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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45
Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21.
Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalità di:
a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
b) promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
c) tutelare, in particolare, linfanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.
Art. 2.
(Partecipazione e adesione a principi)
1. La Regione, per le finalità di cui allarticolo 1, si attiene ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio dEuropa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, nonché alla Convenzione ONU sui diritti del bambino recepita dal Parlamento italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989).
Art. 3.
(Consenso informato)
1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per il consenso informato attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile interessato fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire laccesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1.
4. Lassenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato è scritto ed allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.
Art. 4.
(Divieto di somministrazione di test e questionari)
1. È vietato, allinterno delle scuole dellobbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente allinterno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dellavente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.
Art. 5.
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)
1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali e specialistici periodici al fine di valutare ladeguatezza e correttezza terapeutica. A tal fine lAssessorato regionale competente in materia di tutela della salute mette in atto procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati dalla Giunta regionale, includono rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.
Art. 6.
(Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dallentrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lutilizzo delle sostanze psicotrope di cui allarticolo 3 su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili:
a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale;
b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;
c) casistica dellevoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati;
d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui allarticolo 4, comma 2;
e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui allarticolo 3;
f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 4, comma 1.
Art. 7.
(Urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 novembre 2007
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 405
- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Davide Gariglio, Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Roberto Boniperti, Marco Botta, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Ugo Cavallera, Vincenzo Chieppa, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Claudio Dutto, Agostino Ghiglia, Francesco Guida, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Gaetano Nastri, Riccardo Nicotra, Gianfranco Novero, Giovanni Pizzale, Paola Pozzi, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 9 febbraio 2007.
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente in data 16 febbraio 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 giugno 2007 con relazione di Gian Luca Vignale, Sergio Cavallaro.
- Approvata in Aula il 30 ottobre 2007, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 4 dello Statuto è il seguente:
Art. 4 (Programmazione).
1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.
3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale".
- Il testo dellarticolo 9 dello Statuto è il seguente:
Art. 9 (Tutela della salute dei cittadini).
1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.
2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.
3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale".
- Il testo dellarticolo 11 dello Statuto è il seguente:
Art. 11 (Diritti sociali).
1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dallordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2. La Regione tutela, in particolare, linfanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio".
Note allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto è il seguente:
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.