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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 43

Codice DA1004
D.D. 23 ottobre 2007, n. 40

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

considerato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera e abroga il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

valutato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che siano sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 ovvero ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, ampliando il campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988 che si riferiva esclusivamente agli impianti industriali o di pubblica utilità, e pertanto sono soggette a tale obbligo anche le emissioni delle attività agricole;

considerato che l’art. 281 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, che ricadono nel campo di applicazione del medesimo e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988, debbano adeguarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore e, nel caso in cui siano soggetti all’autorizzazione alle emissioni, debbano presentare la relativa domanda, ai sensi dell’articolo 269 ovvero ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento;

visto l’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede che, per specifiche categorie di impianti, l’autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

considerato che con D.C.R. n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 sono state definite le modalità ed i criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera;

considerato che la Regione Piemonte con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 ha attivato la procedura semplificata per l’autorizzazione per gli enti e le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti per l’essiccazione di cereali e semi, i cui contenuti tecnici sono conformi a quanto previsto dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

visto che numerose imprese agricole nel territorio piemontese che svolgono l’attività di essiccazione cereali e semi nell’ambito dall’azienda agricola, si trovano nel caso previsto dall’art. 281 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto devono presentare la domanda di autorizzazione entro il 29 ottobre 2007 e adeguarsi entro il 29 aprile 2009;

considerato che l’autorizzazione in via generale di cui alla D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 può essere utilizzata esclusivamente per impianti nuovi, trasferimenti o modifiche dell’impianto e non per gli impianti esistenti e pertanto non prevede tempi di adeguamento;

considerato che le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minore pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, anche per gli impianti esistenti, risultano essere quelle individuate nell’allegato 2 della D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000;

ritenuto pertanto possibile estendere l’utilizzo della procedura semplificata attivata con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 all’autorizzazione per gli enti e le imprese esistenti al 29 aprile 2006, che eserciscono impianti per l’essiccazione di cereali e semi e che si impegnano ad adeguarli, entro il 29 aprile 2009, alle soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all’allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all’allegato 1B;

predisposto a tal fine il modello di cui all’allegato 1B, specifico per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti esistenti al 29 aprile 2006;

ritenuto opportuno inoltre di aggiornare i contenuti procedurali della D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 alle disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 nonché all’intervenuta operatività dell’art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e dell’art. 3, comma 1, lett.d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visto l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

determina

di confermare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per l’essiccazione di cereali e semi, adottata con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000, i cui contenuti procedurali sono aggiornati con la presente determinazione alle disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 nonchè all’intervenuta operatività di attribuzione di competenza autorizzatoria alle Province, di cui alle leggi regionali n. 44/2000 e n. 43/2000;

di adottare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per l’essiccazione di cereali e semi esistenti al 29 aprile 2006, che si impegnino ad adottare le soluzioni tecnologiche di cui all’allegato 2 entro il 29 aprile 2009.

Gli enti e le imprese che intendono avvalersi di tale procedura semplificata devono presentare la domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’allegato 2.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano, almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività, la domanda di autorizzazione di cui all’allegato 1A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del medesimo.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all’allegato 1B impegnandosi ad adeguare gli impianti, entro il 29 aprile 2009, alle prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del medesimo.

Gli enti e le imprese che abbiano già presentato la domanda di autorizzazione di carattere generale secondo quanto disposto nella D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000, si considerano autorizzati sino al rinnovo previsto dall’art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire alla autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dall’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, anche in relazione all’art. 281 comma 2 del medesimo.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’allegato 2 sono affidate all’A.R.P.A.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall’art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato