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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 304 del 10 luglio 2007. Esito di procedura VIA del progetto di cava Tetti Chiaramelli Cascina Casali localizzato nel comune di Cervere in località Tetti Chiaramelli Cascina Casali. Proponente Società S.P.E.S. s.r.l. (dal 16 dicembre 2005 Beton S.p.A. con sede in Villafalletto Via Pignolo 1) Giudizio di comaptibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 30 novembre 2006 e del 26 giugno 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava “Tetti Chiaramelli Cascina Casali”, localizzato nel Comune di Cervere in Località Tetti Chiaramelli, Cascina Casalì, presentato da parte della Società S.P.E.S. s.r.l. - sezione pietrisco e sabbia - con sede legale in Alba Regione Persi (dal 16 dicembre 2005 Beton S.p.A. con sede in Villafalletto, Via Pignolo 1), in quanto l’intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta proponente è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo. In particolare dovranno essere specificate le quantità di materiale estratto e le volumetrie di materiale di riporto messo in opera suddividendo tra sterile e terreno vegetale precedentemente accantonato.

b. Dovrà essere evitato l’accumulo, anche temporaneo, del terreno vegetale di scotico e dei materiali inerti nelle aree sottostanti i cavi delle linee elettrica e telefonica esistenti.

c. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

d. Dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico all’interno dei piezometri installati dalla Ditta in fase di progettazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’intervento. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni sei mesi al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione.

e. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire in stretta successione temporale secondo le fasi individuate in progetto, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle scarpate e sul piazzale, limitare la fase di stoccaggio e ridurre l’estensione delle superfici scoperte.

f. Le scarpate risultanti dall’attività estrattiva nell’area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

g. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

h. Le pareti delle canalette previste in progetto per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio erbaceo.

i. Dovrà essere garantito, sia in fase di coltivazione che a recupero ambientale avvenuto, l’approvvigionamento idrico dei fondi limitrofi all’area di intervento.

j. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

k. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l’intera area di cava.

l. Entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione comunale dovrà essere posta in opera la recinzione antipolvere e antirumore prevista lungo la strada di accesso alla Cascina Casalì ed entro la prima stagione vegetativa utile dovrà essere completata la fascia di protezione, mediante la messa a dimora del filare arboreo-arbustivo così come progettato.

m. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, sulle porzioni di cava che raggiungono l’assetto definitivo, vengano immediatamente realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell’area. In particolare si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura e alla semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.

n. L’inerbimento delle scarpate perimetrali di neoformazione dovrà essere realizzato mediante adeguate tecniche di idrosemina.

o. Al fine di consentire un corretto reinserimento del sito di cava nell’intorno indisturbato nel più breve tempo possibile, tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione, secondo le tipologie dettagliate in progetto, a carico delle aree marginali e delle scarpate dovranno essere prontamente iniziati al completamento della coltivazione di ciascuna fase prevista in progetto.

p. L’utilizzo di materiale fine (limi di lavorazione) da incorporare allo strato di top soil derivante dalle operazioni di scotico del sito oggetto di intervento, al fine di riequilibrare le frazioni grossolane presenti e creare quindi un substrato adeguato alla tipologia di recupero ambientale progettato, non dovrà superare il 20% del totale. Inoltre dovrà essere prevista una opportuna miscelazione con il materiale di origine autoctona (terreno vegetale), per garantire condizioni di granulometria adeguate all’utilizzo agricolo previsto al termine della coltivazione.

q. Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell’autorizzazione.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 30.11.2006 e del 26.06.2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 26.06.2007 dall’ing. Giuseppe Garelli a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- parere favorevole ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., espresso dal Comune di Cervere con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento di competenza oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione da parte della ditta proponente della seguente documentazione:

a. disponibilità relativa ai mappali nn. 111 - 112 - 113 del Foglio n. 19 del N.C.T. del Comune di Cervere. Le aree in parola dovranno risultare in disponibilità della Beton S.p.A. per tutta la durata dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi di recupero ambientale e tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo;

b. nota tecnica volta a chiarire gli aspetti della valutazione di impatto acustico relativa ai ricettori Cascina Casali e Cascina Valentino ed evidenziati nel corso della Conferenza conclusiva da parte di ARPA Piemonte. Tale elaborato dovrà essere inviato al Comune di Cervere, all’ARPA Piemonte-Dipartimento provinciale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo.

- Parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cava espresso da parte della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive con nota prot. n. 6046 del 06.06.2007. Le prescrizioni contenute in detto parere sono integrate ed armonizzate all’interno dell’Elaborato tecnico"Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- parere favorevole espresso dall’ASL 17 nel corso della 1^ Conferenza dei Servizi, richiedendosi la segnalazione alla stessa di eventuali zone umide a seguito dei lavori di scavo.

5. Di considerare acquisito l’assenso della Telecom S.P.A e Dell’enel in quanto detti soggetti, regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Cervere, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione e previa presentazione da parte della ditta proponente della seguente documentazione:

a. disponibilità relativa ai mappali nn. 111 - 112 - 113 del Foglio n. 19 del N.C.T. del Comune di Cervere. Le aree in parola dovranno risultare in disponibilità della Beton S.p.A. per tutta la durata dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi di recupero ambientale e tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo;

b. nota tecnica volta a chiarire gli aspetti della valutazione di impatto acustico relativa ai ricettori Cascina Casali e Cascina Valentino ed evidenziati nel corso della Conferenza conclusiva da parte di ARPA Piemonte. Tale elaborato dovrà essere inviato al Comune di Cervere, all’ARPA Piemonte-Dipartimento provinciale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo.

7. Di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al predetto punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

11. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

12. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

13. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

14. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

16. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, l’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78".

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)