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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

Codice 26.2
D.D. 11 settembre 2007, n. 427

Modifica dell’art.6 della “Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Gruppo Torinese Trasporti per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma in attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97", sottoscritta in data 9 marzo 2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di intendere applicabile “per il successivo finanziamento di materiale rotabile nuovo” le modalità di pagamento seguite per i primi rotabili già consegnati, come richiesto da G.T.T. S.p.A. nella nota in premessa citata, intendendo il primo avanzamento pari al 20% della somma totale a presentazione del piano Qualità;

2. di inserire, per i rotabili che necessitano di scomposizione e ricomposizione, una specifica aliquota di pagamento ad avvenuta consegna del rotabile presso il deposito GTT;

3. di approvare la nuova formulazione dell’art. 6 della Convenzione, secondo quanto riportato nell’allegato alla presente determinazione facente parte integrante e sostanziale della stessa.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge n. 1034 del 6/12/1971, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 25/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino