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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 14-7137

L.r. 40/1998 - Giudizio di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 inerente il progetto “Concessione Mineraria Motto Tondo per feldspati ed associati sita nel territorio del Comune di Maggiora (NO)”, integrato con il progetto di sistemazione ambientale dell’ex cava “De Giuliani”, presentato dalla ditta Cantamessa Bernardino Scavi.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore De Ruggiero:

In data 25 agosto 2005 il sig. Cantamessa Bernardino, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Cantamessa Bernardino Scavi (P.I. 00166520031) con sede legale in Maggiora (NO) Via Beltrami n. 9, ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al progetto “Concessione Mineraria denominata Motto Tondo” per feldspati ed associati sita nel territorio del Comune di Maggiora (NO).

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “Il Giornale”, inserto “Il Giornale Nuovo del Piemonte”, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato art. 12.

Con nota n. 12458/22.2 del 1° settembre 2005 il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ha invitato il proponente ad integrare l’elaborato “Sintesi in linguaggio non tecnico” precedentemente presentato, con l’ulteriore deposito di un nuovo elaborato presso l’Ufficio regionale e gli Enti interessati e la contestuale pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico.

Il proponente ha perfezionato gli adempimenti secondo quanto indicato dalla suddetta nota regionale ed ha pubblicato un nuovo avviso sul quotidiano “Il Giornale” inserto “Il Giornale Nuovo del Piemonte” in data 9 settembre 2005, determinando in tal modo l’avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo all’attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell’allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) “Attività di coltivazione di minerali solidi”.

Il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall’art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione regionale Industria, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all’istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l’approccio integrato all’istruttoria.

La Direzione Industria, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto e dell’avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 13 ottobre 2005, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L’intervento estrattivo si sviluppa in località “Motto Tondo” nel Comune di Maggiora (NO). La miniera è posta in un’area collinare , sul versante destro idrografico della valle del torrente Sizzone, assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/1989; non risultano altri vincoli di natura pubblicistica.

Nel medesimo sito al proponente era stato conferito, in data 18 marzo 1997, un permesso di ricerca per minerali di feldspato, caolino, bentonite, argille refrattarie. Tale permesso prorogato fino al 17 marzo 2005 ricopriva un’area di 43 ettari; durante il periodo di vigenza il titolare aveva eseguito studi e campionature di carattere geologico e minerario; con Determinazione dirigenziale n. 210 del 18.12.2002 era stato autorizzato ad asportare ed utilizzare in prove industriali 1.500 tonnellate di minerale messo in vista dalle ricerche. In data 8 maggio 2003 era stato eseguito, su domanda del proponente, il prelievo ufficiale di campioni di minerali, in seguito sottoposti ad analisi presso il Laboratorio di Sperimentazione Mineraria e Petrografica E2 del Ministero delle Attività Produttive per stabilire se i suddetti campioni contenessero minerali ascrivibili alla 1^ categoria (miniere) ai sensi dell’art. 2 del R.D. 1443/1927. Il referto delle analisi, trasmesso dal Ministero in data 5 agosto 2003, ha permesso di stabilire che il giacimento è costituito da minerali di feldspato e associati ed appartiene alla categoria delle miniere.

In data 10 marzo 2005 la ditta proponente aveva richiesto la concessione mineraria su di un area di 17 ettari, successivamente, con domanda del 6 aprile 2006, la superficie richiesta in concessione è stata ridotta ad ettari 6,2. L’istruttoria dell’istanza di concessione non è stata conclusa in quanto l’intervento doveva essere sottoposto alla fase di Valutazione della procedura di VIA in oggetto.

La coltivazione mineraria proposta prevede unicamente l’uso di mezzi meccanici per l’abbattimento ed il trasporto del minerale; per la sua attuazione verranno impostati gradoni con andamento parallelo tra loro e dislivello di circa 15 metri, pedata variabile tra 10 e 15 metri e inclinazione delle scarpate di 35° - 40° sessagesimali. L’inclinazione media del fronte di scavo sarà di circa 25°.

Contestualmente alla coltivazione mineraria verrà eseguito il recupero ambientale con l’obiettivo di ricostituire la continuità tra l’intervento in progetto e il territorio circostante per mezzo di tecniche di rinverdimento che permetteranno la riqualificazione dell’area.

Il progetto si articola su un arco temporale di 15 anni, su una porzione di versante compresa tra le quote 366 e 460 m s.l.m.. La volumetria di materiale estraibile è stimata in circa 400.000 m3.

Il responsabile del procedimento attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998 ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 13 ottobre 2005 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi e contestuale sopralluogo sull’area, in cui si è definito il cronoprogramma dell’istruttoria e durante la quale il Sindaco di Maggiora ha chiesto di inserire come compensazione ambientale la sistemazione morfologica ed ambientale del fronte abbandonato della ex cava denominata “De Giuliani”, adiacente alla zona oggetto di richiesta di concessione mineraria.

Dall’esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA, e di quanto emerso nel corso della riunione della Conferenza di Servizi e del sopralluogo, sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, richieste al proponente con nota n. 15736/16.4 del 7 novembre 2005, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data 10.02.2006 il proponente ha richiesto una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione della documentazione richiesta, concessa con nota n. 2142/16.4 del 21.02.2006.

In data 6 aprile 2006 il proponente ha presentato le integrazioni richieste, acquisite con prot. n. 4129/16.4, inviate in copia a tutti i soggetti interessati. L’iter procedurale ha quindi ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 18 maggio 2006, si è tenuta la 2^ riunione della Conferenza di Servizi durante la quale sono stati analizzati congiuntamente gli elaborati integrativi, sono stati esaminati i contributi degli Enti interessati e il contributo tecnico-scientifico di ARPA.

Nel corso della riunione del 18 maggio 2006 il rappresentante della Provincia di Novara ha illustrato il parere del Settore Urbanistico Provinciale con il quale è stato evidenziato un contrasto tra il progetto di concessione mineraria e il Piano Territoriale Provinciale, segnalando inoltre che era in corso la procedura ai sensi della l.r. 69/1978 relativa alla sistemazione della ex cava De Giuliani, individuata come opera di compensazione. Il Sindaco di Maggiora dando lettura di una delibera di Giunta Comunale ha evidenziato i contrasti tra il PTP (approvato il 5.10.2004) e il progetto in oggetto, segnalando anche che, in occasione della pubblicazione della domanda di concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927, era stata presentata una opposizione da parte di privati con la sopraddetta motivazione. Durante la medesima riunione il Corpo Forestale dello Stato e il Settore regionale Gestione Beni Ambientali hanno evidenziato che, per la realizzazione del progetto, non esistono problematiche idrogeologiche ed ambientali che non possano essere superate con prescrizioni. La Direzione Responsabile del procedimento ha inoltre segnalato che il procedimento di VIA relativo alla miniera dovrà essere integrato con l’istruttoria autonomamente attivata presso la Provincia per la sistemazione della ex cava.

La Conferenza si è aggiornata ad una successiva riunione, da indire dopo l’acquisizione del parere del “Settore regionale Giuridico Legislativo a supporto della Giunta e delle Direzioni Regionali” in merito alla cogenza dei vincoli del PTP di Novara relativamente alla concessione mineraria.

In attuazione di quanto definito nella riunione della Conferenza di Servizi la Direzione Industria con nota n. 6396/16.4 del 6.6.2006 ha richiesto al “Settore regionale Giuridico Legislativo a supporto della Giunta e delle Direzioni Regionali” il parere in merito alla cogenza dei vincoli del PTP relativamente alla Concessione Mineraria; tale Settore con nota n. 10387/5/5.8 del 31.7.2006 ha risposto specificando che in forza del permesso di ricerca, previgente all’adozione e approvazione del PTP, si potrebbe ritenere che non si tratti di una “nuova localizzazione” e il progetto non rientri nel divieto imposto dal PTP sulle nuove attività estrattive, ferma restando la competenza della Provincia a pronunciarsi sull’interpretazione delle norme di piano.

Con nota n. 6784/16.4 del 15.6.2006 la Direzione Industria ha informato il proponente che il procedimento autorizzativo per il riassetto della ex cava veniva assorbito in quello per la Concessione Mineraria e lo ha invitato a trasmettere gli elaborati progettuali a tutti i soggetti interessati e a pubblicare un nuovo avviso su di un quotidiano regionale o provinciale, relativo all’avvio del procedimento integrato di VIA.

In data 11 agosto 2006 la ditta proponente ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale copia del progetto di sistemazione della ex cava, corredato della documentazione prevista e in pari data ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul quotidiano “Il Giornale” inserto “Il Giornale Nuovo del Piemonte”, dando così avvio al procedimento unificato.

La Direzione Industria, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 14 settembre 2006 e dell’avvio del procedimento unificato della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. sul progetto di concessione mineraria e sul progetto di sistemazione della ex cava, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

In data 29 settembre 2006 si è svolta la 3^ riunione della Conferenza dei Servizi, durante la quale è stato illustrato il progetto di riassetto morfologico e vegetazionale della ex cava, si sono evidenziate le necessità di integrazioni al medesimo e dell’acquisizione dell’interpretazione da parte della Provincia di Novara in merito alla compatibilità dell’intervento con il PTP vigente.

Con nota del 17.11.2006 la Provincia di Novara III Settore Ambiente, Ecologia, Energia ha ribadito il parere già espresso con la nota interna del 8.11.2005 del X Settore Urbanistica, Affari generali, Trasporti.

In relazione all’espressione sfavorevole della Provincia di Novara sopraccitata il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota n. 14007/16.4 del 5.12.2006 ha comunicato al proponente l’esistenza di motivi ostativi al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Ai sensi della citata L. 241/1990 e s.m.i. il proponente in data 19 dicembre 2006 ha presentato una memoria difensiva sull’argomento, successivamente integrata in data 29 gennaio 2007 con ulteriore documentazione.

Ai fini della Valutazione integrata la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dall’art. 32 della l.r. 44/2000 con l’obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

Il Responsabile del Procedimento al fine di esaminare compiutamente le osservazioni presentate ha quindi ripreso l’istruttoria, convocando una 4a riunione della Conferenza, tenuta il 26 febbraio 2007, durante la quale sono state ampiamente illustrate le osservazioni presentate dal proponente che la Direzione Industria ha ritenuto, almeno in parte, legittimamente condivisibili e pertanto sono stati invitati i soggetti interessati a presentare contributi e richieste integrative relative all’ex cava denominata “De Giuliani”.

Dall’esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti con il supporto tecnico di ARPA, di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi ed a seguito dei contributi pervenuti, sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, relative all’ex cava denominata “De Giuliani”, che sono state richieste al proponente con nota n° 3504/16.4 del 28.03.2007, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data 22 giugno 2007 con la presentazione delle integrazioni da parte del proponente, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l’iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

In data 4 settembre 2007 si è svolta la riunione dell’Organo Tecnico regionale (art. 7 l.r. 40/1998) per l’esame congiunto del progetto con le integrazioni presentate, in vista della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 14 settembre 2007.

In data 14 settembre 2007 si è svolta la 5a riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale è stata data lettura dei seguenti pareri:

a. Autorizzazione da assorbire nel giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004 relativamente sia alla miniera Motto Tondo sia all’intervento di recupero della ex cava De Giuliani n. 29957/19.20 del 13 settembre 2007 espressa dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali.

b. Parere Tecnico degli esperti provinciali relativamente all’intervento di recupero della ex cava De Giuliani, acquisito in data 14 settembre 2007 con il n. di protocollo 9552.

c. Contributo tecnico scientifico di ARPA n. 119642/SC04 del 12.09.2007.

d. Parere del Comune di Maggiora prot. n° 4770 del 12.09.2007.

Durante la medesima riunione la Direzione Industria ha ribadito le motivazioni di prevalenza della normativa sulle miniere rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale.

In particolare:

- Applicazione del Piano Territoriale Provinciale alla concessione mineraria: La ditta Cantamessa Bernardino ha ottenuto il permesso di ricerca in data 18 marzo 1997, in data anteriore alla vigenza del PTP, adottato il 8.02.2002 e approvato il 5.10.2004. Anteriormente all’approvazione del Piano è stata riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità del giacimento di feldspati. Pertanto, non si tratta di una nuova localizzazione di attività estrattiva come previsto dall’art. 2.4, comma 4 delle Norme Tecniche del PTP, ma di un’area dove è già insediata l’attività di ricerca mineraria, prodromica ex legge alla concessione mineraria. Peraltro l’art. 2.4 prevede la possibilità di ampliamenti di attività in atto.

- Applicazione della normativa in materia di miniere e pianificazione territoriale: la miniera, intesa come giacimento scoperto e riconosciuto coltivabile, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, la concessione di sfruttamento viene conferita ad un soggetto privato in ottemperanza all’interesse pubblico dell’estrazione mineraria. Considerando quanto sopra, per l’attività di Ia categoria, miniera, non è configurabile un divieto generale attraverso uno strumento di pianificazione, proprio a causa dell’interesse pubblico alla coltivazione delle miniere. La pianificazione territoriale e la strumentazione urbanistica si pongono su di un livello inferiore e il rilascio della Concessione mineraria opera come avvio di variante degli strumenti urbanistici. Tale interesse pubblico della miniera deve essere contemperato con altri pubblici interessi e nel nostro caso gli Enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica non hanno posto alcun divieto.

Dopo approfondita discussione la Conferenza dei Servizi alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, preso atto dei contributi espressi, in considerazione dell’autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004 espressa dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali, valutate le riserve espresse dalla Provincia di Novara, dal Comune di Maggiora e dal Corpo Forestale dello Stato ha concluso che, per i progetti in esame, sussistano i presupposti per l’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

* la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella Ia categoria ai sensi del R.D. 1443/1927 (miniere) a seguito di campionatura ufficiale eseguita l’8 maggio 2003 ed analisi effettuate dal Laboratorio di Sperimentazione Mineraria e Petrografica E2 del Ministero delle Attività Produttive, Relazione Sperimentale del 4 luglio 2003, costituito da feldspato ed associati, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, perché si ricava un prodotto che rappresenta una materia prima indispensabile nella produzione di manufatti in ceramica e refrattari, secondo quanto espresso in premessa dalla Direzione Industria competente in materia.

* Per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

* Il cronoprogramma dei lavori presentato consente la realizzazione della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riqualificazione morfologica e vegetazionale nel sito della ex cava “De Giuliani” .

* Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche morfologiche e vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale l’area di una vecchia cava abbandonata, intervento proposto dal Comune di Maggiora come compensazione ambientale.

Tuttavia per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d’opera, e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area, emerge l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni :

- la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato, con le integrazioni presentate in data 6 aprile 2006 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, allegato tecnico A, al presente atto;

- la sistemazione del sito della ex cava “De Giuliani” deve essere terminata entro tre anni dall’inizio dei lavori, la medesima deve inoltre essere eseguita secondo il progetto presentato con le integrazioni in data 22 giugno 2007 e secondo le prescrizioni previste nell’allegato tecnico B (al presente atto), in cui sono anche inserite le prescrizioni indicate dagli Esperti provinciali (art. 32 l.r. 44/2000), dall’A.R.P.A. e dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali;

- sia stipulata un’apposita convenzione con il Comune di Maggiora per il transito dei mezzi di trasporto del minerale sulla strada comunale;

- al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente prima della determina relativa alla Concessione Mineraria della Miniera denominata “Motto Tondo”, anche in applicazione dell’art. 9 della L. 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 178.000,00 (centosettantottomila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Maggiora. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

- al fine di tutelare l’Amministrazione comunale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, relativo alla cava dismessa De Giuliani, la ditta proponente, prima della determina autorizzativa comunale ai sensi della l.r. 69/1978, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione comunale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 173.000 (centosettantatremila/00) ai sensi dell’art. 7, comma III, l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione regionale. La fidejussione dovrà contenere le specifiche indicate al precedente punto.

Con successiva nota n° 5433 del 14 settembre 2007 il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Novara, ha comunicato di non ritenere correttamente risolta la coerenza del progetto con la pianificazione paesistica segnalando la valenza paesistica del Piano Territoriale Provinciale. In merito si conferma che nell’adozione del PTP ad esso è stato conferito valore paesistico. Il Piano Territoriale non può comunque essere considerato Piano Paesistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004) in quanto non è stato redatto né approvato con la procedura del decreto legislativo soprarichiamato. La valenza paesistica del Piano non incide comunque in alcun modo nell’istruttoria conclusa positivamente dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali, con atto n° 29957/19.20 del 13.09.2007, in quanto la Regione Piemonte a seguito della pianificazione territoriale approvata ai sensi della l.r. 56/1977 e s.m.i. non ha subdelegato, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 20/1989, le competenze in merito alle autorizzazioni in materia ambientale di cui all’art. 159 del citato D. lgs. 42/2004.

Pertanto, visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi nonché le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l’impatto dei lavori in corso d’opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell’area.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i.;

vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i.;

vista la l.r. l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;

vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;

visto il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sia in merito al progetto Concessione Mineraria denominata “Motto Tondo” sita nel territorio del Comune di Maggiora (NO) per feldspati ed associati sia in merito al progetto di sistemazione ambientale della ex cava “De Giuliani”, presentati dalla ditta Cantamessa Bernardino Scavi (P.I. 00166520031) con sede legale in Maggiora (NO) Via Beltrami n. 9, comprensivi dell’autorizzazione ambientale, in quanto la loro attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* la coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella Ia categoria ai sensi R.D. 1443/1927 (miniere) a seguito di campionatura ufficiale eseguita l’8 maggio 2003 ed analisi effettuate dal Laboratorio di Sperimentazione Mineraria e Petrografica E2 del Ministero delle Attività Produttive, Relazione Sperimentale del 4 luglio 2003, costituito da feldspato ed associati, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, perché si ricava un prodotto che rappresenta una materia prima indispensabile nella produzione di manufatti in ceramica e refrattari.

* Per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

* Il cronoprogramma dei lavori presentato consente la realizzazione della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riqualificazione morfologica e vegetazionale nel sito della ex cava “De Giuliani” .

* Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche morfologiche e vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale l’area di una vecchia cava abbandonata, intervento proposto dal Comune di Maggiora come compensazione ambientale.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido alle seguenti condizioni:

- la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato, con le integrazioni presentate in data 6 aprile 2006 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, allegato tecnico A, al presente atto;

- la sistemazione del sito della ex cava “De Giuliani” deve essere terminata entro tre anni dall’inizio dei lavori, la medesima deve inoltre essere eseguita secondo il progetto presentato, con le integrazioni in data 22 giugno 2007 e secondo le prescrizioni previste nell’allegato tecnico B (al presente atto), in cui sono anche inserite le prescrizioni indicate dagli Esperti provinciali (art. 32 l.r. 44/2000), di ARPA e dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali.

- sia stipulata un’apposita convenzione con il Comune di Maggiora per il transito dei mezzi di trasporto del minerale sulla strada comunale;

- al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione Mineraria della Miniera denominata “Motto Tondo”, anche in applicazione dell’art. 9 della L. 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 178.000,00 (centosettantottomila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Maggiora. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

- al fine di tutelare l’Amministrazione comunale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato della cava dismessa De Giuliani, la ditta proponente, prima della determina autorizzativa comunale, ai sensi della l.r. 69/1978, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione comunale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 173.000 (centosettantatremila/00) ai sensi dell’art. 7, comma III, l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione regionale. La fidejussione dovrà contenere le specifiche indicate al precedente punto.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica di cui all’art. 159 del D. lgs. 42/2004, di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della Concessione Mineraria, da parte della Direzione Industria, per la miniera “Motto Tondo” e a decorrere dalla data di autorizzazione, ai sensi della l.r. 69/1978, da parte del Comune di Maggiora per il recupero ambientale della ex cava “De Giuliani”.

La Direzione regionale Industria provvederà a concludere l’istruttoria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. e ad emettere la determina di Concessione mineraria entro 30 giorni dall’acquisizione della fidejussione di cui sopra, dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e della stipula della convenzione con il Comune di Maggiora.

L’intervento di sistemazione ambientale della ex cava “De Giuliani” sarà autorizzato dal Comune di Maggiora nei termini previsti dalla l.r. 69/1978 a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e della fidejussione ad essa collegata.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale per la miniera “Motto Tondo” (Allegato A);

- allegato tecnico comprendente le prescrizioni per la sistemazione della ex cava “De Giuliani” (Allegato B);

- verbale della Conferenza di Servizi relativo alla riunione del 14 settembre 2007 privo dell’allegato tecnico, sostituito dagli allegati A e B (Allegato C);

- autorizzazione assorbita nel presente giudizio di compatibilità ambientale del Settore regionale Gestione Beni Ambientali emessa con nota n. 29957/19.20 del 13 settembre 2007 (Allegato D);

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all’ARPA l’inizio dei lavori al fine di effettuare i monitoraggi di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, ai Ministeri competenti per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)