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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 3495 in data 02.10.2006 - Concessione di derivazione d’acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Biella, assentita alla Società CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A. Pratica n. 264BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 agosto 2006 dal Dr. Ing. Walter Giovannini, in qualità di Direttore e Procuratore della Ditta “CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii. nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A.” (omissis), la concessione di estrazione e derivazione di litri/sec. massimi 1,00 e litri/sec. medi 0,58 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 18.290 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di un pozzo avente profondità di mt. 20 dal piano campagna ed ubicato in Comune di Biella (foglio n. 59, particella n. 80), ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo connesse con la prestazione del Servizio di Fognatura e Depurazione gestito per conto del Comune di Biella, presso l’impianto di depurazione di Biella-Ponderano), senza restituzione apprezzabile di reflui o colature nella falda sotterranea. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000 - pari al minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 ed 1 litro al secondo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 - lettera h) - punto 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.722 di Rep. in data 22 agosto 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica. (omissis)

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato