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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

Codice 10.7
D.D. 8 agosto 2007, n. 842

Comune di Frabosa Soprana (CN) - Mutamento temporaneo di destinazione d’uso di porzioni di terreni comunali di uso civico di ml. 3000 (pari a mq. 1500) con concessione amministrativa e costituzione di servitu’ interrata di elettrodotto, per anni 30 rinnovabili a favore della Ditta “Prato Nevoso Termoenergy s.r.l.”. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Frabosa Soprana (CN) a mutare la destinazione d’uso delle porzioni di complessivi ml.3000 (pari a mq. 1500) dei terreni comunali gravati da uso civico distinti a al NCT Fg. 24 - mapp. 66 e Fg. 26 mapp. 4, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta, alla Ditta “Prato Nevoso Termoenergy s.r.l.”, con sede in Frabosa Sottana (CN) - fraz. Prato Nevoso, per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la posa di condotta, parte di un nuovo elettrodotto, oltre l’occupazione temporanea relativa ai lavori necessari alla posa della stessa nonché per future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

Che il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione e relativa costituzione di servitù di condotta che verrà stipulato con la Ditta Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Le porzioni di complessivi ml. 3000 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs n. 152/06 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, e L.R. 9/2007, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre all’ovvia rimozione delle opere ivi realizzate, salvo diversa richiesta da parte del Comune, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori, inerenti la posa della condotta e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dal presente atto, così come specificato in premessa. Per i mancati frutti derivanti dalla sospensione della produzione foraggiera, una somma da versarsi “Una Tantum” di compl. Euro 1.000,00 ed un canone annuo di servitù di elettrodotto di Euro 1000,00; Eventuali variazioni del canone potranno essere effettuate solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

I costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono a totale carico del Concessionario;

Il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà destinare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle dai eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri