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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

Codice 23.3
D.D. 6 settembre 2007, n. 139

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell’Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della Diga di Rio Freddo in comune di Vinadio (CN), di proprieta’ della Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Rio Freddo, che la ditta Enel S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 587/23.3 del 29/01/2007, così come integrato con nota Ns. prot. N. 4311/23.03 del 29/06/2007, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo ed all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. Per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell’interrimento, si chiede di recepire quanto segue:

- attività connesse allo svaso - al fine di mitigare l’influenza di brusche variazioni di portata sull’ecosistema deve essere ridotta per quanto possibile l’entità della portata in uscita prolungandone eventualmente il tempo di rilascio;

- operazioni finalizzate al mantenimento della funzionalità degli organi di scarico -queste sono da effettuarsi esclusivamente in condizioni di piena;

- fluitazione o spurgo in fase di piena - l’operazione, ove possibile, dovrà essere accompagnata da contemporanei rilasci di acqua pulita;

- per tutte le operazioni che prevedano il movimento anche modesto di sedimenti si chiede di effettuare al termine delle manovre un “lavaggio” del corpo idrico tramite il rilascio di acqua pulita per un periodo sufficiente a rimuovere l’eventuale eccesso di sedimento accumulato in alveo;

- si chiede di estendere la rilevazione dei parametri “solidi in sospensione” e “ossigeno disciolto” anche ad una ulteriore stazione di campionamento da ubicarsi sul Torrente Stura di Demonte all’interno del SIC ivi presente.

4. Si chiede inoltre di presentare un aggiornamento della documentazione prima della effettuazione delle operazioni al fine di rendere possibile una adeguata valutazione dell’impatto potenziale sull’ecosistema fluviale. In particolare, nell’aggiornamento dovranno essere sviluppati i seguenti argomenti:

- presenza di criticità o particolari sensibilità del territorio a valle dell’invaso (quali eventuali usi dell’acqua e del territorio, obiettivi ambientali e funzionali), di vincoli eventualmente esistenti sul reticolo idrografico interessato e eventuale definizione delle misure di mitigazione appropriate a ridurre gli impatti sugli stessi;

- stima dell’andamento temporale degli eventi di piene e morbide nell’anno medio nei corsi d’acqua in oggetto e indicazione dei relativi valori di portata;

- portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione, concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento, periodo individuato e durata prevista;

- in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare un sito disponibile per il deposito di detto materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati.

5. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste in relazioni alle operazioni suddette (interventi di manutenzione straordinaria per il recupero della capacità utile dell’invaso), si propongono fin d’ora le seguenti integrazioni da definire nel dettaglio operativo con il Dipartimento Provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte:

- al fine di ottenere un quadro dell’impatto ambientale a spettro più ampio, il monitoraggio della fauna macrobentonica previsto dal proponente dopo 3-6 mesi dall’operazione, deve essere preceduto da un ulteriore campionamento entro 3-4 settimane;

- è opportuno effettuare, nelle medesime stazioni e date del monitoraggio macrobentonico, il campionamento delle comunità delle Diatomee bentoniche;

- deve essere prevista una ulteriore stazione di campionamento da ubicarsi sul Torrente Stura di Demonte all’interno del SIC ove effettuare sia la rilevazione dei parametri “solidi in sospensione” e “ossigeno disciolto” sia il monitoraggio del macrobenthos.

6. Si richiede, durante il periodo di validità del Progetto di gestione, l’effettuazione di una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti a valle dello sbarramento nel rio Freddo e nel bacino, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel rio Freddo a monte e a valle dello sbarramento con particolare attenzione alle attività sperimentali di reintroduzione e di ripopolamento con individui autoctoni effettuate negli anni scorsi (2003, 2004);

7. Ogni intervento nell’alveo del torrente Kant è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, idraulicamente competente sui corsi d’acqua pubblici di competenza Regionale nella Provincia di Cuneo;

8. Nella fase di programma di sintesi o progettazione esecutiva necessaria per gli interventi specifici (asportazione dei sedimenti per una volumetria attualmente stimata nell’ordine 38.000 m3) dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, sia per lo stoccaggio in un’area non interessata da eventi di piena, sia per l’acquisto del materiale estratto. In tale circostanza verrà avviata la procedura prevista dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002, per il rilascio di un provvedimento unico di concessione demaniale e autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni intervento di estrazione di materiale in alveo;

9. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo