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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 856-1101657/2007 del 3-10-2007 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite n. 3 pozzi, in Comune di Collegno, ad uso climatizzazione e processo produttivo assentita alla Elbi International S.p.A. - Codici univoci: TO-P-10227; TO-P-10228; TO-P-10229

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 856-1101657/2007 del 3-10-2007 - Codici univoci: TO-P-10227; TO-P-10228; TO-P-10229.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche”

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Elbi International S.p.A. (omissis) con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 110 la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 3 pozzi, in Comune di Collegno - dati catastali di ubicazione delle opere: pozzo n. 1, Fgl 3 n. 536; pozzo n. 2, Fgl 3 n. 526; pozzo n. 3, Fgl 3 n. 99 - in misura di litri/sec massimi complessivi 4,5 e medi complessivi 2,85 per complessivi metri cubi annui 90.000 ad uso climatizzazione e processo produttivo, corrispondente rispettivamente all’uso civile ed all’uso produzione beni e servizi ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Si informa che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (omissis)"