Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Determinazione dirigenziale n. 4201 in data 22.11.2006 - Concessione di derivazione dacqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, in parte da falda sotterranea freatica e in parte da falda profonda, mediante n. 2 pozzi siti in Comune di Mongrando, assentita alla ditta Carni Botalla S.r.l. Pratica n. 242BI
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 settembre 2006 dal Sig. Mauro Botalla Battistina, in qualità di Presidente della Ditta Carni Botalla Srl, relativo alle derivazioni dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., degli articoli 2 comma 1, 16 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dellart. 4 di questultima, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Carni Botalla Srl (omissis), la concessione in parte preferenziale ed in parte in deroga ai disposti in materia di utilizzo dacqua pubblica destinata al consumo umano, per derivazione di litri/sec. massimi 2,50 e litri/sec. medi 0,5003 dacqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 15.010 metri cubi, a mezzo di due pozzi di cui uno emungente acqua dalla sola falda freatica sotterranea ed uno emungente acqua esclusivamente da falde sotterranee profonde, entrambi ubicati in Comune di Mongrando (foglio n. 26, particella n. 569), ad uso produzione di beni e servizi e civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e, secondo quanto disposto dallart.24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per luso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 e 1 litro al secondo dacqua, ai sensi ai sensi dellart. 3 comma 1 lettera h) punto 3 del D.P.G.R 10 ottobre 2005 n. 6/R, compresa lesenzione prevista dallart. 4 comma 3 dello stesso regolamento regionale, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1.754 di Rep. in data 15 settembre 2006
Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dellambiente, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
Biella, 8 ottobre 2007
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato