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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 23-7251

Assistenza sanitaria all’estero presso Centri di Altissima Specializzazione. Individuazione dei Centri di Riferimento Regionali e indirizzi per la ridefinizione delle loro funzioni.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Il Decreto Ministeriale 03.11.1989 ha stabilito i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri di altissima specializzazione all’estero nei casi in cui dette cure non possano essere assicurate adeguatamente e tempestivamente sul territorio nazionale.

L’art. 3 del D.M. del 1989 prevede che la Regione attribuisca per ogni branca specialistica l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’erogazione del concorso nelle relative spese, e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria comunque connessa al trasferimento per cure all’estero, ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all’art. 5 della legge 23.10.1985 n. 585, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.

L’art. 3, comma 2 del D.M. 03.11.1989 stabilisce che i predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumano, ai fini dei trasferimenti per cure all’estero, la denominazione di “Centro Regionale di Riferimento” per la branca specialistica di competenza.

Con Circolare 9 marzo 1990 prot. n. 1148/50/PSRLP avente come oggetto “Assistenza in forma indiretta in Italia e all’Estero”, l’Assessorato regionale alla Sanità aveva definito, tra le altre, la materia relativa l’applicazione del DM 3.11.1989 ed aveva ‘provvisoriamente’ individuato i presidi ospedalieri ‘nelle more di formale e specifica individuazione dei presidi e servizi di alta specialità di cui all’art. 5 della legge 23.10.1985 n. 595". Si prevedeva che presso tali presidi ospedalieri dovesse essere costituita una apposita Commissione formata dai responsabili - o loro delegati - delle Unità Operative specialistiche in causa, opportunamente integrate con i responsabili - o loro delegati - di altre branche specialistiche coinvolte, presieduta dal Direttore sanitario del presidio di riferimento.

Nel tempo, la collocazione e la composizione dei Centri si è variamente modificata, inoltre, si è osservato un ricorrente esprimersi di offerte di interventi sanitari di elevata complessità oppure riferibili a interventi asseriti come innovativi, provenienti da rappresentanti di operatori sanitari esteri, di non sempre verificabile appropriatezza ed efficacia.

E’ stata peraltro aggiornata e si è modificata la normativa di riferimento, con particolare riguardo a quella che tutela il diritto alla salute delle persone con disabilità (art. 11 della legge n. 104/92 e successive norme per l’applicazione di detto articolo), aggiornamento che ha riguardato quasi esclusivamente aspetti relativi la rimborsabilità degli interventi piuttosto che l’appropriatezza dei medesimi.

Nel corso degli anni si è accresciuta quali - quantitativamente l’offerta di intervento sanitario di elevata qualità e specializzazione da parte di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate operanti nel nostro paese: si è pertanto modificato il contesto di riferimento per quanti debbono valutare la sussistenza delle condizioni che determinano l’autorizzabilità di prestazioni erogate presso Centri di Altissima Specializzazione esteri, contesto tuttavia non sempre diffusamente conosciuto dagli specialisti operanti presso i Centri Regionali di Riferimento.

Per le motivazioni espresse, risulta conseguentemente necessario procedere ad una revisione della rete dei Centri regionali di riferimento piemontesi per l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero, articolandola in modo più puntuale in riferimento a bacini di utenza coincidenti alle aree sovraziendali previste nel PSSR, approvato con D.C.R. 137-40212 del 24.10.2007, come indicati nel punto 1 dell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In ogni area sovraziendale viene assicurata l’operatività di un Centro regionale di riferimento: è fatta salva l’unicità della competenza di alcuni presidi di terzo livello presenti a livello regionale così come individuati nel punto 2 dell’allegato 1) che sono riconosciuti come esclusivi competenti in specifiche discipline.

Con D.G.R. n. 48-2325 del 06.03.2006 avente per oggetto: “ Assistenza Sanitaria all’estero - Criteri di valutazione e rimborso delle spese di soggiorno sostenute da assistiti portatori di handicap autorizzati dai Centri Regionali di Riferimento a ricevere cure presso Centri di altissima specializzazione all’estero. Modifica D.G.R. n. 42-27285 del 10.05.1999 revoca D.G.R. n. 179 -29555 del 8.11.1993" è stato approvato il nuovo regolamento della Commissione Amministrativo - Sanitaria per l’esercizio delle competenze stabilite dal D.M. 13.05.1993.

L’art. 3 di tale Regolamento prevede che la Commissione esprima pareri consultivi e valutazioni in merito l’omogeneità di comportamento sul territorio regionale nell’attuazione del D.M. 3.11.1989 e possa formulare proposte in materia di assistenza sanitaria all’estero.

Si ritiene ora opportuno attribuire alla Commissione Amministravo - Sanitaria le funzioni di monitoraggio circa l’appropriatezza e l’efficacia delle cure prestate presso Centri esteri di elevata specializzazione a supporto dei Centri Regionali di Riferimento, che debbono essere responsabilizzati anche rispetto al tema della spesa sanitaria da essi indotta.

Considerato che la Commissione Amministrativo - Sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con la citata D.G.R. n. 48-2325/2006, può essere integrata da professionisti esperti nel campo della programmazione sanitaria, della epidemiologia e della comunicazione ed informazione in ambito sanitario, nonché da esperti nel campo delle diverse discipline sanitarie, si ritiene opportuno stabilire che la Commissione potrà avvalersi di forme di consultazione da parte di strutture regionali specifiche quali l’Osservatorio regionale sulle disabilità ed il Centro di Documentazione del DORS ovvero della cooperazione fornita dalle Università piemontesi e da Centri di Ricerca pubblici e privati a valenza pubblica.

Si stabilisce che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la legge n. 585 del 23.10.1985;

visto il D.M. 03.11.1989;

vista la legge n. 104 del 05.02.1992;

visto il D.M. 13.05.1993;

vista la D.G.R. n. 48-2325 del 06.03.2006;

a voti unanimi rese nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare la ridefinizione della rete regionale dei Centri di riferimento per l’autorizzazione all’accesso ai Centri esteri di altissima specializzazione così come descritta nell’allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di attribuire alla Commissione Amministrativo-Sanitaria per l’esercizio delle competenze regionali di cui al D.M. 13.05.1993, le funzioni di monitoraggio circa l’appropriatezza e l’efficacia delle cure prestate presso Centri esteri di elevata specializzazione a supporto a dei Centri regionali di riferimento, anche in ordine ad una maggior responsabilizzazione rispetto al tema del contenimento della spesa indotta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato