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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 45-7104

L.R. 23.11.2001 n. 33, art. 15 comma 8, lettere a) e b). Approvazione delle modalita’ di iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci e delle procedure di accertamento dell’abilitazione professionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, ai sensi della L.R. 23.11.2001 n. 33 art. 15 comma 8, lettere a) e b), per le motivazioni descritte in premessa, le modalità di iscrizione all’albo professionale e le procedure di accertamento dell’abilitazione professionale contenute nell’allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Allegato

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE.

Modalità di iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte:

Possono essere iscritti nell’albo professionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) idoneità psico fisica attestata da certificato di data non anteriore a tre mesi e rilasciato dalla Azienda Socio Sanitaria Locale del Comune di residenza o da istituzione convenzionata ai sensi della L.R. 25 marzo 1985, n. 22 o da un Centro di Medicina dello Sport riconosciuto ai fini agonistici sciistici federali;

c) licenza di scuola dell’obbligo;

d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) abilitazione all’esercizio della professione di cui all’art. 5 della legge regionale 23.11.1992 n. 50.

Accertamento dell’abilitazione professionale:

I corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità professionale di cui all’art. 5, comma 1 della legge regionale n. 50/92, sono realizzati sulla base delle seguenti modalità:

1. i corsi di formazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:

* tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali; teoria e metodologia delle attività motorie e teoria dell’allenamento con nozioni di fisiologia;

1.1. Il programma di formazione può comprendere un periodo di tirocinio professionale.

2. l’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che potrà svolgersi in più fasi. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa;

2.1. nel caso di impossibilità per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione, è possibile essere ammessi esclusivamente al secondo corso successivo alla prova *;

2.2. la prova dimostrativa attitudinale pratica può essere articolata in due fasi, di cui la seconda può essere espletata dopo un primo periodo di formazione di base. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente negli ultimi tre anni delle squadre nazionali per le discipline alpine o per il fondo o per lo snowboard;

2.3. nella prova dimostrativa attitudinale pratica per l’ammissione ai corsi per maestri di sci alpino sono esonerati dalla prova di slalom cronometrato, come prevista dalla DGR n. 46-29215 del 24 gennaio 2000, i candidati in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 50 punti (uomini e donne) acquisiti in almeno una specialità, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove attitudinali;

2.4. i maestri già abilitati per una delle discipline sciistiche che frequentano un corso formativo per un’ altra disciplina sono esentati dalla frequenza del modulo culturale, per il quale sono ammessi direttamente all’esame.

3. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale;

3.1. è ammesso alle prove di esame della sezione culturale chi ha superato quelle della sezione tecnica e della sezione didattica;

3.2. la sezione culturale comprende, tra l’altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso, ai diritti doveri e responsabilità del maestro di sci, alla teoria e metodologia delle attività motorie ed alla teoria dell’allenamento con nozioni di fisiologia;

3.3. il mancato superamento della prova tecnica, didattica o culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva;

3.3.1. esclusivamente nel caso di impossibilità per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione, è possibile rinviare la ripetizione delle prove oltre la sessione di esami immediatamente successiva *;

3.4. l’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

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* Nei casi di rinvio previsti ai punti 2.1 e 3.3.1:

* la documentazione deve essere presentata al soggetto organizzatore del corso;

* è ammessa l’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con eccezione dei casi di malattia, per i quali è necessario il certificato medico);

* la valutazione dei singoli casi sarà effettuata secondo quanto stabilito nei regolamenti dei singoli corsi per aspiranti maestri di sci, approvati dal Collegio regionale e dall’ente organizzatore dei corsi per ciascuna delle tre discipline (fondo, sci alpino e snowboard)