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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

Codice 23.1
D.D. 25 luglio 2007, n. 129

L.R. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “ Lavori di arginatura sul fiume Dora Riparia nel tratto di influenza del rigurgito della traversa di Villa Quagliotti” nel comune di S. Ambrogio di Torino (TO), presentato dalla Sitaf S.p.A. - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di arginatura sul fiume Dora Riparia nel tratto di influenza del rigurgito della traversa di Villa Quagliotti” presentato dalla SITAF S.p.A., localizzato in comune di S. Ambrogio di Torino (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere prevista, nei primi 150 m di argine, in corrispondenza della scogliera, una protezione spondale della scarpata arginale e dovrà essere valutata la possibilità di estendere la protezione verso monte in funzione della velocità della corrente e della morfologia spondale.

2. Per l’approvvigionamento degli inerti necessari alla realizzazione dell’argine, dovrà essere utilizzato il sito di deposito di Cascina Rolle, in quanto gli impatti dovuti al trasporto degli inerti risultano inferiori se comparati a quelli generati utilizzando il sito presso il cimitero di Avigliana.

3. Ai fini della prevenzione del degrado ambientale delle aree intercluse tra l’argine in progetto e il rilevato autostradale, dovrà essere prevista in fase esecutiva la realizzazione di sistemi di interdizione e controllo del passaggio di automezzi sulla strada di servizio al fine di impedire l’abbandono di rifiuti nelle suddette aree.

4. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. La scogliera dovrà essere rinverdita attraverso l’infissione di talee di Salix spp, come indicato nella tavola 8 “Particolari costruttivi”. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura.

5. Dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione ambientale indicate nella relazione ambientale allegata al progetto preliminare.

6. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente.

7. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del fiume Dora attraverso la realizzazione di savanelle temporanee ed il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

8. Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Dora Riparia, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non; copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri).

10. Al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile;

- controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

- adottare idonei sistemi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;

- adottare, per campi e cantieri, appositi sistemi di trattamento per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d’acqua superficiali e/o alle falde acquifere.

11. Nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili occorre effettuare una previsione dei livelli acustici indotti e verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere.

12. Dovrà essere garantita l’accessibilità ai fondi, la viabilità interpoderale e la continuità del reticolo irriguo eventualmente interferito.

13. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

14. Il terreno agrario eventualmente derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi.

15. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

16. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

17. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette. L’impresa sarà tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti.

18. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte - Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa