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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

Codice 25.2
D.D. 20 giugno 2007, n. 1049

Art. 1 septies del D.L. 364/95 convertito in L. 438/95 - Comune di Valprato Soana - Lavori di sistemazione idraulica lungo l’asta del torrente Soana in loc. Madonna della Neve. Presa d’atto conclusione lavori ed autorizzazione utilizzo economie per lavori di sistemazione idraulica sul torrente Santanel.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di prendere atto che il costo finale dell’intervento di consolidamento del movimento franoso lungo l’asta del torrente Soana in località Madonna della Neve del Comune di Valprato Soana, finanziato per l’importo di Euro. 206.582,76 con D.G.R. n. 30-10224 del 01.07.1996 (art. 1 septies del D.L. 364/95 convertito in L. 438/95), è risultato di complessivi Euro. 132.551,67;

2. di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra, si registrano economie per complessivi Euro. 74.031,09 rispetto al finanziamento assentito;

3. di autorizzare il Comune di Valprato Soana, per le motivazioni citate in premessa, all’utilizzo delle predette economie per la realizzazione di lavori urgenti di sistemazione idraulica (briglia selettiva e difese spondali) sul torrente Santanel - parte bassa - a difesa della frazione Piamprato;

4. di precisare che la somma di Euro. 12.056,26, già nella disponibilità del Comune di Valprato Soana in quanto erogata in eccesso a titolo di anticipazione sul finanziamento precedente, costituisce, in analogia a quanto disposto con D.G.R. n. 61-19476 del 26.05.97, un primo acconto al fine di consentire una rapida esecuzione dei lavori previsti;

5. di dare atto che un ulteriore acconto, fino alla concorrenza massima del 70% della somma oggetto di devoluzione, potrà essere erogato a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, approvato dall’Ente, che dimostri opere eseguite per almeno il 50% del totale;

6. di segnalare che sul progetto medesimo dovranno essere acquisiti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

7. di precisare che le spese tecniche, così come previsto dalle disposizioni emanate a seguito dell’evento alluvionale del novembre 1994, saranno ammesse a contributo nell’aliquota massima del 10%, calcolata sull’importo complessivo dei lavori a base d’asta, oltre l’I.V.A. e contributi previdenziali;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni agli impegni finanziari già assunti e che eventuali economie di spesa saranno accertate in sede di rendicontazione del contributo da parte dell’Amministrazione interessata.

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda