Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.C.P. n. 771832 del 16/10/2007 - Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali nel territorio del Comune di Avigliana

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di declassificare e dismettere al Comune di Avigliana, per le ragioni sopra esposte, i seguenti tratti di strade provinciali e relative fasce di pertinenza, secondo le indicazioni dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

* S.S.P. 589 dei Laghi di Avigliana dal Km. 0+000 al Km. 3+960 (eccetto rotatoria intersezione con S.P. 190);

* S.P. 186 di Rosta dal Km. 7+100 (eccetto rotatoria di svincolo alla variante di Avigliana) al Km. 8+100 (incrocio con S.S.P. 589);

* S.P. 198/02 di Drubiaglio dal Km. 0+139 al Km. 0+870 (confine con Almese);

2) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza, viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano, precisando che onde evitare inesattezze o lacune, potenzialmente presenti nelle stesse, sarà eseguito - in sede di redazione del “verbale di consegna” - un apposito sopralluogo dal personale tecnico al fine di confermare oppure determinare l’esatta estensione e l’individuazione delle progressive chilometriche delle strade oggetto di tali operazioni, i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui ai punti successivi;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Servizio Bilancio e Reporting al fine della registrazione nel Conto del Patrimonio della Provincia di Torino;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune interessato alle operazioni di cui in premessa, per i provvedimenti conseguenti;

5) di dare atto che - ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 86/1996 - il presente atto deve essere pubblicato presso l’albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;

6) di dare atto, altresì, che - in conformità a quanto prevede l’art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 86/1996 - nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull’opposizione decide in via definitiva l’organo deliberante;

7) di trasmettere, tramite il Servizio Programmazione Viabilità, la presente deliberazione alla Regione Piemonte che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

8) di trasmettere, a cura del Servizio Programmazione Viabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., n. 495/1992, copia della presente atto, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvederà all’aggiornamento dell’archivio nazionale di cui all’art. 226 del Codice della Strada;

9) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto solo dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che dunque solo a partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza - con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada.

10) di dare atto che il dirigente del Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino provvederà alla sottoscrizione del “verbale di consegna” - previsto dall’art. 4, comma 5, del D.p.r. n. 495/1992 - oggetto di dismissione o acquisizione - ai nuovi enti proprietari, in quanto trattasi di atto gestionale e che in caso di ritardo da parte dell’ Ente che deve prendere in consegna la strada, si applicherà quanto disposto dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)