atto di compravendita e costituisce titolo per la trascrizione dell’acquisita piena proprietà nei registri immobiliari a favore delle istanti Musella Gemma nata a Genova il 01/01/1939 per la quota di 3/4 e Rolando Paola nata a Torino il 20/02/1967 per la quota di 1/4.

Quanto sopra esposto

le ricorrenti richiedono che la S.V. Ill.ma, letto il ricorso; vista la documentazione prodotta; vista la legge 10/05/1976 n. 346; previa notificazione del presente ricorso a chi risulta essere titolare di diritti reali sulle porzioni immobiliari; riscontrata l’avvenuta affissione del presente ricorso all’albo del Comune di Bosio e del Tribunale di Novi Ligure per il periodo di 90 giorni, con l’avvertimento che nei 90 giorni successivi al termine di scadenza dell’affissione chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione; riscontrata la pubblicazione del presente ricorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; previa, se ritenuta necessaria, l’assunzione di informazioni a fini dell’accertamento del possesso,

voglia emanare

il decreto di riconoscimento della piena proprietà acquisita a titolo originario per usucapione delle porzioni immobiliari site in Bosio (codice B080) indicate in Catasto Terreni al F. 10 n. 19 sub 2 a favore di Musella Gemma nata a Genova il 01/01/1939 Codice Fiscale MSLGMM39A41D969S per 3/4 - Rolando Paola nata a Torino il 20/02/1967 Codice Fiscale RLNPLA67B60L219V per 1/4.

Ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo le istanti indicano che il valore delle porzioni immobiliari oggetto dell’istanza non è superiore ad Euro 1.100,00 (millecento). Dichiarano inoltre che il valore della causa non eccede Euro 129,11.

Musella Gemma

Rolando Paola