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Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 760-1014552 del 18.09.2007 di concessione di derivazione d’acqua dal F. Dora Riparia in Comune di Pianezza ad uso energetica

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Zeco Energia s.r.l., con sede legale in Via Astico 52/C - 36030 Fara Vicentino (VI) (omissis), la concessione di derivazione d’acqua dal F. Dora Riparia, in Comune di Pianezza, a mezzo del Canale di Venaria, ad uso energetico, dal 01.04.1981, in misura di litri/sec massimi 1900 e medi 1050 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 3.35 la potenza nominale media di 34.5 kW, e per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del presente provvedimento, le varianti richieste alla derivazione in misura di litri/sec massimi 7000 e medi 5610 per produrre sul salto di metri 3.35 la potenza nominale media di kW 184.25;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di informare che il concessionario è tenuto all’osservanza di quanto contenuto nella Determinazione del Dirigente del Servizio VIA n. 4-16527 del 22.01.2004, con la quale è stata disposta l’esclusione del progetto, con condizioni, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.09.2007:

“(omissis)

Art. 9 - Condizioni particolari cui dovra’ soddisfare la derivazione

Trattandosi di una derivazione, che si avvale delle opere di un’altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso datata 28.06.2007, ai sensi dell’art. 29 del DPGR 10/R/2003.

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e delle risultanze istruttorie, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di:

5087 l/s, di cui la QPAI = 1351 l/s litri/sec attraverso la scala di risalita dell’ittiofauna e la rimanente portata (3736 l/s) attraverso un ulteriore stramazzo sulla traversa.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

Ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R il prelievo in questione è soggetto, nelle more della definizione delle misure di area del Piano di Tutela delle acque, alla modulazione dei rilasci, secondo le modalità di calcolo di cui all’Allegato C del medesimo regolamento:

Qr = DMVbase + 10% (Qt - DMVbase)

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato, in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l’obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dovrà garantire il rilascio al Partitore Fontana della competenza idrica del Canale di Venaria, in ogni condizione di portata derivata.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell’acqua.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc...).

(omissis)