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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 40-7099

Modifica del Disciplinare per l’effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu (art. 2 comma 1 lettera g della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43) approvato con D.G.R. n. 8-2311 del 26 febbraio 2001 e gia’ modificato con D.G.R. n. 30-9526 del 5 giugno 2003.

A Relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” è stato contestualmente approvato lo Stralcio di Piano 5.1 “Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale”.

Il citato Stralcio di Piano 5.1 ha stabilito l’obbligo, a partire dal 1.7.2001, di effettuare il controllo delle emissioni e di attestare tale effettuazione mediante l’esibizione del “bollino blu”, per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno.

Come previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera g) della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, con la deliberazione n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione del Disciplinare per l’effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu, in cui sono stabiliti i compiti e gli obblighi delle imprese che desiderano svolgere tale attività, nonché della proposta di Protocollo di intesa fra la Regione Piemonte, le Province Piemontesi e le Associazioni di categoria interessate, Protocollo che è stato poi sottoscritto il giorno 23 marzo 2001.

Con la deliberazione n. 30 - 9526 del 5 giugno 2003, la Giunta Regionale ha provveduto ad una prima revisione del Disciplinare, stabilendo, fra l’altro, la previsione che la tariffa del controllo dei gas di scarico e il costo di acquisto dei bollini blu fossero adeguati ogni due anni sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Applicando tale criterio, la tariffa e il costo - fissati nella citata deliberazione rispettivamente in euro 11,50 e euro 0,30 - sono stati variati nel luglio 2005 e vengono nuovamente adeguati con la presente deliberazione.

Si rende inoltre necessario provvedere ad un nuovo adeguamento del Disciplinare per il controllo dei gas di scarico, tenendo conto dell’evoluzione normativa intervenuta a livello nazionale e regionale. Infatti:

* a livello nazionale il Ministero dei Trasporti, con D.M. 18 luglio 2003, ha provveduto ad aggiornare le modalità per l’esecuzione dei controlli dei gas di scarico e i limiti di riferimento e ciò rende necessaria la modifica delle procedure per il rilascio del bollino blu;

* a livello regionale, la D.G.R. n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006, con la quale è stato rimodulato lo Stralcio di Piano per la Mobilità approvato con D.G.R. n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, ha stabilito l’obbligo, per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni, di effettuare semestralmente il controllo dei gas di scarico;

* infine, tenendo conto delle esigenze di semplificazione dei controlli e di informazione al cittadino emerse a seguito della approvazione dello Stralcio di Piano per la mobilità, la Giunta regionale, con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007, ha introdotto l’obbligo, per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte, di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte di esporre sul parabrezza, a partire dal 1° gennaio 2009, accanto al bollino blu, una vetrofania che indica il tipo di omologazione e il carburante del veicolo medesimo.

In considerazione dell’esperienza maturata a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’attuazione del “bollino blu” e della competenza e fattiva collaborazione dimostrata dai diversi soggetti interessati, si è convenuto con le Province e con le Associazioni di categoria che tale vetrofania sia rilasciata dalle officine autorizzate al controllo dei gas di scarico, in concomitanza con l’effettuazione del bollino blu, secondo le procedure e le modalità indicate nel Disciplinare modificato.

Tenendo conto di quanto sopra riportato, sono state elaborate le proposte di modifica al Disciplinare e trasmesse, per il necessario esame, alle Province e alle Associazioni di categoria interessate. Nel corso dell’incontro del giorno 19 settembre 2007, dopo amplia discussione, le Province e le Associazioni di categoria hanno convenuto sulle modifiche ed integrazioni proposte.

Pertanto, le Province si faranno carico di predisporre i nuovi certificati di controllo e le vetrofanie necessarie, affinché le officine autorizzate possano disporne a partire dal 1° gennaio 2008. In tal modo, nell’arco dell’anno 2008, dovrebbe avvenire l’assegnazione delle vetrofanie a tutti i veicoli “piemontesi”, consentendo il rispetto dell’obbligo di esposizione delle medesime stabilito a partire dal 1° gennaio 2009 con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007. A differenza del bollino blu, la vetrofania non deve essere rinnovata in quanto segue la vita del veicolo e quindi deve essere sostituita, di norma, solo in caso di cambio di carburante (trasformazione a metano o a gpl) oppure di danni al parabrezza.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la legge regionale del 7 aprile 2000, n. 43;

vista la DGR n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001;

vista la DGR n. 30 - 9526 del 5 giugno 2003;

vista la DGR n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006;

vista la DGR n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007;

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Disciplinare per l’attuazione delle disposizioni in materia di controlli delle emissioni dei veicoli a motore, approvato con D.G.R. n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001, e già modificato con D.G.R. n. 30 - 9526 del 5 giugno 2003, come segue:

1. nell’ambito del Disciplinare e dei suoi allegati, ogni volta sia indicato il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 febbraio 1996, deve intendersi “come modificato per effetto del D.M. 18 luglio 2003";

2. al fondo delle premesse sono inseriti i seguenti paragrafi:

Le Province e le Associazioni di categoria interessate, nel corso dell’incontro del giorno 19 settembre 2007, hanno preso in esame e approvato alcune modifiche e integrazioni agli obblighi e compiti delle imprese che svolgono l’attività di controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore per il rilascio del Bollino Blu, necessarie per renderli congruenti con l’evoluzione normativa nazionale e regionale.

Infatti, a livello nazionale, il Ministero dei Trasporti, con D.M. 18 luglio 2003, ha provveduto ad aggiornare le modalità per l’esecuzione dei controlli dei gas di scarico e i limiti di riferimento. Tale aggiornamento rende necessaria la modifica delle procedure per il rilascio del bollino blu.

A livello regionale, la D.G.R. n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006, con la quale è stato rimodulato lo Stralcio di Piano per la Mobilità approvato con D.G.R. n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, ha stabilito l’obbligo, per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni, di effettuare semestralmente il controllo dei gas di scarico.

Inoltre, la D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007, tenendo conto delle esigenze di semplificazione dei controlli e di informazione al cittadino emerse a seguito della approvazione da parte della Giunta Regionale dello Stralcio di Piano per la mobilità, ha introdotto l’obbligo, per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte, di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte di esporre sul parabrezza, a partire dal 1° gennaio 2009, accanto al bollino blu, una vetrofania che indica il tipo di omologazione e il carburante del veicolo medesimo.

In considerazione dell’esperienza maturata a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’attuazione del “bollino blu” e della competenza e fattiva collaborazione dimostrata dai diversi soggetti interessati, si è convenuto che tale vetrofania sia rilasciata dalle officine autorizzate al controllo dei gas di scarico, in concomitanza con l’effettuazione del bollino blu, secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Pertanto, le Province si faranno carico di predisporre i nuovi certificati di controllo e le vetrofanie necessarie affinché le officine autorizzate possano disporne a partire dal 1° gennaio 2008. In tal modo, nell’arco dell’anno 2008, dovrebbe avvenire l’assegnazione delle vetrofanie a tutti i veicoli “piemontesi”, consentendo il rispetto dell’obbligo di esposizione delle medesime stabilito a partire dal 1° gennaio 2009 con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007. A differenza del bollino blu, la vetrofania non deve essere rinnovata in quanto segue la vita del veicolo e quindi deve essere sostituita, di norma, solo in caso di cambio di carburante (trasformazione a metano o a gpl) oppure di danni al parabrezza.

3. il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in euro 13,00 comprensiva di IVA. Nell’importo stesso si intende compreso:

* l’effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;

* il rilascio del certificato, compilato utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, l’esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;

* l’apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova;

* la verifica del tipo di omologazione dei veicolo (euro 0, euro 1, euro 2, ecc) e del carburante di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), risultante dal libretto di circolazione;

* l’apposizione, preferibilmente a lato del bollino blu, della vetrofania che attesta la categorie di omologazione e il tipo di alimentazione del veicolo. Tale vetrofania non deve essere rinnovata in quanto segue la vita del veicolo e quindi deve essere sostituita, di norma, solo in caso di cambio di carburante (trasformazione a metano o a gpl) oppure di danni al parabrezza.

La tariffa fissata in euro 13,00 comprensiva di IVA sarà adeguata ogni due anni sulla base della variazione dell’indice ISTAT."

4. il punto 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di euro 0,34 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu e delle vetrofanie da utilizzare. Il rimborso di cui sopra sarà adeguato ogni due anni sulla base della variazione dell’indice ISTAT.”

5. il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le Ditte che sono autorizzate ad effettuare anche l’attività di revisione dei veicoli (art. 80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 ”Nuovo codice della strada") provvedono al rilascio del bollino blu e della vetrofania all’atto della revisione medesima, senza onere aggiuntivo per l’utente. A tal fine la Provincia stabilirà le condizioni per il rilascio gratuito dei bollini e delle vetrofanie necessari e per la loro rendicontazione."

6. nell’allegato al Disciplinare “Criteri generali, modalità e limiti di riferimento per l’effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore” sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il terzo capoverso va sostituito come segue: “Secondo quanto prescritto dallo Stralcio di Piano per la mobilità, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006 e con deliberazione n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006, il bollino blu e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

12 mesi per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da meno di 10 anni

6 mesi per i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni"

b) al sesto capoverso, le prime quatto righe vanno sostituite dalle seguenti: “La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l’obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati per la prima volta da meno di 10 anni e di 6 mesi per i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni.”

7. la tabella riassuntiva delle modalità per l’esecuzione dei controlli e dei limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove e il Certificato di controllo dei gas di scarico, sono sostituiti dalla Tabella e Certificato allegati alla presente deliberazione.

- di dare atto che la tariffa unitaria del controllo dei gas di scarico e il costo unitario di acquisto dei bollini blu, stabiliti con la presente deliberazione rispettivamente in euro 13,00 IVA compresa e in euro 0,34, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato