Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4201 in data 22.11.2006 - Concessione di derivazione d’acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, in parte da falda sotterranea freatica e in parte da falda profonda, mediante n. 2 pozzi siti in Comune di Mongrando, assentita alla ditta Carni Botalla S.r.l. Pratica n. 242BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 settembre 2006 dal Sig. Mauro Botalla Battistina, in qualità di Presidente della Ditta “Carni Botalla Srl”, relativo alle derivazioni d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., degli articoli 2 comma 1, 16 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 4 di quest’ultima, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Carni Botalla Srl” (omissis), la concessione in parte preferenziale ed in parte in deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua pubblica destinata al consumo umano, per derivazione di litri/sec. massimi 2,50 e litri/sec. medi 0,5003 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 15.010 metri cubi, a mezzo di due pozzi di cui uno emungente acqua dalla sola falda freatica sotterranea ed uno emungente acqua esclusivamente da falde sotterranee profonde, entrambi ubicati in Comune di Mongrando (foglio n. 26, particella n. 569), ad uso produzione di beni e servizi e civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e, secondo quanto disposto dall’art.24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 e 1 litro al secondo d’acqua, ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera h) punto 3 del D.P.G.R 10 ottobre 2005 n. 6/R, compresa l’esenzione prevista dall’art. 4 comma 3 dello stesso regolamento regionale, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.754 di Rep. in data 15 settembre 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato