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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

Codice 19.20
D.D. 8 giugno 2007, n. 88

Riforma del parere rilasciato con determinazione n. 217 del 24/10/2005 - avente come oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di risanamento conservativo di immobile sito in Comune di Omegna (VB) - Istanza: Galli Adriano Amm.re Condominio “Casa Francia”

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con Determinazione n. 117 del 24/10/2005 e la relativa relazione istruttoria del 13/10/2005 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di risanamento conservativo di immobile, da realizzarsi nel territorio comunale di Omegna (VB);

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n.19/2/2005/1720 del 13/10/2005 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza l’autorizzazione è stata concessa;

considerato che in data 05/01/2006 con nota del richiedente Galli Adriano - Amm.re Condominio “Casa Francia” è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere la non ottemperanza a parte delle condizioni sopra richiamate ossia che: “il manto di copertura sia realizzato in lastre uguali a quelle attualmente presenti, mantenendo rigorosamente la forma originale e non siano realizzati ulteriori abbaini al di fuori di quello attualmente presente”;

considerato che le motivazioni addotte nella relazione tecnico-descrittiva allegata alla nota del 19.12.2005 qui pervenuta in data 05.01.2006 prot. n. 608/19/19.20, ulteriormente specificate nei colloqui intercorsi con il progettista dell’intervento in questione, permettono di modificare parzialmente le condizioni sopra descritte;

ritenuto di poter considerare favorevolmente la richiesta di modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 117 del 24/10/2005, così come specificato nella relazione istruttoria allegata;

considerata e valutata l’opportunità di riformare l’autorizzazione in precedenza rilasciata;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

* visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

* in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97

determina

per le motivazioni espresse in premessa, di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 117 del 24/10/2005 punto n.26 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria n. 19/2/2005/1720, facente parte integrante della stessa Determinazione, le condizioni:

- il manto di copertura sia realizzato in lastre uguali a quelle attualmente presenti, mantenendo rigorosamente la forma originale;

- non siano realizzati ulteriori abbaini al di fuori di quello attualmente presente;

con le seguenti condizioni:

- il manto di copertura sia realizzato in lastre di pietra (piode) con spessore di max 2 e/o 3 cm e,

- siano esclusivamente realizzati oltre all’abbaino già presente sul prospetto sud, n.2 abbaini sul prospetto adiacente alla Via Cavallotti, ed n. 1 abbaino al centro del prospetto ovest".

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero