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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 44

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2.

(Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all’inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall’esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell’urna cineraria di cui all’articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all’inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3.

(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L’urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga un’ urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4.

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all’interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’ assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5.

(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.

Art. 6.

(Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 5.

2. I comuni, in osservanza dell’articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell’articolo 8.

Art. 7.

(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 8.

(Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell’ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l’accoglienza di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l’esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso, fermo restando l’obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 9.

(Informazione)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l’informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10.

(Formazione)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Art. 11.

(Cremazione in casi di indigenza)

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12.

(Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell’ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l’individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, dall’esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 14.

(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 348

- Presentata dai Consiglieri Angela Motta Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Iuri Gilberto Bossuto, Angelo Burzi, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Franco Guida, Giampiero Leo, Enrico Moriconi, Gianfranco Novero, Rocchino Muliere, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Luigi Sergio Ricca, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Pietro Francesco Toselli, Marco Travaglini, Graziella Valloggia in data 26 novembre 2006.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente l’8 novembre 2006.

- Riassegnata alla VIII Commissione in sede referente il 21 marzo 2007.

Disegno di legge n. 419

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° marzo 2007.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 6 marzo 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 2 luglio 2007 con relazione di Angela Motta.

- Approvato in Aula il 30 ottobre 2007, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) è il seguente:

“ Art. 90.

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.”.

- Il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile è il seguente:

“ Art. 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.”.

“ Art. 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.”.

“ Art. 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.”.

“ Art. 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.”.

- Il testo dell’articolo 81 del d.p.r. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 81.

1. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.”.

- Il testo dell’articolo 3 del D.P.R. 254/2003 è il seguente:

“ Art. 3. Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione.

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all’ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall’amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.”.


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 80 del d.p.r. 285/1990 è il seguente:

“Art. 80.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.”.

- Il testo dell’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“ 3. (Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.”.


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 6 della legge 130/2001 è il seguente:

“Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.”.


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“ Art. 7 bis ( Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 3 della legge 130/2001è il seguente:

“ Art.3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.”.


Note all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell’articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.


Nota all’articolo 13

- Il testo della l. r. 33/2003 è pubblicato sul BUR. dell’11 dicembre 2003, n. 50.