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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1087 in data 04.04.2007 - Concessione di derivazione d’acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, Civile e Potabile, da falde sotterranee profonde, mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Sandigliano, assentita alla ditta Sinterama S.p.A. Pratica n. 204BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 settembre 2006 dal Sig Paolo Piana, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Ditta “Sinterama S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, oltre che ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Sinterama S.p.A.” (omissis), la concessione in parte preferenziale e in deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua pubblica destinata al consumo umano, ai sensi dei commi 2, dell’art. 4 della L.R. n. 22/96 e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a decorrere dal 10 agosto 1999 per derivazione di:

litri/secondo massimi 20 e litri/secondo medi 11 d’acqua, per un volume massimo annuo di 330.000 metri cubi, estraibili da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo esistente avente profondità di metri 164 ed ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 2, particella n. 242), ad uso produzione di beni e servizi, (omissis);

a decorrere dalla data del presente provvedimento:

litri/secondo massimi 26 e litri/secondo medi 15 d’acqua, per un volume massimo annuo derivabile di 450.000 metri cubi, da estrarre da falde sotterranee profonde a mezzo di due pozzi di cui uno di recente realizzazione ed ubicati in Comune di Sandigliano (foglio n. 2, particelle n. 242 e 33), ad uso produzione di beni e servizi, civile e potabile, (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto e relativo alla frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione dell’importo base previsto per l’uso produzione di beni e servizi e rapportato alla quota parte relativa al pozzo esistente (7,5 litri/secondo), più il triplo dell’importo base previsto per l’uso produzione di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, rapportato alla quota parte relativa al nuovo pozzo (7,5 litri/secondo), più il minimo ammesso per l’uso potabile e per portate medio annue inferiori a 0,1 litri/secondo. (omissis). Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Di dare atto che il canone demaniale dovuto a decorrere dalla data del presente provvedimento ed afferente la derivazione d’acqua non avente carattere preferenziale, è stato determinato applicando in parte la triplicazione dell’importo base, ai sensi dall’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 e successivamente confermato dall’art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Di prendere atto, altresì, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la triplicazione dell’importo base da assumersi per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto e relativa all’uso di produzione di beni e servizi, prevista ai sensi e per gli effetti del comma 1, dello stesso art. 8 del D.P.G.R. n. 15/R/2004, verrà applicata sull’intera portata media derivabile da entrambi i pozzi (15 litri/secondo), fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.787 di Rep. in data 28 settembre 2006

Art. 11 - Rrichiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato