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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

Codice 10.7
D.D. 20 settembre 2007, n. 963

Comune di Frabosa Soprana (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 5 a favore del Ministero per ibeni culturali, di complessivi mq. 1.500 di terreni comunali di uso civico in Loc. Rio Sbornina, per l’estrazione del marmo nero necessario al restauro della Capella della SS. Sindone di Torino. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Frabosa Soprana (CN) a mutare la destinazione d’uso della porzione di complessivi mq. 1.500 del terreno comunale di uso civico sito in Località Rio Sbornina e distinto al NCT. Fg. 43 - mapp. 8, per darlo in concessione amministrativa al Ministero per i beni e le attività culturali per un periodo di anni 5 (cinque) ad una somma non inferiore a quanto indicato nella perizia di stima di cui in premessa, per consentire l’estrazione del marmo nero necessario al restauro della Cappella della SS. Sindone di Torino;

- che il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Ministero relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle eventuali registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- la porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa - a condizioni economiche da stabilirsi -, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionario/i) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri