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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 83-7204

L. 363/2003 - “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”. Approvazione “Criteri per la concessione di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007".

A relazione dell’Assessore Manica:

Premesso che l’art. 7, comma 5, legge 363/2003 concernente “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, dispone che al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse destinate a tali interventi;

visto che con Decreto 28 novembre 2005 - Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 6/3/2006), sono state assegnate alla Regione Piemonte euro 687.137,67;

visto che l’art. 7, comma 5, della legge 363/2003, stabilisce che spetta alle Regioni definire le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore dei gestori delle aree sciabili;

considerato, pertanto, che la Regione Piemonte, in base alle disposizioni contenute nella legge 363/2003, intende sostenere la messa in sicurezza delle aree sciabili, mediante la concessone di contributi finalizzati agli interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino;

atteso che con nota prot. n. 23381/21.4 dell’ 11/12/2006, è stato convocato un primo incontro per il giorno 18/12/2006 con l’Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a Fune in concessione (A.R.P.I.E.T.) e gli altri gestori pubblici e privati presenti sul territorio piemontese, per discutere le modalità di riparto della somma stanziata con il sopra citato Decreto Ministeriale;

atteso, inoltre, che con la nota protocollo n. 6165/21.4 del 23/3/2007, trasmessa a tutti i gestori di impianti di risalita, è stato convocato un secondo incontro per il giorno 5/4/2007, per presentare la bozza dei “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007", l’”Avviso per la concessione di contributi in conto capitale relativo ad interventi a favore dei gestori delle aree sciabili del Piemonte, per la messa in sicurezza delle aree sciabili, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007" e il “Modello di domanda”;

visto che la l.r. 51/97 concernente “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”, dispone che nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli Organi di direzione politica compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l’indicazione delle priorità nonché la definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse a soggetti esterni;

atteso che la realizzazione delle azioni di intervento previsti nel documento contenente i “Criteri per la concessione di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007", possono essere realizzate con i fondi stanziati sui seguenti capitoli, assegnati per competenza alla Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport UPB DA17082:

* cap. 20348/2007 “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste - fondi regionali (L. 363/2003)” - euro 20.000,00;

* cap. 20350/2006 “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (art. 7, comma 5, L. 363/2003)” - euro 687.137,67. I fondi non utilizzati nell’esercizio finanziario 2006 per evitare il superamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità saranno reimpostati sul capitolo 20351 del bilancio 2008;

* cap. 20350/2008 (saranno stanziati in seguito all’assegnazione dell’annualità 2005 da parte del Ministero delle Infrastrutture);

considerato, pertanto, che le risorse finanziarie messe a disposizione sui capitoli di competenza indicati, devono essere gestiti secondo le modalità e le procedure riportate nei “Criteri per la concessione di contributi a favore dei gestori delle aree sciabili che sono localizzati sul territorio piemontese, per la messa in sicurezza delle arre sciabili con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007", allegati al presente provvedimento, la cui competenza è demandata alla Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport, Settore Sport;

considerato, pertanto, che occorre approvare i “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007", al fine di perseguire le finalità indicate;

tutto ciò premesso;

visti gli artt. 3 e 17 della l.r. n. 51/97 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

vista la legge 363/2003 - “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;

vista la l.r. 7/2005, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 “Legge finanziaria per l’anno 2007";

vista la legge regionale n. 10 del 23 aprile 2007 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009";

sulla base di quanto esposto e narrato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare i “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007", allegati al presente provvedimento;

- di demandare l’attuazione dei “Criteri” in oggetto, alla Direzione Regionale Turismo, Commercio e Sport, Settore Sport.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LEGGE 24/12/2003, N. 363, ART. 7, COMMA 5. “NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI DEL PIEMONTE, CON RIFERIMENTO ALLE PISTE DA SCI DA DISCESA E DA FONDO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 5, DELLA LEGGE 363/2003 - ANNO 2007.

DIREZIONE TURISMO, COMMERCIO E SPORT
SETTORE SPORT

SOMMARIO

Finalità, linee di intervento e disponibilità finanziarie

Soggetti beneficiari e requisiti per l’ammissibilità

Tipologie di intervento, modalità per la concessione ed entità del contributo

Ripartizione del contributo

Termini per la presentazione della domanda

Procedure per la selezione delle domande. Formulazione delle graduatorie delle istanze ammesse a contributo

Rendicontazione, liquidazione, cumulabilità del contributo

FINALITÀ, LINEE D’INTERVENTO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La Regione Piemonte, in attuazione della legge 24/12/2003, n. 363, art. 7, comma 5, sostiene mediante la concessione di contributi gli interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino.

A tale proposito, per la selezione e la valutazione delle domande da finanziare con le risorse stanziate sull’UPB DA17082:

1. cap. 20348/2007 (Euro 20.000,00) “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste - fondi regionali (L. 363/2003)”,

2. cap. 20350/2006 (Euro 687.137,67) “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (art. 7, comma 5, L. 363/2003)” non utilizzati nell’esercizio 2006, per evitare il superamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità e che saranno reimpostati sul capitolo 20351 del bilancio per l’anno 2008,

3. cap. 20350 del bilancio per l’anno 2008 - risorse che saranno stanziate in seguito all’assegnazione dell’annualità 2005 da parte del Ministero delle Infrastrutture,

la Regione Piemonte adotta i criteri e le modalità necessarie, dando mandato alla Direzione Regionale Turismo, Commercio e Sport, di attivare le procedure per la presentazione delle domande di contributo.

La finalità di legge da perseguire mediante la concessione del contributo si concretizza nel seguente Asse: “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ.

Possono beneficiare del contributo previsti dalla legge 363/2003 erogato in attuazione dell’approvazione dei presenti Criteri, i soggetti giuridici pubblici e privati di seguito indicati, che al momento della realizzazione dell’intervento in ordine alla messa in sicurezza dell’area sciabile, con riferimento alle piste da sci sia da discesa sia da fondo, erano proprietari o gestori degli impianti e lo sono alla data di presentazione dell’istanza:

* impresa individuale;

* società;

* ente pubblico;

* ente no profit;

* consorzio;

* società consortile;

* altri, purchè abbiano i requisiti previsti più avanti.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITA’ PER LA CONCESSIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO.

In attuazione della legge 363/2003, art. 7, comma 5, l’Amministrazione Regionale individua le tipologie di intervento ammissibili a contributo, nonché definisce le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti giuridici pubblici e privati gestori delle aree sciabili localizzate nel territorio del Piemonte, per la messa in sicurezza delle stesse aree.

La disponibilità finanziaria complessiva assegnata alla Regione Piemonte con il Decreto 28 novembre 2005, per l’annualità 2004, da ripartire per gli interventi effettuati dai gestori sul territorio del Piemonte, ammonta ad euro 687.137,67. A tale importo si aggiunge la somma di euro 20.000,00, quali risorse regionali messe a disposizione per le stesse finalità, oltre all’annualità 2005 che verrà assegnata con specifico decreto.

Le tipologie di intervento finanziabili, le modalità relative alla valutazione e selezione dei progetti, e quelle inerenti alla determinazione dell’importo contributivo in spesa in conto capitale da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.

Asse 1. “Messa in sicurezza delle aree sciabili”.

Tale Asse si articola nelle seguenti Misure:

Misura 1.1. Acquisto e messa in opera di sistemi di protezione, comprese quelli relativi alla protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe.

Misura 1.2. Finanziamento finalizzato al livellamento delle superfici delle piste.

Azione di intervento:

Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici).

Misura 1.3. Acquisto e messa in opera di idonea segnaletica ed altro materiale ai fini della sicurezza delle piste da sci.

Azione di intervento:

Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate).

Misura 1.4. Acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento.

Azione di intervento:

Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.).

1).

Ciascun soggetto giuridico pubblico e privato indicato tra i soggetti beneficiari, può presentare una sola domanda di richiesta di contributo per ciascuna area sciabile, compilando separatamente le schede del Modello di domanda, relative alle piste di discesa e alle piste di fondo, riferita alle tipologie di intervento.

2).

Saranno sostenute dalla Regione le azioni di intervento (progetti) che rientrano nell’Asse, nella misura e in una delle seguenti azioni di intervento:

* Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe (tipologia 1.1.).

* Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici) (tipologia 1.2.).

* Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate) (tipologia 1.3.).

* Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.) (tipologia 1.4.).

3).

Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) 15/12/2006 n. 1998/2006, art. 2 (c.d. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

Al fine dell’applicabilità del c.d. “de minimis” ai soggetti beneficiari, il periodo considerato sarà calcolato con riferimento ai tre anni antecedenti la data di approvazione con provvedimento dirigenziale dell’elenco dei beneficiari del contributo.

4).

I lavori inerenti agli interventi devono avere avuto inizio a partire dal 1/1/2007 e devono essere stati portati a termine entro il 31/12/2007.

5).

Il progetto deve essere descritto attraverso una Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento realizzato che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda. La Relazione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità, dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile.

6).

Le risorse stanziate sul cap. 20348/2007 (Euro 20.000,00) e le risorse che saranno stanziate sul cap. 20350/2008 (annualità 2005 non ancora pervenuta) e cap. 20351/2008 (euro 687.137,67) UPB 17082, saranno così ripartite:

- un ammontare di risorse non inferiore al 10% delle disponibilità accantonate allo scopo, saranno destinate al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da fondo;

- la restante parte di risorse sarà destinata al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da discesa.

Nell’eventualità in cui gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da fondo non esaurissero la specifica riserva di budget, i residui verranno utilizzati proporzionalmente per gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle aree sciabili con particolare riferimento alle piste da discesa, e viceversa.

7).

Al fine di determinare l’ammontare dell’intervento regionale, sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti giuridici pubblici e privati dell’impianto/i di risalita localizzato/i in ciascuna area sciabile riguardanti:

* spese tecniche di progettazione e di direzione lavori;

* lavori e opere edili e di movimento terra;

* I.V.A., esclusivamente nei casi in cui non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

* acquisto e installazione di dispositivi di protezione;

* acquisto e installazione della segnaletica informativa e prescrittiva;

* acquisto di materiale sanitario.

Per consentire la determinazione dell’entità del contributo regionale da erogare, nel rispetto della normativa comunitaria citata, il soggetto giudico richiedente deve dichiarare e documentare l’intera spesa sostenuta per gli interventi oggetto dell’istanza.

8).

Con provvedimento dirigenziale saranno approvati, contestualmente, l’"Avviso per la presentazione di domanda di concessione di contributo in conto capitale relativo ad interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007" e il “Modello di domanda - anno 2007".

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO.

Definizione di “area sciabile”.

Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Il contributo viene ripartito tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alla lunghezza totale delle piste comprese in ciascuna area sciabile (somma delle lunghezze di tutte le piste dell’area), sia per quanto riguarda le piste da discesa, sia per quanto riguarda le piste da fondo, nei limiti delle spese pertinenti effettivamente sostenute e documentate. Al fine di tale ripartizione le piste prese in considerazione sono esclusivamente quelle effettivamente in funzione nella stagione 2004/2006.

Per le piste o parti di piste che dispongono di omologazione F.I.S.I., il progetto di intervento se ammesso a contributo, sarà sostenuto con un contributo maggiorato del 10% rispetto all’importo calcolato sulla base del criterio prima indicato. Se vi sono più omologazioni relative ad un medesimo tratto di pista, la maggiorazione si calcola una sola volta.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di contributo per la realizzazione dell’intervento dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2008, tramite ‘"Avviso per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci di discesa e di fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - anno 2007".

La domanda di contributo dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità della domanda stessa, e dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Turismo, Commercio e Sport - Settore Sport, esclusivamente mediante Raccomandata R.R., ed in relazione alla scadenza farà fede la data del timbro postale. La busta, contenente la documentazione relativa alla richiesta di concessione del contributo, deve riportare la dicitura: domanda di richiesta di contributo in conto capitale relativa alla L. 363/2003.

Alla domanda di richiesta del contributo ciascun soggetto giuridico pubblico e privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile dovrà allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

* copia fotostatica del documento d’identità del legale Rappresentante o documento equipollente;

* Relazione tecnico-illustrativa di quanto realizzato, eventualmente articolata per gli interventi sulle piste di discesa e/o di fondo;

* planimetria dell’area interessata all’intervento;

* rendicontazione dettagliata delle spese sostenute con allegate le copie fotostatiche dei giustificativi contabili;

* eventuale dichiarazione della F.I.S.I. che attesti l’omologazione della/e pista/e sia per quelle di discesa, sia per quelle di fondo, per le competizioni e/o per l’attività di allenamento;

* visura camerale attestante l’iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio;

* eventuale atto attraverso il quale è stato dato in gestione l’impianto/i di risalita compreso/i nell’area sciabile.

PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO.

La domande presentata in seguito alla pubblicazione dell’"Avviso" attuativo dei presenti Criteri, sarà oggetto:

* di verifica formale;

* di valutazione di merito.

L’istanza sarà esaminata sotto il profilo della correttezza formale (tipologia di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini, sottoscrizione della documentazione da parte del Legale rappresentante). L’"Avviso" dovrà, inoltre, indicare le ipotesi in base ai quali l’istanza sarà giudicata non ammissibile.

La valutazione di merito dell’azione di intervento sarà effettuata sulla base:

- dell’ammissibilità delle spese sostenute, in riferimento alle azioni di intervento indicati nell’Avviso e descritte nella Relazione tecnico-illustrativa;

- della verifica dei dati fisici riportati (per le piste da discesa: dislivello in metri, portata oraria dell’impianto, lunghezza inclinata della pista. Per le piste da fondo: lunghezza della pista).

La valutazione della domanda permette di stabilire l’entità del contributo per ciascuna istanza in relazione alle risorse disponibili.

Gli Uffici regionali si riservano, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e della l.r. 7/2005, di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al candidato che ha presentato la domanda, affinché l’istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito alla richiesta le integrazioni non vengono fornite, la domanda potrà essere esclusa.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande valutate sia idonee che non idonee deve essere concluso e la graduatoria (degli ammessi a contributo, eventualmente delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e delle domande non ammessi per mancanza dei requisiti richiesti) approvata con provvedimento dirigenziale entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il termine può essere sospeso per 30 giorni, qualora fosse necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

L’esito finale della valutazione della domanda dovrà essere comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione al contributo con la stessa comunicazione dovranno essere indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto ad adempiere, pena la decadenza del contributo. La concessione del contributo sarà assunta con Determinazione Dirigenziale.

RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE, CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO.

L’assegnazione e la liquidazione del contributo in conto capitale a ciascun beneficiario, avverrà a seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a contributo e dietro rendicontazione.

Se la spesa rendicontata è inferiore a quella ammessa in base al bilancio preventivo, la percentuale contributiva sarà rapportata a quella rendicontata.

I documenti fiscali giustificativi devono riguardare spese attinenti strettamente al progetto. Gli uffici regionali addetti all’istruttoria concernente la fase di liquidazione del contributo hanno la facoltà di escludere dal computo dell’importo, in base al quale liquidare il contributo stesso, i documenti fiscali che non sono attinenti al progetto.

Gli Uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 7/2005, richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto sportivo a favore del quale deve essere liquidato il contributo.

Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) 15/12/2006 n. 1998/2006, art. 2 (c.d. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia alla Direzione Regionale Turismo, Commercio e Sport , Settore Sport, affinché possa provvedere alla riassegnazione del contributo percentualmente agli altri beneficiari.

L’Amministrazione Regionale potrà effettuare sopralluoghi di verifica presso la sede del beneficiario o richiedere che venga esibita agli uffici competenti tutta la documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.

Sarà competenza della Direzione Regionale Turismo, Commercio e Sport, Settore Sport, predisporre il modello per la rendicontazione delle spese effettuate, da presentare contestualmente alla presentazione dell’istanza di richiesta di contributo.