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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di polo estrattivo Balma Oro Cava Rocca del Toro in comune di Bagnolo Piemonte. Proponente Balma Oro s.r.l. Via Bagnolo n. 78/A Barge (CN). Giudizio di compatibilità ambientale ex art. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 08 febbraio 2007 e del 17 Luglio 2007., specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione polo estrattivo “Balma Oro” cava Rocca del Toro, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Società Balma Oro s.r.l., Via Bagnolo n. 78/A, Barge (CN), in quanto l’attività estrattiva in progetto, che incide su di un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) con riferimento alla zona di raccordo tra il ciglio di cava e l’intorno indisturbato, sia in corrispondenza del fronte principale, sia dei fronti laterali, a completamento dell’intervento di posa di reti metalliche e geostuoie e dell’idrosemina previste, dovranno essere messi a dimora esemplari di specie arbustive, quali: Alnus viridis, Sorbus aucuparia, Betula pendula e Salix caprea. Tali interventi (idrosemina e formazione del soprassuolo arboreo-arbustivo) dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, al fine di garantire un corretto reinserimento del sito di cava nell’intorno indisturbato;

b) per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale. In particolare entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale e comunque prima dell’inizio della coltivazione del primo gradone, dovranno essere portati a termine gli interventi di sistemazione morfologica, riprofilatura con inclinazione di 30° del pendio a monte del fronte principale, realizzazione del cordolo in blocchi progettato a valle della strada di quota 1260 m. s.l.m., consolidamento mediante rete metallica e geostuoia e rivegetazione (idrosemina e messa a dimora di arbusti e talee) di tutte le scarpate di raccordo tra i fronti di cava (principale e laterale) ed il versante indisturbato;

c) contestualmente alla realizzazione del gradone a quota 1242 m. s.l.m. dovrà essere progressivamente eseguito il sistema progettato per l’intercettazione delle acque di dilavamento provenienti dal versante a monte del fronte principale (canaletta sul gradone, tratto di raccordo con l’immissione nel Rio Infernotto e trincea filtrante descritta in progetto);

d) l’intero sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere prontamente adeguato con il procedere dei ribassi successivi del piazzale di cava e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dell’intervento;

e) tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l’avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile. In particolare sui fronti laterali che verranno a definirsi dovranno essere realizzati, in stretta successione con le operazioni di estrazione della pietra, gli interventi di riprofilatura, la sistemazione con rete metallica e geostuoia e l’inerbimento con idrosemina in analogia a quanto previsto in progetto per il fronte principale;

f) il recupero dei gradoni dovrà essere portato a termine prima del successivo ribasso; il riporto dei gradoni dovrà essere realizzato secondo le modalità di progetto, con uno strato di materiale lapideo sul quale sarà steso il terreno vegetale, con uno spessore di almeno 40-50 cm; il gradone dovrà avere inclinazione verso monte per scaricare la acque in direzione della canaletta;

g) tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità; gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un impianto irregolare in modo da conferire all’area un aspetto il più naturaliforme possibile;

h) al contempo dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l’impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base (prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente e integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale; inoltre, relativamente alle zone della parete di roccia scoperte, dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento;

i) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall’apertura del nuovo tracciato della Strada Balma Oro, dovranno essere recuperate mediante opportuni interventi di idrosemina e messa a dimora di talee ed arbusti, e posa di geostuoia sulle scarpate in riporto nei tratti senza muro di sostegno entro un mese dall’impostazione del tracciato. Dovranno inoltre essere prontamente realizzati in corrispondenza delle criticità puntuali legate ad eventuali instabilità adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 08 febbraio 2007 e del 17 luglio 2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

* parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 17 luglio 2007 dall’Ing. Giuseppe Garelli a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

* parere igienico-sanitario espresso in senso positivo da parte del rappresentante dell’ASL 17, in sede di 1^ Conferenza dei Servizi;

* parere tecnico favorevole formalizzato, senza prescrizione alcuna, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i, dal Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive con nota n. 7232 del 05.07.2007 e ribadito nella Conferenza del 17 luglio 2007 da parte del rappresentante del Settore regionale medesimo;

* parere favorevole espresso nella Conferenza del 17 luglio 2007 da parte del rappresentante del Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio dell’autorizzazione comunale ai sensi della L.R 69/78 e s.m.i., subordinatamente all’obbligo per il proponente di realizzare la pista di accesso contestualmente all’inizio dell’attività di cava;

* parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Corpo Forestale dello Stato e formalizzato con nota prot. n. 7980 del 4 luglio 2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate nella nota medesima, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

* parere favorevole alla realizzazione dell’intervento espresso ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 da parte del Settore regionale Gestione Beni Ambientali e formalizzato con nota prot. n. 23324/19.20 del 13 luglio 2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate nella nota medesima, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.2).

5. Di considerare acquisito l’assenso della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di considerare inoltre acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso del Settore regionale Pianificazione e Difesa del Suolo in quanto, pur essendo stato regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

7. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. Di rinviare altresì la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dal presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato dettagliato nella già citata nota prot. n. 4210 del 04.04.2007 (Allegato n.1).

9. Di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al predetto punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4, 5, e 6, sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)