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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 459 del 03/09/2007 - Autorizzazione unica D.Lgs. 387/2003 - Autorizzazione in sanatoria impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Lago Cramek e dal rio Foglia neo Comuni di Formazza e Premia - 1° lotto derivazione lago Cramek - Ditta Idroelettrica Kramec S.r.l.

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante. L’atto autorizzativo completo dovrà essere disponibile presso il cantiere.

2. Di assentire alla ditta Kramec Idroelettrica S.r.l. (omissis), l’autorizzazione unica, in sanatoria, per le opere già realizzate in difformità al progetto approvato con la determinazione n. 91 del 08/02/2007, relativamente al 1° lotto degli interventi (derivazione Lago Cramek), nel rispetto di tutti i contenuti della proposta di conclusione del procedimento (omissis), formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (omissis). Con il 1° lotto si intendono sanate le opere già realizzate per quanto riguarda la derivazione dal Lago Cramek (opera di presa, vasca di carico, condotta forzata).

3. Di dare atto che, visto il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, reso (omissis), ai sensi dell’art. 25 comma 4 lettera b) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., la ditta Kramec Idroelettrica S.r.l. può far uso della derivazione dal Lago Cramek, nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nella determinazione n. 838 del 27/12/2005 ed allegato disciplinare di concessione.

4. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella determinazione n. 91 del 08/02/2006 la quale, unitamente al presente atto, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

5. Di stabilire che l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori. Si precisa infine che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione.

6. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

7. Di stabilire che il titolare dell’autorizzazione unica a seguito della dismissione dell’impianto, ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese. (omissis).

Verbania, 30 ottobre 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio