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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007
Codice 19.20
D.D. 8 giugno 2007, n. 88
Riforma del parere rilasciato con determinazione n. 217 del 24/10/2005 - avente come oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di risanamento conservativo di immobile sito in Comune di Omegna (VB) - Istanza: Galli Adriano Amm.re Condominio Casa Francia
Vista lautorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dellart. 159 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con Determinazione n. 117 del 24/10/2005 e la relativa relazione istruttoria del 13/10/2005 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di risanamento conservativo di immobile, da realizzarsi nel territorio comunale di Omegna (VB);
considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n.19/2/2005/1720 del 13/10/2005 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza lautorizzazione è stata concessa;
considerato che in data 05/01/2006 con nota del richiedente Galli Adriano - Amm.re Condominio Casa Francia è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere la non ottemperanza a parte delle condizioni sopra richiamate ossia che: il manto di copertura sia realizzato in lastre uguali a quelle attualmente presenti, mantenendo rigorosamente la forma originale e non siano realizzati ulteriori abbaini al di fuori di quello attualmente presente;
considerato che le motivazioni addotte nella relazione tecnico-descrittiva allegata alla nota del 19.12.2005 qui pervenuta in data 05.01.2006 prot. n. 608/19/19.20, ulteriormente specificate nei colloqui intercorsi con il progettista dellintervento in questione, permettono di modificare parzialmente le condizioni sopra descritte;
ritenuto di poter considerare favorevolmente la richiesta di modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 117 del 24/10/2005, così come specificato nella relazione istruttoria allegata;
considerata e valutata lopportunità di riformare lautorizzazione in precedenza rilasciata;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
* visto lart. 22 della L.R. n. 51/97;
* in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97
determina
per le motivazioni espresse in premessa, di riformare lautorizzazione rilasciata con Determinazione n. 117 del 24/10/2005 punto n.26 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria n. 19/2/2005/1720, facente parte integrante della stessa Determinazione, le condizioni:
- il manto di copertura sia realizzato in lastre uguali a quelle attualmente presenti, mantenendo rigorosamente la forma originale;
- non siano realizzati ulteriori abbaini al di fuori di quello attualmente presente;
con le seguenti condizioni:
- il manto di copertura sia realizzato in lastre di pietra (piode) con spessore di max 2 e/o 3 cm e,
- siano esclusivamente realizzati oltre allabbaino già presente sul prospetto sud, n.2 abbaini sul prospetto adiacente alla Via Cavallotti, ed n. 1 abbaino al centro del prospetto ovest".
Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero