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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 43

Codice 14.4
D.D. 11 luglio 2007, n. 454

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di lavori di adeguamento pista da sci denominata “Gaviot” per utilizzo come pista da gara permanente, in localita’ “Artesina” del Comune di Frabosa Sottana.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di adeguamento della pista da sci denominata “Gaviot” per l’utilizzo come pista permanente da gara, su una superficie di mq. 25.460 - non boscati - sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 28, mappali n. 12, 49, 56, 85, 89, 96, 98 e 99, del Comune di Frabosa Sottana (CN), in località “Artesina” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

2. tutte le piste di cantiere e le piste per i mezzi dovranno essere recuperate con idonea copertura vegetale non appena i singoli lavori saranno conclusi;

3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del mano nevoso. Nelle sezioni che presentano un consistente riporto dovrà essere predisposto un cassonetto di appoggio inclinato verso monte come previsto nella relazione tecnica;

4. il materiale proveniente da scavo e riporto non dovrà in alcun caso essere scaricato a valle della pista;

5. gli scavi in trincea per la posa dei cavi di servizio e delle tubazioni dovranno essere realizzati per lotti successivi di 20 - 30 metri, provvedendo al ritombamento entro 5 gg lavorativi dalla loro apertura;

6. le scarpate in scavo del tratto interessato dalla sezione n. 34 alla sezione n. 35, dovranno essere ridotte ad una inclinazione non superiore a 36°;

7. la cunetta prevista al piede della scarpata in scavo tra la sezione n. 32 e la n. 43 dovrà essere rivestita con rete in juta;

8. nello stesso tratto, tra le sezioni n. 32 e n. 43, dovrà essere data al piano della pista una pendenza del 2% verso monte per evitare lo scarico delle acque sul versante sovrastante il torrente Maudagna;

9. le canalette trasversali dovranno scaricare lateralmente in zone di dissipazione, costituite da pietrame, di lunghezza non inferiore a 1,5 metri;

10. le canalette in terra dovranno essere rivestite con posa di georete ed inerbite a mezzo idrosemina entro un mese dalla esecuzione dei lavori al fine di ridurre il rischio di erosione; inoltre, tutta la superficie movimentata dovrà essere inerbite a mezzo idrosemina;

11. i lavori dovranno essere terminati entro ventiquattro mesi dalla data della presente autorizzazione.

In merito alla gestione delle problematiche valanghive sulla pista oggetto degli interventi, si rammenta e si raccomanda quanto segue:

* al fine di rendere pienamente operativo il Piano di gestione della sicurezza da valanghe prima dell’inizio di ogni stagione invernale di apertura del comprensorio sciistico dovranno essere nominati dal soggetto gestore degli impianti di risalita e comunicati agli enti preposti alla vigilanza sull’esercizio degli impianti stessi i nominativi delle figure incaricate della gestione del Piano, che risultino essere in possesso dei titoli professionali AINEVA previsti dall’art. 1, comma 1, punto b, numero 4 dello stesso D.M. n. 392/2003 e domiciliati in Frabosa Sottana o in un comune limitrofo. Tale nomina dovrà essere rinnovata annualmente entro il 31 ottobre;

* una sintesi dei dati nivometeorologici osservati, delle prove effettuate, degli eventuali esiti del distacco artificiale con esplosivo e delle valutazioni condotte sulla possibilità di aprire la pista al pubblico dovranno essere riportate a cura del Responsabile della Sicurezza su un registro con pagine preventivamente numerate, a disposizione delle autorità preposte per legge alla vigilanza della sicurezza dei comprensori;

* le prove di stabilità del manto nevoso e le operazioni di avvicinamento ai punti di tiro dovranno essere effettuati con l’osservanza delle ordinarie norme di sicurezza per gli spostamenti in ambiente innevato e il personale incaricato dovrà essere dotato dei dispositivi personali per la ricerca di travolti in valanga (ARVA, pala da neve e sonda);

* le operazioni di tiro dovranno essere condotte dopo un’attenta valutazione delle altezze di neve mobilizzabili in relazione alle soglie limite individuate nel Piano Sicurezza Valanghe, in modo che le masse nevose distaccate non raggiungano le strutture fisse dell’impianto del Colletto o altri beni o infrastrutture esposte;

* le operazioni di trasporto dell’esplosivo e di tiro dovranno essere condotte da personale in possesso del patentino di fochino e con l’osservanza delle specifiche norme di legge vigenti; di ogni operazione di tiro l’operatore dovrà annotare su apposita scheda da trasmettere al Responsabile della gestione del Piano della Sicurezza la quantità ed il tipo di materiale esplosivo impiegato, l’indicazione cartografica del punto di innesco dell’esplosivo e gli effetti derivanti sul manto nevoso;

* dovranno attuarsi le operazioni di distacco programmato ogni qualvolta il Responsabile della Sicurezza nominato dal soggetto gestore riterrà che ne sussistano le condizioni, secondo i criteri definiti nel PIDAV; se in tali condizioni non fosse possibile procedere al distacco per qualsiasi motivo, la sospensione d’esercizio degli impianti che asserviscono alla pista in oggetto dovrà essere mantenuta fino al momento in cui si siano verificate le necessarie condizioni di sicurezza.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico, realizzata da soggetto pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore