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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2007, n. 66

Profilassi dell’influenza aviaria da virus H7. Decreto di zona di attenzione per il caso accertato nel Comune di Rondissone (TO).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - E’ istituita una zona di attenzione per influenza aviaria a bassa patogenicità così delimitata:

a) nel territorio dell’ASL 7:

- l’intero territorio del Comune di Rondissone per l’area non compresa nella zona di restrizione;

- l’intero territorio del Comune di Torrazza Piemonte;

- il territorio del Comune di Saluggia nei limiti dei confini con i Comuni di Cigliano a nord, Rondissone a ovest, Torrazza Piemonte a sud ovest, ad est nel territorio comunale sino all’incrocio tra la linea ferroviaria per Vercelli e la strada provinciale n. 3, località Molino di Campagna, Ponte della Bosa sino al Canale Depretis;

- il territorio del Comune di Verolengo nei limiti dei confini con i Comuni di Torrazza Piemonte e Rondissone a nord, Chivasso a ovest, nel territorio comunale compreso tra la S.S. 11, il raccordo Verolengo - Chivasso est e la linea ferroviaria per Vercelli;

- il territorio del Comune di Chivasso nei limiti dei confini con Rondissone e Verolengo a est, Caluso e Mazzè a nord, ad ovest nel territorio comunale compreso tra l’incrocio della S.S 11 e la direttrice verso l’uscita Chivasso est dell’autostrada A4 sino a Frazione Boschetto ad esclusione della località Molinetto Rosso;

b) nel territorio dell’ASL 9:

- il territorio del Comune di Caluso ad est della S.S. 26 Caluso - Chivasso, limitatamente alle località Cascina Belaria e Cascina Nuova della Carolina e limitatamente alla zona a nord della Strada Franca, fino alla Frazione Carolina inclusa;

- il territorio del Comune di Mazzè, limitatamente alle Frazioni Tonengo e Casale;

- il territorio del Comune di Villareggia, limitatamente alle frazioni Gerbido e Rocca;

c) nel territorio dell’ASL 11:

- la porzione del territorio del Comune di Cigliano delimitata:

ad ovest, dal confine di Villareggia a partire da 300 metri dopo l’interseco con la S.S. 11 proveniente da Rondissone;

a sud est, dal confine con il Comune di Saluggia;

a sud ovest, dal tratto di confine con Rondissone che si sovrappone al fiume Dora Baltea;

a nord est limitatamente al territorio compreso entro 500 metri oltre la Frazione Ronchi, esclusa la Cascina Ponte Olmetto, comprese le Cascine Lotti fino al confine della provincia di Vercelli sulla S.S. 11.

Art. 2 - Nell’ambito della zona di attenzione i Servizi veterinari della ASL territorialmente competenti provvedono a organizzare ed effettuare presso gli allevamenti commerciali delle specie sensibili i controlli sanitari e diagnostici volti ad acccertare lo stato sanitario degli animali ed il rispetto delle misure di biosicurezza.

I controlli diagnostici devono prevedere almeno il prelievo di n. 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus dell’influenza aviaria e n. 10 tamponi tracheali, secondo le indicazioni dell’Istituto Zooprofilattico di Torino.

Art. 3 - Lo spostamento dei volatili degli allevamenti delle specie sensibili della zona di attenzione verso altri allevamenti può essere effettuato previo esito favorevole dei controlli diagnostici, con autorizzazione e secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario competente.

Qualora l’impianto di destinazione sia ubicato nel territorio di altra Regione o Provincia autonoma, il trasferimento deve avvenire previo accordo ed assenso della Regione ricevente.

Art. 4 - Nella zona di attenzione sono vietati fiere, mercati, esposizioni ed ogni concentramento di pollame o altri volatili in cattività, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti.

È altresì vietato introdurre e rilasciare nel territorio della zona di attenzione selvaggina avicola cacciabile.

Nella zona di attenzione è vietata l’attività venatoria della selvaggina da piuma.

Art. 5 - Le misure restano in vigore per almeno 15 giorni dalla data di conferma del focolaio e comunque fino al completamento degli accertamenti di cui all’Art. 2.

Art. 6 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 7 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro