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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 43

Codice 17
D.D. 20 luglio 2007, n. 212

L.R. 21/97 s.m.i. - Capo VI - Valorizzazione dei prodotti dell’artigianato d’eccellenza attraverso una promozione integrata con il territorio. Impegno di spesa di Euro 20.000,00 (Iva esente) sul cap. 11559/2007 - Deliberazione n. 24-5969 del 28/05/2007. Accantonamento n. 100823.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

così come descritto in premessa e nello schema di contratto che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

di accogliere la proposta presentata dalla Associazione Valorizzazione Beni Culturali relativa al progetto “Piemonte terra di artigiani” per promuovere le particolarità e le tipicità delle lavorazioni artigianali attraverso una “mostra itinerante”, integrata con il territorio, nel periodo giugno-ottobre 2007, per una spesa complessiva di Euro 20.000,00 (operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72 s.m.i.), così come descritto in premessa e nello schema di contratto che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

di affidare alla all’Associazione Valorizzazione Beni Culturali la realizzazione del progetto di cui sopra, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006;

di impegnare la somma complessiva di Euro 20.00,00 (operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72 s.m.i.) sul cap. 11559/2007 (n. accantonamento n. 100823) che presenta la necessaria disponibilità;

di liquidare tale somma, in un’unica soluzione entro il corrente anno, a favore della all’Associazione Valorizzazione Beni Culturali a mezzo accredito su c.c. bancario, dietro presentazione di regolare nota di addebito, vistata dal Responsabile del Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato della Regione Piemonte, corredata dai dati per l’accredito (ABI, CAB e C/C), ad avvenuta esecuzione del lavoro stesso.

La Regione Piemonte provvede al pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della citata nota di addebito. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 231/2002 comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del c.c.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dai contratti, che vengono stipulati mediante invio di lettera secondo gli usi commerciali, in caso di ritardi superiore ai 30 giorni per mancata consegna e per inosservanza giudicata grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche previste dai capitolati e meglio specificate nelle lettere commerciali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto