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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 67-7190

Approvazione dello schema dell’Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il “Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale” - L. R. 23 aprile 2007, n. 9, art. 66.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di Accordo di Programma, che si allega alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente della Regione Piemonte, o suo delegato, provvederà alla stipula dell’Accordo di Programma in oggetto;

- di autorizzare il prelievo della quota di partecipazione della Regione Piemonte al citato Accordo di Programma, pari a Euro 850.000,00, dal capitolo 27851 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma” del Bilancio di previsione 2007 e Bilancio Pluriennale 2007-2009 (L.R. 10/07);

- di demandare alla Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia, ogni incombenza per l’applicazione del presente Accordo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI ASTI PER “POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI A RILIEVO SOCIALE”

Premesso che la regione Piemonte ha inteso avviare dal 2003 un percorso di consolidamento della diffusa e radicata rete di presidi “a rilievo sociale” che tutt’ora costituiscono un’efficace modalità di “contrasto alla solitudine” soprattutto per le fasce più sensibili della popolazione (anziani, minori, diversamente abili, ecc.).

Al riguardo occorre sottolineare come nella società moderna uno dei problemi cui deve essere riservata una particolare attenzione risulti certamente quello connesso all’occupazione, fisica e mentale, dei “momenti liberi” dai quotidiani impegni, che se mal gestita può determinare guasti anche non recuperabili nella collettività.

Un’attività questa che appare tanto più necessaria ed auspicata in quelle realtà locali, soprattutto quelle di minor dimensione, ove la disponibilità dei servizi primari di sostegno è assai ridotta e ove anche solo la presenza di un oratorio o di un circolo consente a tante persone di tutte le età, di confrontarsi, familiarizzare, fornire reciproco conforto, scambiarsi idee, piuttosto che isolarsi nelle proprie abitazioni in contesti urbani sempre più estranei.

Con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005 sono già state promosse due iniziative di finanziamento rivolte alla “messa in sicurezza” e al “potenziamento” della rete dei presidi a rilievo sociale, definiti come luoghi in cui si svolgono attività volte a realizzare:

* un modello positivo di aggregazione per i giovani, adulti e anziani anche al fine di combattere il fenomeno della solitudine;

* un contrasto ai processi di esclusione dall’ambiente di residenza,

* un incentivo alla vita associativa e di relazione;

* una promozione della partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali da parte dei fruitori;

* un armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei giovani;

* una promozione sociale e assistenziale valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

L’attività svolta ha conseguito lusinghieri risultati ed ha di fatto confermato la capillare diffusione dei centri a rilievo sociale sull’intero territorio regionale, in genere composta da:

* Oratori;

* Centri d’incontro per anziani, giovani e adulti;

* Centri di aggregazione che sono sede di Organizzazioni di Volontariato, Pubbliche Assistenze e associazioni in generale;

* Circoli ricreativi e aziendali che prestato attività di aggregazione e di “base” per realizzazione di progetti a valenza sociale.

Ciò premesso l’art. 66 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2007" ha previsto, tra l’altro, la stipula di un Accordo di Programma con la Provincia di Asti al fine di proseguire nell’azione di potenziamento e di messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale, presenti sul territorio provinciale, con un importo massimo di Euro 850.000,00

La Provincia di Asti si è fatta promotore di un progetto, denominato “Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale” e con nota dell’1 giugno 2007 - Prot. n. 33891 - ha richiesto alla Regione l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell’Accordo di programma.

Gli uffici regionali competenti in materia, rilevando l’interesse pubblico, per quanto precedentemente detto, di proseguire nel consolidamento e rafforzamento della rete dei presidi a rilievo sociale che con i programmi regionali di finanziamento hanno avuto un generale intervento di sostegno, ma hanno anche dimostrato la necessità di un consolidamento aggiuntivo più costante nel tempo.

Dato atto che la Provincia di Asti successivamente all’accordo di programma, dovrà attivare una procedura concorsuale di finanziamento rivolta agli enti interessati dagli interventi, i quali presenteranno le candidature entro i termini e con le modalità definite dalla provincia stessa;

visto l’art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 - 117776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223)”;

vista la richiesta della Provincia di Asti dell’1 giugno 2007 - Prot. n. 33891 - di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il “Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale”;

verificato che con DD n. 4824 del 13/06/2007 della Provincia di Asti è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Carmen Gatti

vista la pubblicazione sul BUR n. 25 del 5/7/2007 da parte della Provincia di Asti dell’avvio del procedimento;

dato atto che nel corso della conferenza di servizi indetta dal competente dirigente presso la sede provinciale in data 19/9/2007, il cui verbale è allegato al presente testo di accordo (Allegato 1), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dagli uffici della Provincia di Asti condividendone l’iniziativa e i contenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE CHE

L’anno ..........................., addì....................... del mese di ....................alle ore...................... presso .....................

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso, (o da suo delegato) domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Asti rappresentata dal Presidente, ..............................., (o da suo delegato), domiciliato in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2

Oggetto dell’accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato al potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale nella Provincia di Asti attraverso una procedura concorsuale di finanziamento, a favore di soggetti pubblici e soggetti del privato sociale (no-profit), per il potenziamento e la messa in sicurezza degli immobili già sede di attività di rilievo sociale e per gli interventi necessari per l’insediamento di attività di rilievo sociale, da effettuare su immobili di proprietà pubblica o su immobili destinati a scopi sociali dalle tavole o atti di fondazione degli Enti proprietari (IPAB, Parrocchie, Fondazioni e altri Enti Privati privi di scopo di lucro).

Art. 3

Tipologia di interventi finanziabili

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti, ammetterà a contribuzione tutti quegli interventi strutturali, impiantistici e di adeguamento (compresi ampliamenti di strutture esistenti) necessari per rendere funzionale l’attività a rilievo sociale già in essere o per permettere l’insediamento di una nuova attività a rilievo sociale.

Saranno ammissibili al finanziamento anche tutti gli oneri indotti gravanti sull’Ente attuatore l’intervento, in particolare le spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori, le spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche, le spese per perizie e certificazioni e le spese per I.V.A.

Non saranno ammesse a contributo le spese per la realizzazione di nuove costruzioni, le spese per l’acquisto di immobili e terreni, le spese già sostenute alla data di sottoscrizione del presente accordo di programma e le spese per l’acquisto singolarmente di arredi e di attrezzature.

Qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa quindi detrarre l’imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo.

Inoltre non sono ammesse a contributo le spese già contemplate nelle proposte di finanziamento presentate alla Regione Piemonte nel contesto dei bandi di finanziamento attivati con DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.

Art. 4

Attività escluse e priorità

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Asti non potrà riguardare:

- presidi socio-assistenziali e socio-educativi oggetto di vigilanza e/o autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 1/2004 e secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997 (Case di riposo, Centri Diurni, R.S.A., R.A.F., R.A., R.A.A., R.A.B. strutture per minori di cui alla DGR 41/2004, asili nido, micro-nidi, centri di custodia oraria, punti gioco, ludoteche, ecc.);

- strutture di cui alla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i. “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

- strutture di cui alla L.R. 23 marzo 1995, n. 38 “disciplina dell’agriturismo”;

- strutture di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 24 “tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”;

- strutture destinate ad attività sanitarie o di rilievo sanitario;

- strutture destinate ai servizi sociali di comunità di cui alla D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992;

- strutture destinate ad attività commerciali, produttive o ad uffici;

- strutture destinate esclusivamente all’attività sportiva agonistica;

- strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Per gli immobili in cui sia stata attivata, con la Direzione regionale Politiche Sociali, una pratica contributiva ai sensi dei precedenti bandi di finanziamento (DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005), il programma concorsuale di finanziamento delle Provincia dovrà assegnare priorità inferiori, rispetto agli interventi eseguiti su immobili non oggetto di nessun finanziamento regionale.

Art. 5

Soggetto attuatore e coordinamento con la programmazione regionale

La Provincia di Asti è il soggetto attuatore dell’accordo di programma attraverso l’attivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui all’art. 2.

Gli interventi oggetto di contribuzione, ultimata e definitivamente approvata dalla Provincia la procedura concorsuale di finanziamento, dovranno essere comunicati alla Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali, al fine di garantire il coordinamento di settore delle strutture a rilievo sociale.

Art. 6

Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) la Provincia di Asti si impegna:

* ad approvare la procedura concorsuale di finanziamento (bando di finanziamento), di cui ai precedenti articoli, entro 90 gg. Dalla sottoscrizione del presente accordo;

* ad eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti dalla Provincia stessa nel bando di finanziamento;

* a definire e adottare i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione preventivamente indicandoli nel bando di finanziamento;

* a gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;

* a comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale Politiche Sociali per quanto definito all’art. 5.

b) la Regione Piemonte si impegna:

* a finanziare gli interventi del presente accordo con un importo complessivo di euro 850.000,00, da liquidare in unica soluzione nel corso dell’anno 2008 e ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle istanze di contribuzione definite dal bando di finanziamento provinciale;

* ad accantonare, tramite apposito provvedimento adottato dalla Giunta, le somme previste dal presente accordo e a liquidare i fondi con provvedimenti dirigenziali.

* a fornire, attraverso la Direzione Politiche Sociali, l’elenco delle istanze già oggetto di contribuzione per la provincia di Asti dei precedenti bandi di finanziamento di cui alle DD.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 e n. 25-14837 del 21 febbraio 2005.

Art. 7

Tempi e attuazione dell’accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino a completa attuazione degli interventi in esso previsti e verrà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Asti.

Art. 8

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto da:

- il Presidente della Provincia di Asti o suo delegato, con funzioni di presidente del collegio;

- il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Asti, all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Art. 9

Variazioni urbanistiche

L’accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 10

Effetti dell’Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso.

Art. 11

Modifiche dell’Accordo

L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive modifiche ed integrazioni saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino ulteriori rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dell’accordo. Negli altri casi dovrà essere modificato con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 12

Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 13

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 8 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 15

Pubblicazione

La Provincia di Asti entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma e ne cura la pubblicazione sul B.U.R.P.

Art. 16

Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti.

Letto, confermato, sottoscritto

La Presidente della Regione Piemonte
Mercedes Presso
(o suo delegato)

Il Presidente della Provincia di Asti
Roberto Marmo
(o suo delegato)