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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2007, n. 19-6944
Criteri e modalita per lassegnazione di contributo ai Comuni assegnati alla Zona di Piano, con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti allagglomerato di Torino, per la realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilita.
A relazione dellAssessore De Ruggiero:
Nellambito dellaggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, ha approvato, ai sensi dellart. 6 della l. r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di piano per la mobilità ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000.
Con successiva deliberazione n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006, la Giunta Regionale ha provveduto a rimodulare ed integrare il citato Stralcio di piano per graduare le azioni in fase di prima applicazione, ribadendo, nel contempo, limportanza della concertazione tra Enti locali al fine di raggiungere concretamente, entro il 31 dicembre 2009, gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità.
Da ultimo, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007, sulla scorta dellesperienza maturata nella prima fase di applicazione dello Stralcio di piano per la mobilità, degli incontri e dei contatti con gli Assessori Provinciali allAmbiente, delle attività di concertazione con le Regioni e le Province del bacino padano, nonché del confronto in atto con il livello nazionale, ha provveduto a definire le azioni da realizzare nella seconda fase di attuazione dello Stralcio medesimo, prevedendo, fra laltro, i Criteri per lindividuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico.
In tale ambito si ribadisce che il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni assegnati alla Zona di Piano, avviato con D.G.R. n. 14-7623 dell11 novembre 2002 e confermato nel paragrafo 2.2 dello Stralcio di Piano per la mobilità del 18 settembre 2006, deve produrre la progressiva realizzazione di zone di limitazione totale o parziale del traffico fino a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati in tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10.000 abitanti; si precisa, inoltre, che il processo di realizzazione e completamento di tali zone deve essere ultimato entro il 5 novembre 2007 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti allagglomerato di Torino ed entro il 3 novembre 2008 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Per accompagnare il processo di raggiungimento del rispetto dei limiti comunitari, la Regione dispone anche misure finanziarie espressamente dedicate alle azioni individuate come strategiche a livello regionale; in particolare, ad azioni ed iniziative in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria - Stralcio di Piano per la mobilità, la Giunta Regionale ha destinato la maggior parte delle risorse accantonate sul cap. 22752/2007 con la deliberazione n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 e sul cap. 22795/2007 con la deliberazione n. 25 - 5863 del 14 maggio 2007.
Ciò ha consentito di esporre la copertura finanziaria con risorse 2007 del cofinanziamento regionale richiesto per accedere al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dellaria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al Decreto del Ministro dellAmbiente 16 ottobre 2006, per il quale la Giunta Regionale ha provveduto, con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, ad individuare i progetti prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dellaria.
In tale ambito, il progetto Trasporto Pubblico Locale - Incentivazione allutilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dellautoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori contempla, tra laltro, la realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico quale azione importante per la riduzione delle percorrenze dei mezzi individuali e conseguente riduzione delle emissioni dovute alla mobilità. In particolare il progetto ha preso in considerazione i Comuni appartenenti allagglomerato di Torino nonché quelli in Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti (Allegato A), sui quali lazione di concertazione con le Province deve condurre alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale del traffico entro il 5 novembre 2007.
Nellambito delle risorse accantonate con le deliberazioni sopra citate si ritiene di destinare alla realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico nei 35 Comuni interessati una somma pari a Euro 5.790.000 alla quale si aggiungerà la somma di Euro 1.200.000, oggetto di richiesta di finanziamento ministeriale, per contribuire agli interventi nella Città di Torino.
Si ritiene quindi opportuno individuare, nellambito delle opere interventi ed azioni necessarie per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, quelle che possono essere oggetto del cofinanziamento regionale o statale in parola, nonché stabilire i criteri per lassegnazione dei fondi regionali ai Comuni di cui allAllegato A, come riportato nei seguenti specifici paragrafi 1 e 2.
1. Individuazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, ammissibili al cofinanziamento regionale o statale in oggetto.
Tenendo conto degli interventi e delle azioni che godono già di linee di finanziamento regionale messe a disposizione dal competente Assessorato ai Trasporti, quali il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, la realizzazione di zone30", la costruzione di piste e percorsi ciclabili e lacquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e dellobbligo, nonché della linea di finanziamento regionale per lallestimento di servizi di bike sharing recentemente attivata congiuntamente dagli Assessorati allAmbiente e ai Trasporti e nelle more della elaborazione del nuovo Programma regionale dei parcheggi da parte dellAssessorato ai Trasporti, si ritiene di individuare come ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le seguenti opere ed interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico:
a) Sistemi di dissuasione a protezione degli accessi alle zone di limitazione totale del traffico, compresi i sistemi dotati di sensori di riconoscimento per consentire laccesso ai soli mezzi autorizzati (residenti, trasporto pubblico, emergenza);
b) Sistemi per il controllo automatico degli accessi alle zone di limitazione parziale del traffico, tali da consentire la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte e la valutazione dei flussi di traffico residui;
c) Acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale o per i servizi integrativi allo stesso, a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, a metano o a gpl anche bifuel), a servizio delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, che non possano essere compresi nellambito dei finanziamenti per il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, messi a disposizione dalla competente Direzione Trasporti, in attuazione del Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte;
d) Sistemi di delimitazione/protezione delle corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico;
e) Realizzazione o ampliamento di parcheggi di attestamento.
Non sono ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute prima del 1° marzo 2007, data di pubblicazione del citato D.M. 16 ottobre 2006.
Non sono ammissibili a cofinanziamento opere ed interventi che non possano essere completati e, quindi, rendicontati entro il 30 novembre 2008.
2. Criteri per lassegnazione ai Comuni del cofinanziamento regionale per la realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico
Possono accedere al cofinanziamento i Comuni di cui allAllegato A che abbiano realizzato le zone di limitazione totale o parziale del traffico fino alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007 e in coerenza con lazione di concertazione svolta dalla Provincia di riferimento.
Il cofinanziamento regionale è stabilito nella misura massima del 60% del costo sostenuto dal Comune per ogni categoria di opere o di interventi tra quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente paragrafo 1. Limporto complessivo del cofinanziamento regionale assegnato a ciascun Comune di cui allAllegato A non potrà comunque superare i seguenti importi:
Euro 700.000 per il Comune di Torino
Euro 300.000 per gli altri Comuni con più di 70.000 abitanti
Euro 200.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 40.000 e i 56.000 abitanti
Euro 150.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 39.999 abitanti
Euro 100.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20.000 e i 29.999 abitanti
Euro 80.000 per i Comuni con popolazione inferiore ai 19.999 abitanti
Le somme eventualmente non utilizzate saranno redistribuite nellinsieme dei 35 Comuni di cui allAllegato A, con criteri che verranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Regionale.
Per accedere al cofinanziamento, i Comuni devono presentare alla Provincia di riferimento:
1. una relazione tecnica, completa di elaborati grafici, nella quale sia descritta lindividuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico e sia computato il numero di chilometri soggetti a limitazione della circolazione rispetto al totale dei chilometri di strada collocata allinterno del centro abitato, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007;
2. copia dei provvedimenti comunali (o delle proposte dei medesimi) con i quali sono state disposte (o si intendono disporre) le limitazioni della circolazione nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle altre strade del centro abitato esterne a tali aree ma utilizzate ai fini del computo di cui al punto 1;
3. una relazione descrittiva delle opere, interventi ed azioni compiute o che si intendono mettere in atto per realizzare le zone di limitazione totale o parziale del traffico, costi e tempi di realizzazione;
4. un dettaglio sulle opere ed interventi, tra quelli descritti nella relazione di cui al punto 3, che si intendono candidare al cofinanziamento regionale o statale in parola nel rispetto di quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, con indicazione del cronoprogramma di realizzazione nonché del costo complessivo di ogni categoria di opere o di interventi e delle fonti di finanziamento che si sono utilizzate o che si intendono utilizzare a copertura del medesimo, specificando in particolare la quota parte sostenuta con fondi comunali e quella che si intende richiedere ai sensi del presente provvedimento.
La Provincia di riferimento esamina la documentazione pervenuta, ne valuta la coerenza con quanto deciso nella concertazione con i Comuni secondo le indicazioni dello Stralcio di piano regionale per la mobilità, e concorda eventuali integrazioni o modifiche. La Provincia verifica, inoltre, la coerenza dei contenuti del punto 4 della documentazione definitiva con quanto stabilito dal presente provvedimento ai fini dellaccesso al cofinanziamento.
Ad avvenuta realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico il Comune presenta alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, unistanza di cofinanziamento accompagnata da unattestazione di coerenza rilasciata dalla Provincia a seguito delle verifiche effettuate nonché da una rendicontazione dettagliata degli interventi.
Tutto ciò premesso;
visto lart. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
vista la D.G.R. n. 14-7623 dell11 novembre 2002;
vista la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006;
vista la D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006;
vista la D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007;
visto il decreto del Ministro dellAmbiente 16 ottobre 2006;
vista la D.G.R. n. 96-6627 del 30 luglio 2007;
la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,
delibera
* di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri di assegnazione di contributo ai Comuni di cui allAllegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e successive DD.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 e n. 64-6526 del 23 luglio 2007, come riportato nei seguenti specifici paragrafi 1 e 2:
1. Individuazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, ammissibili al cofinanziamento regionale o statale in oggetto.
Tenendo conto degli interventi e delle azioni che godono già di linee di finanziamento regionale messe a disposizione dal competente Assessorato ai Trasporti, quali il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, la realizzazione di zone30", la costruzione di piste e percorsi ciclabili e lacquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e dellobbligo, nonché della linea di finanziamento regionale per lallestimento di servizi di bike sharing recentemente attivata congiuntamente dagli Assessorati allAmbiente e ai Trasporti e nelle more della elaborazione del nuovo Programma regionale dei parcheggi da parte dellAssessorato ai Trasporti, si ritiene di individuare come ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le seguenti opere ed interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico:
a) Sistemi di dissuasione a protezione degli accessi alle zone di limitazione totale del traffico, compresi i sistemi dotati di sensori di riconoscimento per consentire laccesso ai soli mezzi autorizzati (residenti, trasporto pubblico, emergenza);
b) Sistemi per il controllo automatico degli accessi alle zone di limitazione parziale del traffico, tali da consentire la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte e la valutazione dei flussi di traffico residui;
c) Acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale o per i servizi integrativi allo stesso, a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, a metano o a gpl anche bifuel), a servizio delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, che non possano essere compresi nellambito dei finanziamenti per il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, messi a disposizione dalla competente Direzione Trasporti, in attuazione del Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte;
d) Sistemi di delimitazione/protezione delle corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico;
e) Realizzazione o ampliamento di parcheggi di attestamento.
Non sono ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute prima del 1° marzo 2007, data di pubblicazione del citato D.M. 16 ottobre 2006.
Non sono ammissibili a cofinanziamento opere ed interventi che non possano essere completati e, quindi, rendicontati entro il 30 novembre 2008.
2. Criteri per lassegnazione ai Comuni del cofinanziamento regionale per la realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico
Possono accedere al cofinanziamento i Comuni di cui allAllegato A che abbiano realizzato le zone di limitazione totale o parziale del traffico fino alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007 e in coerenza con lazione di concertazione svolta dalla Provincia di riferimento.
Il cofinanziamento regionale è stabilito nella misura massima del 60% del costo sostenuto dal Comune per ogni categoria di opere o di interventi tra quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente paragrafo 1. Limporto complessivo del cofinanziamento regionale assegnato a ciascun Comune di cui allAllegato A non potrà comunque superare i seguenti importi:
Euro 700.000 per il Comune di Torino
Euro 300.000 per gli altri Comuni con più di 70.000 abitanti
Euro 200.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 40.000 e i 56.000 abitanti
Euro 150.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 39.999 abitanti
Euro 100.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20.000 e i 29.999 abitanti
Euro 80.000 per i Comuni con popolazione inferiore ai 19.999 abitanti
Le somme eventualmente non utilizzate saranno redistribuite nellinsieme dei 35 Comuni di cui allAllegato A, con criteri che verranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Regionale.
Per accedere al cofinanziamento, i Comuni devono presentare alla Provincia di riferimento:
1. una relazione tecnica, completa di elaborati grafici, nella quale sia descritta lindividuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico e sia computato il numero di chilometri soggetti a limitazione della circolazione rispetto al totale dei chilometri di strada collocata allinterno del centro abitato, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007;
2. copia dei provvedimenti comunali (o delle proposte dei medesimi) con i quali sono state disposte (o si intendono disporre) le limitazioni della circolazione nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle altre strade del centro abitato esterne a tali aree ma utilizzate ai fini del computo di cui al punto 1;
3. una relazione descrittiva delle opere, interventi ed azioni compiute o che si intendono mettere in atto per realizzare le zone di limitazione totale o parziale del traffico, costi e tempi di realizzazione;
4. un dettaglio sulle opere ed interventi, tra quelli descritti nella relazione di cui al punto 3, che si intendono candidare al cofinanziamento regionale o statale in parola nel rispetto di quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, con indicazione del cronoprogramma di realizzazione nonché del costo complessivo di ogni categoria di opere o di interventi e delle fonti di finanziamento che si sono utilizzate o che si intendono utilizzare a copertura del medesimo, specificando in particolare la quota parte sostenuta con fondi comunali e quella che si intende richiedere ai sensi del presente provvedimento.
La Provincia di riferimento esamina la documentazione pervenuta, ne valuta la coerenza con quanto deciso nella concertazione con i Comuni secondo le indicazioni dello Stralcio di piano regionale per la mobilità, e concorda eventuali integrazioni o modifiche. La Provincia verifica, inoltre, la coerenza dei contenuti del punto 4 della documentazione definitiva con quanto stabilito dal presente provvedimento ai fini dellaccesso al cofinanziamento.
Ad avvenuta realizzazione dellestensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico il Comune presenta alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, unistanza di cofinanziamento accompagnata da unattestazione di coerenza rilasciata dalla Provincia a seguito delle verifiche effettuate nonché da una rendicontazione dettagliata degli interventi.
* di demandare alla nuova Direzione regionale Ambiente, che sarà attivata a partire dal 1° ottobre 2007, ladozione dei provvedimenti necessari per lattuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
ZONA_UE Tipo ISTAT TOPONIMO Area (Km2) Popolazione 2005 PROVINCIA
IT0103 agglomerato 001024 Beinasco 6,8
18.330 TORINO
IT0103 agglomerato 001028 Borgaro Torinese 14,3 13.405 TORINO
IT0103 agglomerato 001090 Collegno 18,1
49.606 TORINO
IT0103 agglomerato 001120 Grugliasco 13,1 38.050 TORINO
IT0103 agglomerato 001156 Moncalieri 47,4
55.983 TORINO
IT0103 agglomerato 001164 Nichelino 20,4 48.414 TORINO
IT0103 agglomerato 001171 Orbassano 22,3
21.580 TORINO
IT0103 agglomerato 001219 Rivoli 29,4 50.213 TORINO
IT0103 agglomerato 001249 San
Mauro Torinese 12,7 18.645 TORINO
IT0103 agglomerato 001265 Settimo Torinese 32,1
47.441 TORINO
IT0103 agglomerato 001272 TORINO 130,2 900.608 TORINO
IT0103 agglomerato 001292 Venaria
Reale 20,4 35.127 TORINO
IT0101 zona risanam 001059 Carmagnola 95,8 26.061 TORINO
IT0101 zona
risanam 001078 Chieri 54,2 34.669 TORINO
IT0101 zona risanam 001082 Chivasso 51,3
23.785 TORINO
IT0101 zona risanam 001125 Ivrea 30,0 24.188 TORINO
IT0101 zona risanam 001191 Pinerolo 49,9
34.479 TORINO
IT0104 zona risanam 002158 VERCELLI 80,2 44.692 VERCELLI
IT0106 zona
risanam 003024 Borgomanero 32,6 20.528 NOVARA
IT0106 zona risanam 003106 NOVARA 103,1
102.817 NOVARA
IT0108 zona risanam 004003 Alba 54,1 30.151 CUNEO
IT0108 zona risanam 004029 Bra 59,5
28.919 CUNEO
IT0108 zona risanam 004078 CUNEO 119,6 54.817 CUNEO
IT0108 zona risanam 004089 Fossano 130,0
24.274 CUNEO
IT0108 zona risanam 004130 Mondovi 87,4 22.048 CUNEO
IT0108 zona risanam 004215 Savigliano 110,7
20.560 CUNEO
IT0110 zona risanam 005005 ASTI 151,4 73.734 ASTI
IT0112 zona risanam 006001 Acqui
Terme 34,0 20.230 ALESSANDRIA
IT0112 zona risanam 006003 ALESSANDRIA 203,5 91.593 ALESSANDRIA
IT0112 zona
risanam 006039 Casale Monferrato 86,4 35.758 ALESSANDRIA
IT0112 zona risanam 006114 Novi
Ligure 56,4 28.360 ALESSANDRIA
IT0112 zona risanam 006174 Tortona 98,2 26.684 ALESSANDRIA
IT0112 zona
risanam 006177 Valenza 51,1 20.471 ALESSANDRIA
IT0114 zona risanam 096004 BIELLA 46,6
46.062 BIELLA
IT0116 zona risanam 103072 VERBANIA 37,7 30.818 VERBANIA
TOTALE 2.190,8
2.163.100