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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

Codice 23.3
D.D. 6 settembre 2007, n. 138

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell’Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs.152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Agrasina in comune di Montecrestese (VB), di proprieta’ della Idroelettriche Riunite S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Agrasina, che la ditta Idroelettriche Riunite S.p.A. di Longare (VI) ha presentato con nota del 28/09/2005 (Ns. prot. N. 6167/23.3), con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo ed all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. Al fine di valutare la qualità dell’acqua e la consistenza delle popolazioni ittiche a valle dello sbarramento:

a) Per tutto il tempo di svuotamento del bacino devono essere effettuate misure relative ai solidi sospesi e all’ossigeno disciolto, in una stazione posta indicativamente a 500 metri a valle dello sbarramento. Le misure dovranno essere eseguite annualmente in tre momenti:

- almeno 5 giorni prima dell’esecuzione dello svuotamento;

- nel corso della manovra di svuotamento;

- 24 ore dopo il termine dello svuotamento.

I metodi di analisi e di rilevamento da adottare nel monitoraggio sono quelli descritti nella tabella 1/B “Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci Salmonidi e Ciprinidi” di cui agli allegati alla parte III del D.lgs. 152/2006;

b) Annualmente dovrà essere effettuato un monitoraggio relativo alla consistenza dei popolamenti ittici presenti nel corso d’acqua, entro 1 km a valle dello sbarramento, con metodologie, periodi e stazioni individuati dai competenti uffici provinciali, in ogni caso non prima di tre mesi dall’ultima operazione di ripopolamento o di immissione di fauna ittica a qualsiasi titolo.

Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel torrente Isorno a valle dello sbarramento.

I risultati del Piano di monitoraggio sono elementi necessari e funzionali al rinnovo del Progetto di gestione della diga e dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali competenti, nonché alla Provincia per una valutazione di merito;

4. Qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido del corpo idrico deve essere effettuata in coda a un evento di piena significativa (come già viene effettuato) ma al di fuori delle fasi riproduttive dell’ittiofauna presente nel corso d’acqua a valle, in particolare tra il tardo autunno e inizio inverno per il periodo riproduttivo di trota fario e trota marmorata;

5. Nelle operazioni di svaso e spurgo il raggiungimento della portata massima operativa deve avvenire gradualmente, onde consentire l’ulteriore rifugio o l’allontanamento degli organismi bentonici e della fauna ittica del corso d’acqua recettore; in ogni caso, lo spurgo dovrà essere preceduto da rilascio di acqua di superficie fino al raggiungimento graduale della portata massima operativa;

6. Al termine delle operazioni di spurgo deve essere effettuato un “lavaggio” del corpo idrico tramite il rilascio di acqua per un periodo sufficiente a rimuovere l’eccesso di sedimento accumulato nell’alveo;

7. A salvaguardia degli utilizzatori delle acque a valle dello sbarramento, il gestore dovrà dare comunicazione tempestiva sia all’Autorità d’ambito del servizio idrico integrato sia all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti riguardo le operazioni di gestione straordinaria che intende porre in atto;

8. Le operazioni di spurgo del materiale depositato, tenuto conto delle volumetrie di accumulo stimate, dovrà essere fatto tramite rilasci controllati, previa una valutazione idraulica in relazione alla morfologia del torrente Isorno nel tratto di valle ed ai possibili depositi di materiale che si verrebbero a creare lungo l’asta. Nell’eventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, sia per lo stoccaggio del materiale in un’area non interessata da eventi di piena del torrente Isorno e/o altri corsi d’acqua, sia per l’eventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nell’alveo del torrente Isorno è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;

9. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo