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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo dell’antico diritto riconosciuto con D.M. 18 dicembre 1936 n. 9.117 per derivazione d’acqua ad uso Agricolo, dal Torrente Elvo, in Comune di Cerrione, assentito al Consorzio Irriguo Utenti della Roggia Molinaria di Cerrione con D.D. 3 luglio 2007 n. 2.199. Pratica n. 249

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 aprile 2007 dal Sig. Fiorenzo Quagliato in qualità di Vice Presidente del Consorzio Irriguo Utenti della Roggia Molinaria di Cerrione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Irriguo Utenti della Roggia Molinaria di Cerrione” (omissis), il rinnovo dell’antico diritto già riconosciuto con D.M. n. 9.117/1936 per continuare a derivare litri/sec. massimi 152 - litri/sec. medi 70 ed un volume massimo annuo di 2.200.000 metri cubi d’acqua dalla sponda destra del torrente Elvo, in Comune di Cerrione, per uso agricolo (irrigazione di ettari 45.00.00 di terreni ubicati in Comune di Cerrione, di cui ettari 40 coltivati a prato ed ettari 5 coltivati a mais), con obbligo di restituzione delle colature nello stesso torrente Elvo a valle della frazione Magnonevolo del Comune di Cerrione.

Di accordare il rinnovo dell’antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo riconosciuto con D.M. n. 9.117/1936 come posticipato per effetto delle note proroghe di Legge, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto in base all’intera precedente competenza idrica per il periodo intercorrente tra il 1 febbraio 2002 e lo spirare dell’annualità in corso alla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

A decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso al rinnovo dell’antico diritto, il canone demaniale annuo sarà stabilito in misura pari ad Euro 32, in ragione di Euro 0,46 per ogni litro/secondo medio d’acqua derivata e per litri/secondo medi 70, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successiva D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore:
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.804 di Rep. in data 24 aprile 2007

Art. 22 - Richiamo a Leggi e Regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d’acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 22 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato