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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto del D.P. 7 febbraio 1966 n. 67206 per derivazione d’acqua ad uso Potabile da due sorgenti tributarie del bacino del Rio Scoldo site in Comune di Trivero, assentita alla ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. con D.D. 22 novembre 2006 n. 4200. Pratica n. 274

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 ottobre 2006 dal Sig. Massimo Ricino, in qualità di “Procuratore ad Negotia” della Ditta “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi dell’art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della l.r. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.” (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del D.P. 7 febbraio 1966 n° 67.206, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 4 ed un volume massimo annuo derivabile di 126.144 metri cubi d’acqua da due sorgenti tributarie del bacino del rio Scoldo, ubicate in Comune di Trivero, ad uso potabile, con obbligo di restituzione nello stesso bacino tributario del rio Scoldo, sempre in Comune di Trivero. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 7 febbraio 1996, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P. 7 febbraio 1966, n. 67.206, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto relativo alla frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 330, pari al minimo ammesso previsto per l’uso potabile, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera g) punto 2 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.755 di Rep. in data 19 ottobre 2006

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato