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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 62-7290

L.R. 40/1998 - Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 della LR 40/1998 inerente il progetto “Argine in sponda sinistra del Torrente Sangone a valle del ponte di Via Piossasco” localizzato in Comune di Rivalta di Torino (TO), presentato dal Comune di Rivalta di Torino (TO).

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Sibille:

In data 06 giugno 2007 l’ing. Giacomo Oitana, nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP e Protezione Civile del Comune di Rivalta di Torino, ha presentato all’Organo tecnico dell’autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto “Argine in sponda sinistra del Torrente Sangone a valle del ponte di Via Piossasco”, localizzato in Comune di Rivalta di Torino (TO), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino, alla pubblicazione dell’avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal medesimo comma 2, determinando così l’inizio della fase valutativa.

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato B1 alla l.r. 40/1998, inerente opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, ed è sottoposto alla fase di valutazione in quanto ricadente parzialmente all’interno dell’area naturale protetta “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” di cui alla l.r. 28/1990.

La notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 12 luglio 2007.

Ai fini dell’istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA-Piemonte.

Il progetto consiste nella realizzazione di un rilevato arginale in area parco sottoposta ai vincoli di cui all’art. 142 del d.lgs. 42/2004 e di cui al Regio decreto 523/1904, ed interessa le fasce fluviali del torrente Sangone in quanto l’intervento ricade lungo il tracciato della fascia B di progetto individuata dal PAI. L’opera ha uno sviluppo complessivo di circa 321 m: il manufatto, così come previsto, ha una sezione trapezia con base superiore pari a 3 m e scarpate laterali sagomate secondo un rapporto altezza lunghezza di 3 su 2 lato fiume e di 3 su 1 sul lato opposto. Si prevede un’altezza massima del manufatto rispetto al piano campagna esistente di 1,50 m, con l’occupazione di una fascia di terreno avente un’ ampiezza di circa 10÷12 m.

Nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta ai sensi dell’art. 13 della l.r. 30/1998 una Conferenza di servizi al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per coordinare l’acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione del progetto.

Alla conferenza di servizi hanno partecipato i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998, l’ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell’Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica.

In data 24 luglio 2007 si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi in cui è stato tra l’altro definito il cronoprogramma dell’istruttoria; il proponente è stato invitato a partecipare alla predetta riunione nel cui ambito ha illustrato il progetto nei suoi vari aspetti tecnici e programmatici. In particolare è stata discussa l’interferenza dell’opera con il tracciato delle fasce fluviali del Torrente Sangone, per il quale il Comune si è impegnato a richiedere all’Autorità di Bacino del Fiume Po specifico parere ai sensi dell’art. 5 del regolamento attuativo dell’art. 28 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I., richiesta successivamente formalizzata con nota del Comune di Rivalta in data 01/08/2007, prot. n. 16492/70.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Nel corso dell’istruttoria, in base anche a quanto emerso nel corso del sopralluogo tenutosi in data 31 luglio 2007, i soggetti competenti hanno evidenziato al proponente la necessità di condurre ulteriori approfondimenti idraulici relativi all’opera in progetto, finalizzati al rilascio dei rispettivi atti autorizzativi. Il Comune di Rivalta ha trasmesso, con nota in data 10 settembre 2007, prot. n. 18729/70, gli approfondimenti idraulici richiesti all’Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Direzione regionale Difesa del Suolo ed alla Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino.

Nel corso della Conferenza di servizi, sono stati acquisiti i pareri e nulla-osta, corredati dalle relative prescrizioni ed indicazioni, così come formalizzati negli atti di seguito elencati:

* parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato con nota prot. n. 4772/PU in data 04.10.2007;

* parere favorevole ai sensi dell’ art. 159 del d.lgs. 42/2004, rilasciato con nota prot. n. 2519/08.24 in data 17/10/2007, dalla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Beni ambientali;

* parere favorevole dell’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto Torinese, espresso con determinazione dirigenziale n. 137 in data 11.07.2007;

* parere del Servizio programmazione viabilità dell’Area Viabilità della Provincia di Torino rilasciato con nota prot. n. 860883 in data 01.08.2007;

* parere del Servizio Pianificazione territoriale dell’Area Territorio trasporti e protezione civile della Provincia di Torino rilasciato con nota prot. n. 892574 in data 08.08.2007;

Sulla base delle valutazioni formulate nella seduta della Conferenza di servizi, dei pareri ricevuti, degli approfondimenti svolti nell’ambito dell’istruttoria dell’Organo Tecnico e sulla base del contributo tecnico e scientifico dell’ARPA, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e in relazione a quanto disposto dalla l.r. 40/1998, si ritiene che, per la realizzazione dell’intervento proposto, sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, per le seguenti motivazioni e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di seguito specificate:

* l’opera rientra nella pianificazione di bacino nei riguardi delle fasce fluviali del Torrente Sangone ed è collocata lungo la fascia B di progetto prevista dal Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico approvato con d.p.c.m. in data 24 maggio 2001;

* l’opera, che si inserisce in un ambiente già antropizzato, risulta compatibile dal punto di vista idraulico;

* le caratteristiche finali dell’opera e gli accorgimenti previsti nella fase di realizzazione ne consentono un inserimento non invasivo nei confronti dell’ambiente circostante.

Prescrizioni

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi:

a) Fase di progettazione

1. In sede di progettazione esecutiva, fatte salve le verifiche di carattere idraulico, l’altezza del rilevato in progetto dovrà essere il più possibile contenuta al fine di consentire un adeguato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico e limitare i possibili impatti determinati dal rilevato nelle percezioni visive del paesaggio spondale;

2. al fine di consentire una adeguata integrazione del rilevato arginale in progetto con l’ambito paesaggistico, si richiede di prevedere una maggiore aderenza del rilevato alla morfologia dell’area in oggetto, con soluzioni di minore rigidità e geometricità del manufatto;

3. il progetto esecutivo dovrà curare in modo particolare i raccordi plano - altimetrici verificando la possibilità di realizzare una configurazione finale meno geometrica e più sinuosa;

4. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto arginale nei riguardi di tutti i carichi di progetto, considerando tra essi anche le spinte dei terreni e le pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;

5. prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere trasmessa all’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto Torinese, una planimetria che descriva i percorsi di cantiere e le eventuali aree di cantiere all’interno dell’Area Protetta;

6. per quanto riguarda le opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui al punto C.6.5.2 dello Studio di Impatto Ambientale, si suggerisce di prendere in considerazione, nella scelta delle specie arbustive, non solo parametri legati ad un buon inserimento paesaggistico (quali i periodi di fioritura), ma anche criteri di tipo naturalistico. Si suggerisce quindi la messa a dimora di specie arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali (come ad esempio biancospino, evonimo, sanguinello, frangola, sambuco nero), con la finalità di creare luoghi di rifugio e di alimentazione idonei per l’avifauna;

7. le opere a verde di recupero e di mitigazione ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno). Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

8. nel caso in cui per la realizzazione dell’opera occorrano inerti da utilizzare senza interventi di lavorazione o selezione, in applicazione dell’art. 11 del Documento di Programmazione attività estrattive 1° stralcio (d.g.r. n. 27-1247 del 06.11.2000), la loro provenienza deve essere definita in sede progettuale, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste;

9. per la predisposizione del piano della segnaletica stradale di cantiere, ci si deve riferire alle disposizioni di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, coordinandosi in merito con i tecnici di zona del competente Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino per quanto attiene l’eventuale viabilità provvisoria.

b) Fase di cantiere

1. I lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze;

2. la fase di cantiere dovrà limitare le interferenze alle superfici strettamente necessarie ed evitare danneggiamenti alla vegetazione esistente nelle aree limitrofe;

3. il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. nel caso siano possibili rallentamenti sulla viabilità provinciale provocati dai mezzi d’opera in uscita dalle piste di cantiere, dovrà essere richiesto al competente Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, specifico provvedimento volto a disciplinare la circolazione stessa sulla viabilità provinciale interessata;

7. le fasi di lavorazione non dovranno interessare la pista ciclabile recentemente realizzata. Qualora tale pista dovesse essere interessata da lavorazioni, transito dei mezzi, ecc., essa dovrà essere ripristinata allo stato originario al termine dei lavori;

8. durante la fase di cantiere non dovrà essere impedita la fruibilità della pista ciclo - pedonale esistente e comunque l’allestimento del cantiere in area parco dovrà essere ben individuato, cercando di mantenere una porzione fruibile di parco urbano e di non accostare il sito prescelto alle case di civile abitazione presenti ai limiti del parco stesso;

9. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, i tracciati viari e le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

c) Fase di gestione

1. Dovranno essere regolarmente eseguite a cura del Comune di Rivalta di Torino le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto arginale, al fine di garantirne la corretta e piena funzionalità;

2. resta obbligo mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto arginale mediante la realizzazione di quelle opere che potranno essere successivamente necessarie.

Il presente provvedimento comprende l’autorizzazione in linea idraulica, a norma del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e l’autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dalla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Beni ambientali, quest’ultima allegata in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il r.d. 25 luglio 1904, n. 523;

visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la l.r. 28/1990 e s.m.i.;

visto il d.p.c.m. in data 24.05.2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

vista la l.r. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 sulla gestione del demanio idrico.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, in merito al progetto “Argine in sponda sinistra del Torrente Sangone a valle del ponte di Via Piossasco”, localizzato in Comune di Rivalta di Torino (TO), presentato dal Comune stesso, per le motivazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi dettagliatamente descritte, riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

a) fase progettuale,

b) fase di cantiere,

c) fase di gestione;

* di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, il presente provvedimento è sostitutivo dell’autorizzazione in linea idraulica, a norma del R.D. n. 523/1904, e comprende l’autorizzazione paesistico-ambientale, rilasciata ai sensi del D.lgs. 42/2004, dalla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Beni ambientali, quest’ultima allegata in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

* di stabilire che il proponente comunichi all’ARPA Piemonte competente per territorio le date di inizio e termine dei lavori, al fine di consentire il corretto espletamento dell’attività di controllo prevista dall’art. 8, comma 2, della l.r. 40/1998; la data di inizio lavori deve essere comunicata con almeno quindici giorni di anticipo;

* di dare atto che il presente provvedimento non entra nel merito dell’eventuale modifica delle fasce fluviali del Torrente Sangone attualmente vigenti; eventuali proposte di modifica in tal senso dovranno essere attivate dal Comune di Rivalta di Torino secondo le procedure previste dalle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Po e successive direttive di attuazione.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 ed inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

(omissis)