Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione G.P. n. 379 dell’11 settembre 2007. Progetto di coltivazione di cava “Capitto” nel Comune di Govone (CN). Proponente: Bosca Giuseppe, legale rappresentante della Ditta Beton Bosca s.r.l., Via C. Pavese 26 - Santo Stefano Belbo (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 15 Marzo 2007 e del 24 Luglio 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava “Capitto” nel Comune di Govone, presentato dalla Ditta Beton Bosca s.r.l., Via C. Pavese 26 - Santo Stefano Belbo (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già in passato interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell’evoluzione dell’attività.

b. Entro il 31 ottobre di ogni anno il proponente è tenuto a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo.

c. Per tutta la durata dell’intervento dovrà essere mantenuto in efficienza il piezometro P1 installato all’interno dell’area di cava e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza trimestrale, del livello piezometrico della falda nei punti già oggetto di misure nei precedenti rilevamenti (il piezometro P1, il pozzo denominato “Orto” ed i laghetti “Capitto”). I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto b.

d. Al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la progressiva realizzazione degli interventi di recupero ambientale, la coltivazione sia suddivisa in due strisce successive parallele, con asse longitudinale da nord-est a sud-ovest ed avanzamento da nord-ovest verso sud-est.

e. Preliminarmente alla coltivazione della prima striscia, venga realizzata la pista provvisoria, alternativa all’attuale strada interpoderale, al fine di garantire l’accessibilità ai fondi posti oltre l’area di cava.

f. Al termine della coltivazione dovrà essere ripristinata la strada interpoderale nella posizione originaria, alla quota ribassata a seguito dell’intervento estrattivo.

g. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

h. Le scarpate risultanti dall’attività estrattiva nell’area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

i. Il materiale sterile derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all’interno dell’area di cava, nelle operazioni di riprofilatura delle scarpate residue.

j. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

k. Tutte le canalette in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante idoneo miscuglio erbaceo.

l. Il cordolo perimetrale in terra, previsto al fine di compartimentale l’area di cava rispetto alle acque superficiali provenienti dai fondi contigui, dovrà essere prontamente adeguato con il progredire della coltivazione; sul medesimo dovranno inoltre essere immediatamente realizzati gli interventi di inerbimento progettati.

m. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

n. In fase di stoccaggio provvisorio, in attesa del successivo utilizzo durante le operazioni di recupero ambientale, il proponente dovrà avere cura di mantenere separati i cumuli di terreno vegetale dal materiale di sfrido derivante dalle operazioni di scavo, come previsto negli elaborati progettuali presentati.

o. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale, opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l’intera area di cava.

p. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle scarpate residue e sul fondo scavo e limitare quindi la fase di stoccaggio.

q. Al fine di consentire il processo di recupero del sito al termine dell’attività estrattiva, incrementandone le valenze ecologico-naturalistiche, nonché garantire un adeguato reinserimento dell’area nell’intorno al termine dell’intervento estrattivo, dovrà essere evitata la realizzazione di impianti regolari in fase di costituzione del soprassuolo arboreo-arbustivo progettato, al quale dovrà invece essere conferito un aspetto il più naturaliforme possibile, mediante il rispetto di un sesto di impianto irregolare.

r. Le radure erbacee che si prevede di lasciare sul fondo scavo, dovranno essere opportunamente intervallate da impianto di collettivi arboreo-arbustivi plurispecifici e non dovranno invece essere continue come illustrato negli elaborati cartografici integrativi presentati.

s. L’uso delle talee previste in progetto dovrà essere limitato alle sole zone di scarpata, mentre sulle rimanenti aree si dovrà ricorrere all’impiego di piantine radicate.

t. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

u. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

v. Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell’autorizzazione.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei servizi del 15 marzo 2007 e del 24 Luglio 2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

a. parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 17 luglio2007 dall’Ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

b. parere favorevole espresso in Conferenza, senza prescrizione alcuna, da parte del rappresentante del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., nonché ai sensi della L.R. 44/2000 e s.m.i.;

c. parere favorevole espresso dal Comune di Govone ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. con nota prot. n. 2234 del 12 luglio, pervenuta agli atti della Conferenza ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso dell’ASL18 Direzione Dipartimentale di Alba in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di considerare inoltre acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso del Settore regionale Pianificazione e Difesa del Suolo in quanto, pur essendo stato regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

7. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)