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Bollettino Ufficiale n. 45 del 08 / 11 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Quincinetto (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 settembre 2007 “Modifica dell’art. 2 del Regolamento edilizio comunale relativo alla composizione della Commissione Edilizia”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

a) di modificare l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, riguardante la composizione della Commissione Edilizia Comunale sostituendolo con il seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. “La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel servizio urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, e da sei componenti, eletti dal Consiglio Comunale. E’ presieduta da un Presidente eletto al proprio interno dai sette componenti.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. In particolare uno dei componenti dovrà essere scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Inoltre uno dei membri elettivi dovrà essere un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici

5. La votazione avverrà sulla base di apposite candidature (ogni candidatura dovrà essere corredata da curriculum professionale), che dovranno essere preventivamente acquisite al protocollo dell’Ente a seguito di apposito avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune per almeno dieci giorni.

6. Ciascun consigliere potrà esprimere fino ad un massimo di sei preferenze tra le candidature pervenute, fatta eccezione per i casi di sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, nei quali il consigliere potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti da sostituire.

7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

b) Di dare atto che il testo di modifica dell’art. 2 del Regolamento Edilizio, è stato predisposto sulla base dello schema - tipo regionale

c) Di trasmettere gli atti alla Regione Piemonte per l’approvazione di competenza;

d) Di dare atto che la variazione testè approvata entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Regionale.

Il Sindaco
Fabrizio Bernabe’

Il Segretario Comunale
Giovanni Lombardi