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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

AVVISO DI RETTIFICA
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2007, n. 58

Profilassi dell’influenza aviaria da virus H7. Decreto di zona di attenzione per il caso accertato nel Comune di Pancalieri.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

ART. 1 - E’ istituita una zona di attenzione per influenza aviaria a bassa patogenicità così delimitata:

a) nel territorio dell’ASL 10:

- l’intero territorio del Comune di Virle Piemonte;

- il territorio del Comune di Vigone, limitatamente alla borgata di Quintanello;

b) nel territorio dell’ASL 17:

- il territorio del Comune di Faule, limitatamente all’area a nord della strada provinciale 207;

- il territorio del Comune di Polonghera, limitatamente all’area a nord della strada provinciale 207 e della strada provinciale 663, compresa la Cascina Carrone;

- il territorio del Comune di Casalgrasso, limitatamente all’area a nord della strada provinciale 663, compresa la Cascina Carrone, il centro abitato e Via Racconigi fino all’incrocio con la derivazione per Cascina San Pietro;

- il territorio del Comune di Racconigi, limitatamente alla Cascina San Pietro e all’area a nord della stessa e alla sinistra olografica del fiume Maira;

c) nel territorio dell’ASL 8:

- l’intero territorio del Comune di Osasio;

- l’intero territorio del Comune di Lombriasco;

- il territorio del Comune di Pancalieri per l’area non compresa nella zona di restrizione;

- il territorio del Comune di Carignano, limitatamente alle frazioni Tetti Peretti, Tetti Pautasso, Brillante, Ceretto, Campagnino;

- il territorio del Comune di Carmagnola, limitatamente alle frazioni Motta e Corno;

- il territorio del Comune di Castagnole Piemonte, limitatamente alla frazione Oitana.

ART. 2 - Nell’ambito della zona di attenzione i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti provvedono a organizzare ed effettuare presso gli allevamenti commerciali delle specie sensibili i controlli sanitari e diagnostici volti ad accertare lo stato sanitario degli animali ed il rispetto delle misure di biosicurezza.

I controlli diagnostici devono prevedere almeno il prelievo di n. 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus dell’influenza aviaria e n. 10 tamponi tracheali, secondo le indicazioni dell’Istituto Zooprofilattico di Torino.

ART. 3 - Lo spostamento dei volatili degli allevamenti delle specie sensibili della zona di attenzione verso altri allevamenti può essere effettuato previo esito favorevole dei controlli diagnostici, con autorizzazione e secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario competente.

Qualora l’impianto di destinazione sia ubicato nel territorio di altra Regione o Provincia autonoma, il trasferimento deve avvenire previo accordo ed assenso della Regione ricevente.

ART. 4 - Nella zona di attenzione sono vietati fiere, mercati, esposizioni ed ogni concentramento di pollame o altri volatili in cattività, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti.

È altresì vietato introdurre e rilasciare nel territorio della zona di attenzione selvaggina avicola cacciabile.

Nella zona di attenzione è vietata l’attività venatoria della selvaggina da piuma.

ART. 5 - Le misure restano in vigore per almeno 15 giorni dalla data di conferma del focolaio e comunque fino al completamento degli accertamenti di cui all’Art. 2.

ART 6 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

ART. 7 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

Mercedes Bresso