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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 885-1111765 del 4.10.2007 di concessione di derivazione d’acqua da n. 5 pozzi e n. 1 trincea drenante in Comune di Balme, ad uso potabile ed energetico, assentita alla Smat S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 885-1111765 del 4.10.2007 - Codici univoci: TO-P-10222, TO-P-10223, TO-P-10224, TO-P-10225, TO-P-10226, TO-S-00866

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Società Metropolitana Acque Torino SpA (omissis) con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la concessione di grande derivazione di acqua sotterranea di falda freatica ad uso potabile ed energetico, da n. 5 pozzi e da n. 1 trincea drenante in Comune di Balme località Pian della Mussa, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; in particolare:

- per quanto concerne l’uso potabile, viene assentita la maggiore portata non ricompresa nella domanda di concessione preferenziale in corso di istruttoria, intesa a poter continuare a derivare dalla trincea drenante 330 l/s massimi e 280 l/s medi, come autorizzato in via provvisoria con la D.D. 3.5.2004 n. 275-125410 rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R (cod. utenza TO14125). Complessivamente potranno pertanto essere derivati ad uso potabile 330 l/s massimi e medi

- 650 l/s massimi 385 l/s medi sono destinati all’uso energetico, per produrre, sul salto di metri 294,98, la potenza nominale media pari a kW 1.113,4.

Il prelievo sarà così ripartito:

- litri/s massimi 20,00 dal pozzo ubicato in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 5 Particella n. 218 - Codice identificativo univoco TO-P-10222 (pozzo denominato “P3");

- litri/s massimi 60,00 dal pozzo ubicato in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 3 Particella n. 236 - Codice identificativo univoco TO-P-10223 (pozzo denominato “P3bis”);

- litri/s massimi 70,00 dal pozzo ubicato in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 3 Particella n. 148 - Codice identificativo univoco TO-P-10224 (pozzo denominato “P04");

- litri/s massimi 70,00 dal pozzo ubicato in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 3 Particella n. 148 - Codice identificativo univoco TO-P-10225 (pozzo denominato “P03");

- litri/s massimi 40,00 dal pozzo ubicato in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 3 Particella n. 147 - Codice identificativo univoco TO-P-10226 (pozzo denominato “P02");

- litri/s massimi 650,00 dalla trincea drenante ubicata in Comune di Balme Foglio di Mappa n. 3 Particelle nn. 140, 145, 146, 148 - Codice identificativo univoco TO-S-00866.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo disciplinare;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di concessione, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Balme), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

7) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale effettivamente risultanti dalla dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

8) il concessionario tenuto a presentare il progetto esecutivo delle opere entro mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento. Il concessionario dovr:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, dandone comunicazione con congruo anticipo al Servizio Gestione Risorse Idriche e all’Arpa;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Idriche, ed entro trenta giorni inviare al medesimo Servizio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione. Entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori il concessionario dovrà infine trasmettere il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

10) il concessionario è tenuto ad ottemperare alle disposizioni contenute nel giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 812-760678 del 17.7.2007 e relativi allegati;

11) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con gli obiettivi previsti dal Piano regionale di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs. 152/2006, l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.10.2007:

“(omissis)

Art. 5 - Regolazione e misurazione della portata derivata

(omissis)

Entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione il concessionario dovrà installare, in corrispondenza di ciascuna opera di captazione, gli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati. La misura dei quantitativi di acqua utilizzata a scopo energetico dovrà avvenire mediante l’installazione di un idoneo strumento di misura della portata istantanea e del volume defluito da posizionarsi sul canale di restituzione della centrale idroelettrica. Il progetto contenente la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, delle modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte, che dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R, dovrà venire presentato nell’ambito del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11. Il concessionario è inoltre obbligato ad effettuare le operazioni di manutenzione e controllo della strumentazione, secondo quanto disposto all’art. 12 del medesimo D.P.G.R..

(omissis)

Art. 9 - Condizioni particolari

Trattandosi di prelievo effettuato dal subalveo del Torrente Stura di Ala, che interferisce con il deflusso naturale dell’acqua nello stesso, secondo quanto stabilito nel D.P.G.R. 17.7.2007 n. 8/R e nel parere regionale formulato con D.D. n. 123 del 22.6.2007 ex art. 56 della L.R. 26.4.2000 n. 44, il concessionario deve lasciare defluire liberamente, a valle delle opere di captazione ed ove già presente a monte di queste, la portata istantanea minima (DMV) pari a 143 l/s; detto valore potrà essere derogato per il mantenimento della erogazione potabile nei limiti previsti dall’art. 2. L’esercizio della derivazione a scopo energetico, per l’eccedenza rispetto ai 330 l/s destinati a scopo potabile, dovr essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. Il controllo delle portate naturali presenti in alveo a monte delle opere di captazione, nonchè del rilascio del DMV, dovrà venire effettuato in una o più sezioni idonee, da individuarsi in apposito progetto da includersi nel progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11; In corrispondenza della sezione di controllo del rilascio del DMV il concessionario è tenuto ad installare un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio sopra citato. facolt delle Autorit competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare. Secondo quanto emerso nel corso della istruttoria concernente la Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di interventi che ricadono in parte nel Sito di Importanza Comunitaria “Pian della Mussa (Balme)” cod. IT1110029, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), il concessionario dovrà predisporre ed attuare un Piano di Monitoraggio quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee da concordarsi con l’Autorità concedente, l’Arpa, la Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette, l’Autorità d’Ambito e l’A.S.L. competente per territorio, al fine di verificare gli impatti sulla risorsa prodotti dal prelievo. In particolare per le acque sotterranee dovranno essere posizionati appositi piezometri da dislocare in corrispondenza dell’area di pompaggio al fine di caratterizzare ulteriormente l’area di influenza delle azioni di pompaggio in condizione sinergica (funzionamento continuo e contemporaneo dei 5 pozzi); i piezometri dovranno essere attrezzati con sonde per la registrazione in continuo della soggiacenza della falda. Per le acque superficiali dovranno essere effettuate misure delle portate in alveo nel tratto sotteso dal campo pozzi nel periodo di funzionamento dei pozzi medesimi; i dati dovranno essere confrontati con quelli di cui sopra, al fine di valutare gli effetti indotti sul rapporto corso d’acqua - falda superficiale ed adottare conseguentemente gli opportuni accorgimenti al fine di limitare al massimo l’impoverimento dell’alimentazione del Torrente Stura di Ala da parte dell’acquifero superficiale. Nel caso in cui nel corso del monitoraggio si dovessero rilevare effetti tali da compromettere la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel S.I.C., il concessionario dovrà individuare e porre in essere, a propria cura e spese, idonei interventi di mitigazione e compensazione ambientale; detti interventi dovranno essere presentati alla Autorità concedente, all’Arpa ed alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette per la relativa approvazione; ai medesimi Enti dovranno venire inviati anche i dati concernenti i monitoraggi, unitamente ad una relazione annuale. Il Piano di monitoraggio dovrà venire trasmesso nell’ambito del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, e comprendere anche l’individuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione sopra descritti. Per quanto riguarda la fauna ittica dovrà essere realizzato un monitoraggio in fase di esercizio dei pozzi, per la verifica dell’assenza di alterazioni alla struttura delle popolazioni ittiche presenti soprattutto per le aree di frega individuate nello Studio di Impatto Ambientale. Tali monitoraggi dovranno essere realizzati, se possibile, nelle medesime sezioni indagate prima dell’inizio dei cantieri. I suddetti campionamenti dovranno prevedere quanto di seguito indicato:

- dovranno essere rilevate la densità e la biomassa degli esemplari rinvenuti per ogni specie;

- dovrà essere compilata l’apposita scheda di campionamento;

- dovrà essere fornita una valutazione della struttura delle popolazioni per ogni specie, basata sull’analisi delle classi d’età degli individui campionati.

I risultati dei monitoraggi concernenti l’ittiofauna dovranno venire trasmessi, unitamente ad una relaziona annuale, al Servizio provinciale competente e all’Arpa. La durata di tutti i monitoraggi previsti dal presente articolo dovrà venire concordata con tutti i soggetti interessati.

Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni contenute nella D.D. della Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche n. 112 del 11.5.2007 di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi che erogano acqua a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, con particolare riferimento a quanto concerne le prescrizioni inerenti la tutela dei punti di prelievo. In merito alle opposizioni presentate in corso di istruttoria da parte di Enel SpA e Green Energy Systems srl, il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni contenute nelle relative scritture private agli atti, datate rispettivamente 20.3.2006 e 2.2.2007, le quali consentono il superamento delle opposizioni medesime. Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alle strutture esterne delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe con il codice identificativo delle opere. Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare i codici assegnati nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi alle suddette opere di captazione. Il titolare delle opere di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente. In merito agli esistenti pozzi denominati “P0" e ”P01", dai quali non è previsto alcun emungimento, il concessionario è tenuto a provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato E al D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e dalla circolare regionale esplicativa in data 5.8.2004 prot. n. 6482, entro 36 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, a:

a) rimuovere, ove esistenti, in modo idoneo ed a regola d’arte, i dispositivi utilizzati per il prelievo

b) realizzare una soletta sommitale in cemento di dimensioni adeguate, in modo da impedire l’introduzione di acque o sostanze estranee nel sottosuolo ed evitare la possibilità di cadute accidentali nel pozzo;

c) mantenere l’area immediatamente circostante i pozzi sgombra da vegetazione invasiva e da rifiuti di qualsiasi natura.

Il concessionario è infine tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 812-760678 del 17.7.2007.

(omissis)"