Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2007, n. 19-6944

Criteri e modalita’ per l’assegnazione di contributo ai Comuni assegnati alla Zona di Piano, con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti all’agglomerato di Torino, per la realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilita’.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, ha approvato, ai sensi dell’art. 6 della l. r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di piano per la mobilità ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000.

Con successiva deliberazione n. 57 - 4131 del 23 ottobre 2006, la Giunta Regionale ha provveduto a rimodulare ed integrare il citato Stralcio di piano per graduare le azioni in fase di prima applicazione, ribadendo, nel contempo, l’importanza della concertazione tra Enti locali al fine di raggiungere concretamente, entro il 31 dicembre 2009, gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità.

Da ultimo, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007, sulla scorta dell’esperienza maturata nella prima fase di applicazione dello Stralcio di piano per la mobilità, degli incontri e dei contatti con gli Assessori Provinciali all’Ambiente, delle attività di concertazione con le Regioni e le Province del bacino padano, nonché del confronto in atto con il livello nazionale, ha provveduto a definire le azioni da realizzare nella seconda fase di attuazione dello Stralcio medesimo, prevedendo, fra l’altro, i Criteri per l’individuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico.

In tale ambito si ribadisce che il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni assegnati alla Zona di Piano, avviato con D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002 e confermato nel paragrafo 2.2 dello Stralcio di Piano per la mobilità del 18 settembre 2006, deve produrre la progressiva realizzazione di zone di limitazione totale o parziale del traffico fino a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati in tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10.000 abitanti; si precisa, inoltre, che il processo di realizzazione e completamento di tali zone deve essere ultimato entro il 5 novembre 2007 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti all’agglomerato di Torino ed entro il 3 novembre 2008 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Per accompagnare il processo di raggiungimento del rispetto dei limiti comunitari, la Regione dispone anche misure finanziarie espressamente dedicate alle azioni individuate come strategiche a livello regionale; in particolare, ad azioni ed iniziative in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio di Piano per la mobilità, la Giunta Regionale ha destinato la maggior parte delle risorse accantonate sul cap. 22752/2007 con la deliberazione n. 22-5375 del 26 febbraio 2007 e sul cap. 22795/2007 con la deliberazione n. 25 - 5863 del 14 maggio 2007.

Ciò ha consentito di esporre la copertura finanziaria con risorse 2007 del cofinanziamento regionale richiesto per accedere al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 ottobre 2006, per il quale la Giunta Regionale ha provveduto, con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, ad individuare i progetti prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

In tale ambito, il progetto Trasporto Pubblico Locale - Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell’autoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori contempla, tra l’altro, la realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico quale azione importante per la riduzione delle percorrenze dei mezzi individuali e conseguente riduzione delle emissioni dovute alla mobilità. In particolare il progetto ha preso in considerazione i Comuni appartenenti all’agglomerato di Torino nonché quelli in Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti (Allegato A), sui quali l’azione di concertazione con le Province deve condurre alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale del traffico entro il 5 novembre 2007.

Nell’ambito delle risorse accantonate con le deliberazioni sopra citate si ritiene di destinare alla realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico nei 35 Comuni interessati una somma pari a Euro 5.790.000 alla quale si aggiungerà la somma di Euro 1.200.000, oggetto di richiesta di finanziamento ministeriale, per contribuire agli interventi nella Città di Torino.

Si ritiene quindi opportuno individuare, nell’ambito delle opere interventi ed azioni necessarie per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, quelle che possono essere oggetto del cofinanziamento regionale o statale in parola, nonché stabilire i criteri per l’assegnazione dei fondi regionali ai Comuni di cui all’Allegato A, come riportato nei seguenti specifici paragrafi 1 e 2.

1. Individuazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, ammissibili al cofinanziamento regionale o statale in oggetto.

Tenendo conto degli interventi e delle azioni che godono già di linee di finanziamento regionale messe a disposizione dal competente Assessorato ai Trasporti, quali il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, la realizzazione di “zone30", la costruzione di piste e percorsi ciclabili e l’acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e dell’obbligo, nonché della linea di finanziamento regionale per l’allestimento di servizi di bike sharing recentemente attivata congiuntamente dagli Assessorati all’Ambiente e ai Trasporti e nelle more della elaborazione del nuovo Programma regionale dei parcheggi da parte dell’Assessorato ai Trasporti, si ritiene di individuare come ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le seguenti opere ed interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico:

a) Sistemi di dissuasione a protezione degli accessi alle zone di limitazione totale del traffico, compresi i sistemi dotati di sensori di riconoscimento per consentire l’accesso ai soli mezzi autorizzati (residenti, trasporto pubblico, emergenza);

b) Sistemi per il controllo automatico degli accessi alle zone di limitazione parziale del traffico, tali da consentire la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte e la valutazione dei flussi di traffico residui;

c) Acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale o per i servizi integrativi allo stesso, a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, a metano o a gpl anche bifuel), a servizio delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, che non possano essere compresi nell’ambito dei finanziamenti per il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, messi a disposizione dalla competente Direzione Trasporti, in attuazione del Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte;

d) Sistemi di delimitazione/protezione delle corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico;

e) Realizzazione o ampliamento di parcheggi di attestamento.

Non sono ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute prima del 1° marzo 2007, data di pubblicazione del citato D.M. 16 ottobre 2006.

Non sono ammissibili a cofinanziamento opere ed interventi che non possano essere completati e, quindi, rendicontati entro il 30 novembre 2008.

2. Criteri per l’assegnazione ai Comuni del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico

Possono accedere al cofinanziamento i Comuni di cui all’Allegato A che abbiano realizzato le zone di limitazione totale o parziale del traffico fino alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007 e in coerenza con l’azione di concertazione svolta dalla Provincia di riferimento.

Il cofinanziamento regionale è stabilito nella misura massima del 60% del costo sostenuto dal Comune per ogni categoria di opere o di interventi tra quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente paragrafo 1. L’importo complessivo del cofinanziamento regionale assegnato a ciascun Comune di cui all’Allegato A non potrà comunque superare i seguenti importi:

Euro 700.000 per il Comune di Torino

Euro 300.000 per gli altri Comuni con più di 70.000 abitanti

Euro 200.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 40.000 e i 56.000 abitanti

Euro 150.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 39.999 abitanti

Euro 100.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20.000 e i 29.999 abitanti

Euro 80.000 per i Comuni con popolazione inferiore ai 19.999 abitanti

Le somme eventualmente non utilizzate saranno redistribuite nell’insieme dei 35 Comuni di cui all’Allegato A, con criteri che verranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

Per accedere al cofinanziamento, i Comuni devono presentare alla Provincia di riferimento:

1. una relazione tecnica, completa di elaborati grafici, nella quale sia descritta l’individuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico e sia computato il numero di chilometri soggetti a limitazione della circolazione rispetto al totale dei chilometri di strada collocata all’interno del centro abitato, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007;

2. copia dei provvedimenti comunali (o delle proposte dei medesimi) con i quali sono state disposte (o si intendono disporre) le limitazioni della circolazione nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle altre strade del centro abitato esterne a tali aree ma utilizzate ai fini del computo di cui al punto 1;

3. una relazione descrittiva delle opere, interventi ed azioni compiute o che si intendono mettere in atto per realizzare le zone di limitazione totale o parziale del traffico, costi e tempi di realizzazione;

4. un dettaglio sulle opere ed interventi, tra quelli descritti nella relazione di cui al punto 3, che si intendono candidare al cofinanziamento regionale o statale in parola nel rispetto di quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, con indicazione del cronoprogramma di realizzazione nonché del costo complessivo di ogni categoria di opere o di interventi e delle fonti di finanziamento che si sono utilizzate o che si intendono utilizzare a copertura del medesimo, specificando in particolare la quota parte sostenuta con fondi comunali e quella che si intende richiedere ai sensi del presente provvedimento.

La Provincia di riferimento esamina la documentazione pervenuta, ne valuta la coerenza con quanto deciso nella concertazione con i Comuni secondo le indicazioni dello Stralcio di piano regionale per la mobilità, e concorda eventuali integrazioni o modifiche. La Provincia verifica, inoltre, la coerenza dei contenuti del punto 4 della documentazione definitiva con quanto stabilito dal presente provvedimento ai fini dell’accesso al cofinanziamento.

Ad avvenuta realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico il Comune presenta alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, un’istanza di cofinanziamento accompagnata da un’attestazione di coerenza rilasciata dalla Provincia a seguito delle verifiche effettuate nonché da una rendicontazione dettagliata degli interventi.

Tutto ciò premesso;

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006;

vista la D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006;

vista la D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007;

visto il decreto del Ministro dell’Ambiente 16 ottobre 2006;

vista la D.G.R. n. 96-6627 del 30 luglio 2007;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

* di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri di assegnazione di contributo ai Comuni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e successive DD.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 e n. 64-6526 del 23 luglio 2007, come riportato nei seguenti specifici paragrafi 1 e 2:

1. Individuazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, ammissibili al cofinanziamento regionale o statale in oggetto.

Tenendo conto degli interventi e delle azioni che godono già di linee di finanziamento regionale messe a disposizione dal competente Assessorato ai Trasporti, quali il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, la realizzazione di “zone30", la costruzione di piste e percorsi ciclabili e l’acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e dell’obbligo, nonché della linea di finanziamento regionale per l’allestimento di servizi di bike sharing recentemente attivata congiuntamente dagli Assessorati all’Ambiente e ai Trasporti e nelle more della elaborazione del nuovo Programma regionale dei parcheggi da parte dell’Assessorato ai Trasporti, si ritiene di individuare come ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le seguenti opere ed interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico:

a) Sistemi di dissuasione a protezione degli accessi alle zone di limitazione totale del traffico, compresi i sistemi dotati di sensori di riconoscimento per consentire l’accesso ai soli mezzi autorizzati (residenti, trasporto pubblico, emergenza);

b) Sistemi per il controllo automatico degli accessi alle zone di limitazione parziale del traffico, tali da consentire la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte e la valutazione dei flussi di traffico residui;

c) Acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale o per i servizi integrativi allo stesso, a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, a metano o a gpl anche bifuel), a servizio delle zone di limitazione totale o parziale del traffico, che non possano essere compresi nell’ambito dei finanziamenti per il rinnovo ed il potenziamento del parco destinato al servizio di trasporto pubblico locale, messi a disposizione dalla competente Direzione Trasporti, in attuazione del Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte;

d) Sistemi di delimitazione/protezione delle corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico;

e) Realizzazione o ampliamento di parcheggi di attestamento.

Non sono ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute prima del 1° marzo 2007, data di pubblicazione del citato D.M. 16 ottobre 2006.

Non sono ammissibili a cofinanziamento opere ed interventi che non possano essere completati e, quindi, rendicontati entro il 30 novembre 2008.

2. Criteri per l’assegnazione ai Comuni del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico

Possono accedere al cofinanziamento i Comuni di cui all’Allegato A che abbiano realizzato le zone di limitazione totale o parziale del traffico fino alla copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con deliberazione n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007 e in coerenza con l’azione di concertazione svolta dalla Provincia di riferimento.

Il cofinanziamento regionale è stabilito nella misura massima del 60% del costo sostenuto dal Comune per ogni categoria di opere o di interventi tra quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente paragrafo 1. L’importo complessivo del cofinanziamento regionale assegnato a ciascun Comune di cui all’Allegato A non potrà comunque superare i seguenti importi:

Euro 700.000 per il Comune di Torino

Euro 300.000 per gli altri Comuni con più di 70.000 abitanti

Euro 200.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 40.000 e i 56.000 abitanti

Euro 150.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 39.999 abitanti

Euro 100.000 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20.000 e i 29.999 abitanti

Euro 80.000 per i Comuni con popolazione inferiore ai 19.999 abitanti

Le somme eventualmente non utilizzate saranno redistribuite nell’insieme dei 35 Comuni di cui all’Allegato A, con criteri che verranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

Per accedere al cofinanziamento, i Comuni devono presentare alla Provincia di riferimento:

1. una relazione tecnica, completa di elaborati grafici, nella quale sia descritta l’individuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico e sia computato il numero di chilometri soggetti a limitazione della circolazione rispetto al totale dei chilometri di strada collocata all’interno del centro abitato, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007;

2. copia dei provvedimenti comunali (o delle proposte dei medesimi) con i quali sono state disposte (o si intendono disporre) le limitazioni della circolazione nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle altre strade del centro abitato esterne a tali aree ma utilizzate ai fini del computo di cui al punto 1;

3. una relazione descrittiva delle opere, interventi ed azioni compiute o che si intendono mettere in atto per realizzare le zone di limitazione totale o parziale del traffico, costi e tempi di realizzazione;

4. un dettaglio sulle opere ed interventi, tra quelli descritti nella relazione di cui al punto 3, che si intendono candidare al cofinanziamento regionale o statale in parola nel rispetto di quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, con indicazione del cronoprogramma di realizzazione nonché del costo complessivo di ogni categoria di opere o di interventi e delle fonti di finanziamento che si sono utilizzate o che si intendono utilizzare a copertura del medesimo, specificando in particolare la quota parte sostenuta con fondi comunali e quella che si intende richiedere ai sensi del presente provvedimento.

La Provincia di riferimento esamina la documentazione pervenuta, ne valuta la coerenza con quanto deciso nella concertazione con i Comuni secondo le indicazioni dello Stralcio di piano regionale per la mobilità, e concorda eventuali integrazioni o modifiche. La Provincia verifica, inoltre, la coerenza dei contenuti del punto 4 della documentazione definitiva con quanto stabilito dal presente provvedimento ai fini dell’accesso al cofinanziamento.

Ad avvenuta realizzazione dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico il Comune presenta alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, un’istanza di cofinanziamento accompagnata da un’attestazione di coerenza rilasciata dalla Provincia a seguito delle verifiche effettuate nonché da una rendicontazione dettagliata degli interventi.

* di demandare alla nuova Direzione regionale Ambiente, che sarà attivata a partire dal 1° ottobre 2007, l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A



ZONA_UE    Tipo    ISTAT    TOPONIMO    Area (Km2)     Popolazione 2005    PROVINCIA
IT0103    agglomerato    001024    Beinasco    6,8     18.330    TORINO
IT0103    agglomerato    001028    Borgaro Torinese    14,3     13.405    TORINO
IT0103    agglomerato    001090    Collegno    18,1     49.606    TORINO
IT0103    agglomerato    001120    Grugliasco    13,1     38.050    TORINO
IT0103    agglomerato    001156    Moncalieri    47,4     55.983    TORINO
IT0103    agglomerato    001164    Nichelino    20,4     48.414    TORINO
IT0103    agglomerato    001171    Orbassano    22,3     21.580    TORINO
IT0103    agglomerato    001219    Rivoli    29,4     50.213    TORINO
IT0103    agglomerato    001249    San Mauro Torinese    12,7     18.645    TORINO
IT0103    agglomerato    001265    Settimo Torinese    32,1     47.441    TORINO
IT0103    agglomerato    001272    TORINO    130,2     900.608    TORINO
IT0103    agglomerato    001292    Venaria Reale    20,4     35.127    TORINO
IT0101    zona risanam    001059    Carmagnola    95,8     26.061    TORINO
IT0101    zona risanam    001078    Chieri    54,2     34.669    TORINO
IT0101    zona risanam    001082    Chivasso    51,3     23.785    TORINO
IT0101    zona risanam    001125    Ivrea    30,0     24.188    TORINO
IT0101    zona risanam    001191    Pinerolo    49,9     34.479    TORINO
IT0104    zona risanam    002158    VERCELLI    80,2     44.692    VERCELLI
IT0106    zona risanam    003024    Borgomanero    32,6     20.528    NOVARA
IT0106    zona risanam    003106    NOVARA    103,1     102.817    NOVARA
IT0108    zona risanam    004003    Alba    54,1     30.151    CUNEO
IT0108    zona risanam    004029    Bra    59,5     28.919    CUNEO
IT0108    zona risanam    004078    CUNEO    119,6     54.817    CUNEO
IT0108    zona risanam    004089    Fossano    130,0     24.274    CUNEO
IT0108    zona risanam    004130    Mondovi’    87,4     22.048    CUNEO
IT0108    zona risanam    004215    Savigliano    110,7     20.560    CUNEO
IT0110    zona risanam    005005    ASTI    151,4     73.734    ASTI
IT0112    zona risanam    006001    Acqui Terme    34,0     20.230    ALESSANDRIA
IT0112    zona risanam    006003    ALESSANDRIA    203,5     91.593    ALESSANDRIA
IT0112    zona risanam    006039    Casale Monferrato    86,4     35.758    ALESSANDRIA
IT0112    zona risanam    006114    Novi Ligure    56,4     28.360    ALESSANDRIA
IT0112    zona risanam    006174    Tortona    98,2     26.684    ALESSANDRIA
IT0112    zona risanam    006177    Valenza    51,1     20.471    ALESSANDRIA
IT0114    zona risanam    096004    BIELLA    46,6     46.062    BIELLA
IT0116    zona risanam    103072    VERBANIA    37,7     30.818    VERBANIA
            TOTALE    2.190,8     2.163.100