Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 760-1014552 del 18.09.2007 di concessione di derivazione dacqua dal F. Dora Riparia in Comune di Pianezza ad uso energetica
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1. nei limiti di disponibilita dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Zeco Energia s.r.l., con sede legale in Via Astico 52/C - 36030 Fara Vicentino (VI) (omissis), la concessione di derivazione dacqua dal F. Dora Riparia, in Comune di Pianezza, a mezzo del Canale di Venaria, ad uso energetico, dal 01.04.1981, in misura di litri/sec massimi 1900 e medi 1050 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 3.35 la potenza nominale media di 34.5 kW, e per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del presente provvedimento, le varianti richieste alla derivazione in misura di litri/sec massimi 7000 e medi 5610 per produrre sul salto di metri 3.35 la potenza nominale media di kW 184.25;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3. di informare che il concessionario è tenuto allosservanza di quanto contenuto nella Determinazione del Dirigente del Servizio VIA n. 4-16527 del 22.01.2004, con la quale è stata disposta lesclusione del progetto, con condizioni, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
5. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
6. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare lAmministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con quanto previsto nei Piani di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.09.2007:
(omissis)
Art. 9 - Condizioni particolari cui dovra soddisfare la derivazione
Trattandosi di una derivazione, che si avvale delle opere di unaltra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso datata 28.06.2007, ai sensi dellart. 29 del DPGR 10/R/2003.
Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dellopera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dellopera.
Inoltre il titolare ha lobbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi allopera di captazione.
Il titolare dellopera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.
Art. 10 - Deflusso minimo vitale (DMV)
Sulla base della vigente disciplina regionale e delle risultanze istruttorie, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la scala di risalita per littiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di:
5087 l/s, di cui la QPAI = 1351 l/s litri/sec attraverso la scala di risalita dellittiofauna e la rimanente portata (3736 l/s) attraverso un ulteriore stramazzo sulla traversa.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.
Ai sensi dellart. 10 c. 3 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R il prelievo in questione è soggetto, nelle more della definizione delle misure di area del Piano di Tutela delle acque, alla modulazione dei rilasci, secondo le modalità di calcolo di cui allAllegato C del medesimo regolamento:
Qr = DMVbase + 10% (Qt - DMVbase)
E facoltà dellAutorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
LAutorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
E fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti lapplicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato, in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.
In tal caso ciò comporterà lobbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.
(omissis)
Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi
Il concessionario dovrà garantire il rilascio al Partitore Fontana della competenza idrica del Canale di Venaria, in ogni condizione di portata derivata.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne lAutoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
Il concessionario e tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
LAmministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dellacqua.
E fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dellecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione allutente dellobbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dellittiofauna, ecc...).
(omissis)