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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 43
Codice DA1004
D.D. 23 ottobre 2007, n. 40
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che provvede al riordino, al coordinamento e allintegrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
considerato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia di tutela dellaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera e abroga il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
valutato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che siano sottoposti ad autorizzazione ai sensi dellart. 269 ovvero ai sensi dellart. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, ampliando il campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988 che si riferiva esclusivamente agli impianti industriali o di pubblica utilità, e pertanto sono soggette a tale obbligo anche le emissioni delle attività agricole;
considerato che lart. 281 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, che ricadono nel campo di applicazione del medesimo e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988, debbano adeguarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore e, nel caso in cui siano soggetti allautorizzazione alle emissioni, debbano presentare la relativa domanda, ai sensi dellarticolo 269 ovvero ai sensi dellart. 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento;
visto lart. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede che, per specifiche categorie di impianti, lautorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
considerato che con D.C.R. n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 sono state definite le modalità ed i criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera;
considerato che la Regione Piemonte con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 ha attivato la procedura semplificata per lautorizzazione per gli enti e le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti per lessiccazione di cereali e semi, i cui contenuti tecnici sono conformi a quanto previsto dallart. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
visto che numerose imprese agricole nel territorio piemontese che svolgono lattività di essiccazione cereali e semi nellambito dallazienda agricola, si trovano nel caso previsto dallart. 281 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto devono presentare la domanda di autorizzazione entro il 29 ottobre 2007 e adeguarsi entro il 29 aprile 2009;
considerato che lautorizzazione in via generale di cui alla D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 può essere utilizzata esclusivamente per impianti nuovi, trasferimenti o modifiche dellimpianto e non per gli impianti esistenti e pertanto non prevede tempi di adeguamento;
considerato che le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minore pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, anche per gli impianti esistenti, risultano essere quelle individuate nellallegato 2 della D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000;
ritenuto pertanto possibile estendere lutilizzo della procedura semplificata attivata con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 allautorizzazione per gli enti e le imprese esistenti al 29 aprile 2006, che eserciscono impianti per lessiccazione di cereali e semi e che si impegnano ad adeguarli, entro il 29 aprile 2009, alle soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allallegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui allallegato 1B;
predisposto a tal fine il modello di cui allallegato 1B, specifico per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti esistenti al 29 aprile 2006;
ritenuto opportuno inoltre di aggiornare i contenuti procedurali della D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000 alle disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 nonché allintervenuta operatività dellart. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e dellart. 3, comma 1, lett.d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;
visto lart. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;
il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico
determina
di confermare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per lessiccazione di cereali e semi, adottata con D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000, i cui contenuti procedurali sono aggiornati con la presente determinazione alle disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 nonchè allintervenuta operatività di attribuzione di competenza autorizzatoria alle Province, di cui alle leggi regionali n. 44/2000 e n. 43/2000;
di adottare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per lessiccazione di cereali e semi esistenti al 29 aprile 2006, che si impegnino ad adottare le soluzioni tecnologiche di cui allallegato 2 entro il 29 aprile 2009.
Gli enti e le imprese che intendono avvalersi di tale procedura semplificata devono presentare la domanda secondo i modelli di cui agli allegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui allallegato 2.
Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.
Gli enti e le imprese che presentano, almeno 45 giorni prima dellinstallazione dellimpianto o dellavvio dellattività, la domanda di autorizzazione di cui allallegato 1A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del medesimo.
Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui allallegato 1B impegnandosi ad adeguare gli impianti, entro il 29 aprile 2009, alle prescrizioni di cui allallegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del medesimo.
Gli enti e le imprese che abbiano già presentato la domanda di autorizzazione di carattere generale secondo quanto disposto nella D.D. n. 18/22.4 del 20 gennaio 2000, si considerano autorizzati sino al rinnovo previsto dallart. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.
Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire alla autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dallart. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, anche in relazione allart. 281 comma 2 del medesimo.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui allallegato 2 sono affidate allA.R.P.A.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dallart. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.
Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Carla Contardi